Alpeggio in Trentino 2026
Nuove direttive per la Monticazione
Con la deliberazione n. 589 del 24 aprile 2026, sono state approvate le direttive per la gestione del bestiame (bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini) durante il periodo di alpeggio. L’obiettivo primario è garantire la tracciabilità degli animali e il mantenimento degli standard sanitari del territorio provinciale.
Garanzie Sanitarie e Requisiti di Ammissione
L’accesso agli alpeggi è subordinato al possesso di specifici requisiti sanitari, differenziati per specie:
- Bovini: È richiesto lo status di indennità per malattie quali Brucellosi, Leucosi bovina enzootica e Tubercolosi. Per la Paratubercolosi, i capi positivi non possono essere alpeggiati, mentre per quelli “dubbi” sono previste restrizioni sulla separazione dai capi giovani.
- Ovini e Caprini: L’ammissione è vincolata all’indennità da Brucellosi. È inoltre previsto l’obbligo di trattamenti acaricidi per i caprini in specifiche zone (es. Val di Fiemme e Primiero) prima della demonticazione.
- Equini: Devono risultare controllati per l’Anemia Infettiva Equina con tempistiche variabili (da 1 a 3 anni) in base al rischio dello stabilimento di origine.
- Suini: È prescritto il divieto assoluto di somministrazione di rifiuti alimentari e l’obbligo di misure di biosicurezza per prevenire il contatto con la fauna selvatica (prevenzione Peste Suina Africana).
Adempimenti Amministrativi e Movimentazioni
- Comunicazione preventiva: Il responsabile del pascolo deve comunicare al Servizio Veterinario dell’Asuit, almeno 15 giorni prima della monticazione, il numero di capi, l’azienda di origine e le date previste di arrivo e partenza.
- Documentazione: Ogni spostamento deve essere scortato dal documento di accompagnamento informatizzato e dalle relative attestazioni sanitarie in Banca Dati Nazionale (BDN).
- Registrazione farmaci: I trattamenti medicinali effettuati in alpeggio devono essere regolarmente inseriti nel registro elettronico dei trattamenti.
Gestione delle Emergenze e Sanzioni
Viene stabilito l’obbligo di denuncia immediata per ogni sospetto di malattia infettiva, aborto o decesso di animali in alpeggio. In caso di violazione delle direttive o mancanza dei requisiti sanitari, l’Asuit dispone il rientro immediato degli animali al luogo di origine (entro 3 giorni) e applica le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.