
“GRANAIO D’ITALIA”
Registrazione delle quantità del primo trimestre entro il 20 aprile
Obbligate le aziende agricole che immagazzinano prodotti con destinazione commerciale
Si ricorda l’obbligo di gestione del registro di carico e scarico dei cereali, sul portale SIAN, al seguente link https://www.sian.it/portale/servizi/cerealicolo-1/registro-dei-cereali
I soggetti obbligati alla tenuta di tale Registro, sono esclusivamente le imprese che, “acquisiscono o cedono a qualsiasi titolo” i cereali. Rientrano pertanto nell’obbligo anche gli operatori che raccolgono il prodotto dai propri campi e lo immagazzinano nelle proprie strutture.
Sono esentati dall’obbligo di registrazione i prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura. In tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.
Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale degli acquisti e delle vendite effettuate in ciascun trimestre di dieci diversi prodotti cerealicoli, per cui sussiste l’obbligo di registrazione (frumento duro, frumento tenero e segalato, granturco, orzo, farro,
segale, sorgo, avena, miglio e scagliola), se prevedono che la quantità del singolo cereale da essi movimentato sia superiore, nell’anno solare, a:
Sono registrate le quantità totali (in tonnellate, con dettaglio di due decimali) di ciascun prodotto cerealicolo acquistato o ceduto nel trimestre distintamente per origine (provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi).
La registrazione delle operazioni va effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, intendendosi le chiusure dei trimestri collocate nei giorni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Pertanto, il prossimo trimestre da annotare e comunicare al Sian è quello che va dal 30 Gennaio 2026 al 31 Marzo 2026, quindi, per evitare sanzioni, le prossime comunicazioni al Sian andranno effettuate entro il 20 Aprile 2026.
Esclusioni – Sono esclusi dalla tenuta del registro telematico:
Sanzioni – La norma prevede sanzioni amministrative di importo variabile, da un minimo di 500 euro a un massimo di 4.000 euro, in base al tipo di irregolarità.