Nuovi voucher e contratti a termine: le novità del Decreto dignità

Dopo un lungo dibattito, è stato approvato il decreto legge 12 Luglio 2018 n. 87, il cosiddetto Decreto dignità. Ecco le novità introdotte in materia di previdenza e lavoro di interesse per le imprese agricole.

Prestazione occasionale (ex voucher)

Le imprese agricole speravano che il Decreto potesse reintrodurre i vecchi voucher. Le aspettative però non sono state pienamente soddisfatte dal provvedimento del Governo.

Il Decreto, infatti, non ha operato una vera e propria reintroduzione del lavoro occasionale accessorio (i cosiddetti voucher), come semplicisticamente riportato dagli organi di stampa, ma piuttosto ha operato una revisione della disciplina del contratto di prestazioni occasionali elaborato dal Governo Gentiloni. In buona sostanza il Decreto ha apportato delle modifiche alla disciplina del contratto di prestazione occasionale che si concretizzano sostanzialmente in alcune semplificazioni burocratiche.

Quali imprese e quali lavoratori possono usufruire dei nuovi voucher

I lavoratori che possono essere assunti con contratto di prestazione occasionale sono gli studenti, i disoccupati, e pensionati e i lavorati che nell’anno precedente non risultano iscritti agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il lavoratore o prestatore è tenuto ad autocertificare il proprio status attraverso una dichiarazione di responsabilità che attesti la sua condizione (di studente, disoccupato o pensionato; o di lavoratore non iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli).

In tal modo si sposta sul lavoratore l’onere di dichiarare la propria condizione, limitando conseguentemente la responsabilità del committente/imprenditore in caso di informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni. L’autocertificazione deve essere resa dal prestatore attraverso l’apposita piattaforma informatica INPS per la gestione delle prestazioni occasionali.

Per quanto concerne le imprese, l’utilizzo della prestazione occasionale è riservato solo a quelle che hanno meno di 5 dipendenti.

Durata della prestazione e comunicazione all’Inps

Solo per i settori dell’agricoltura e del turismo viene ampliata da 3 a 10 giorni la durata della prestazione occasionale. Resta attiva la procedura telematica dell’anno scorso, indicata dall’Inps nella circolare 107 del 5 luglio 2017, che obbliga sia il datore di lavoro che il lavoratore a iscriversi sulla piattaforma informatica Inps, comunicare in via telematica tutti i dati relativi alla prestazione, comunicare l’eventuale revoca della prestazione e versare i compensi mediante il modello F24.

La comunicazione della prestazione va fatto dal datore di lavoro attraverso la piattaforma INPS, ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, e deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione occasionale.

La comunicazione deve contenere, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, all’oggetto e al luogo di svolgimento della prestazione e al compenso pattuito, anche la durata della prestazione che non potrà essere inferiore a 4 ore con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni.

Anche se apprezziamo gli sforzi compiuti dal Governo nell’andare incontro alle aziende, ancora una volta il fattore burocratico vanifica gli aspetti positivi. I vecchi voucher in uso fino al 2016 erano cartacei e prevedevano l’acquisto sia per via telematica, che nelle tabaccherie. Era un sistema pratico e snello, che si adattava perfettamente alla natura occasionale del rapporto di lavoro che caratterizza la vendemmia e le raccolte della frutta. Le procedure telematiche previste dal Decreto dignità restano, a parte qualche semplificazione, quelle del 2017.

Contratti a termine

Le misure previste dal decreto legge n. 87/2018 hanno fortemente ristretto la possibilità di instaurare, rinnovare o prorogare rapporti di lavoro a tempo determinato, prevedendo anche un aumento dei costi previdenziali a carico del datore di lavoro interessato. Le limitazioni sui contratti di lavoro a termine non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato.

Pertanto, i datori di lavoro agricolo, potranno continuare ad occupare operai a tempo determinato in modo pienamente libero e flessibile, come in precedenza, senza vincoli di forma, di causale, di proroga e di rinnovo. Analogamente, l’incremento contributivo dello 0,5% posto a carico dei datori di lavoro che rinnovano contratti a tempo determinato – che si aggiunge al contributo dell’1,4% finalizzato a finanziare la Naspi – non trova applicazione ai rapporti instaurati con gli operai agricoli a tempo determinato. Le disposizioni in questione trovano invece piena applicazione nei confronti dei quadri e degli impiegati dell’agricoltura.

Per i contratti a termine instaurati con quadri e impiegati agricoli, la durata del contratto a termine scenda da 36 a 24 mesi. Per i contratti fino a 12 mesi non è necessario indicare alcuna causale. Se il contratto supera i 12 mesi invece, è necessario indicare la causale che giustifica la durata determinata del rapporto di lavoro:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Nel caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi senza indicazione di causale, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dal superamento dei 12 mesi.

Il contratto a termine non può essere rinnovato per più di 4 volte nell’arco dei 24 mesi e si trasforma in contratto a tempo indeterminato alla data di decorrenza della quinta proroga.
Al fine di correggere i potenziali effetti negativi della previsione del decreto legge n.87/2018 che fissava l’entrata in vigore di tutte le nuove norme – comprese quelle in materia di proroga o rinnovo – a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge (13 luglio 2018) – è stato precisato che si applicano le vecchie norme se la proroga o il rinnovo intervengono entro il 31 ottobre 2018. Successivamente si dovranno invece rispettare le nuove più restrittive regole in ordine alla durata, alle causali e al numero di proroghe.

Il decreto prevede infine l’incremento contributivo dello 0,5% posto a carico dei datori di lavoro che rinnovano contratti a tempo determinato – che si aggiunge al contributo dell’1,4% finalizzato a finanziare la Naspi.

 

Clarissa GulottaNuovi voucher e contratti a termine: le novità del Decreto dignità

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