
I titolari di Licenza di Officina Elettrica rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno l’obbligo di trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione annuale sull’energia elettrica relativa all’annualità fiscale dell’anno precedente (2024).
In particolare, sono obbligati ad inviare la dichiarazione annuale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i gestori delle seguenti tipologie di impianti:

Sul piano normativo, il Titolo II del d.lgs. 504/1995, n. 504 e s.m.i. (Testo Unico Accise), concernente il regime fiscale sull’energia elettrica, individua agli artt. 53 e 53-bis, i soggetti che sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale all’Amministrazione finanziaria.
I soggetti dell’art. 53 sono obbligati al pagamento dell’imposta e, pertanto, ai sensi dell’art. 53, comma 8 del TUA, presentano una dichiarazione cosiddetta di consumo contenente quindi anche tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta derivante dall’applicazione delle accise sull’energia consumata.
I soggetti dell’art. 53-bis (chi svolge attività di produzione presso un’officina senza consumo per uso proprio, quindi, con totale cessione dell’energia elettrica prodotta in rete), invece, non sono obbligati al pagamento dell’imposta e presentano quindi una dichiarazione relativa ai flussi di energia elettrica di competenza (prodotta, ceduta in rete, trasportata e distribuita).
Per quanto riguarda la dichiarazione di consumo (alla cui presentazione sono tenuti i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica) nella circolare N. 31/2024 di ADM viene richiamato il sistema di contabilizzazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica per ambiti territoriali (disciplinato con la Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 a cui si rimanda per approfondimenti).
Si segnala che l’adempimento dichiarativo, deve essere assolto in forma telematica utilizzando la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità, con la tecnologia basata su “Web Service”, secondo due distinti canali ovvero System to System (S2S) e User to System (U2S) ( si veda nota n. 156148 ADM del 31 ottobre 2019 reperibile nel sito internet dell’ADM (Dichiarazioni annuali – Agenzia delle dogane e dei Monopoli).
Si ricorda da ultimo che la mancata compilazione e successivo invio della pratica, può comportare sanzioni amministrative (art. 59 TUA) che, in casi di prolungata inadempienza, possono portare alla sospensione da parte del GSE dell’erogazione degli incentivi (SSP, conto energia, ecc.).