
Nuovi obblighi per i datori di lavoro. Trasparenza retributiva tra uomini e donne a partire dall’assunzione
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026, il D.Lgs n. 96/2026 ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva UE 2023/970, introducendo un articolato sistema di obblighi sulla trasparenza retributiva. Le nuove norme — in vigore dal 7 giugno 2026 — si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, anche part-time, dirigenti compresi, e quindi riguardano anche le imprese agricole di ogni dimensione.
Il provvedimento intende rafforzare la parità retributiva tra uomini e donne attraverso la trasparenza salariale e nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro. Vediamo i punti principali.
Da subito, ogni avviso o bando di selezione del personale deve indicare espressamente la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista per la posizione, sulla base di criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, con riferimento al CCNL applicato dall’azienda.
È espressamente vietato chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite in rapporti di lavoro precedenti o in corso, sia direttamente sia attraverso agenzie di selezione o head hunter. La dichiarazione spontanea del candidato non viola la norma.
Per i nuovi assunti dal 7 giugno 2026, l’informativa obbligatoria già prevista dal D.Lgs. n. 152/1997 (comunicazione di assunzione) deve essere integrata con un riferimento esplicito all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 96/2026.cPer il personale già in forza, l’integrazione può avvenire in occasione di modifiche del rapporto o su richiesta del lavoratore.
I datori di lavoro che applicano un CCNL leader — come il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti — godono di una presunzione di conformità ai principi di parità retributiva. In fase di prima applicazione, è sufficiente fare riferimento ai livelli di inquadramento contrattuali, senza necessità di costruire sistemi integrativi.
Il decreto impone ai datori di lavoro di costruire la cosiddetta “mappatura”: raggruppare i dipendenti in categorie che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, utilizzando come riferimento primario le categorie e i livelli del CCNL applicato.
Il “livello retributivo medio” da comunicare ai lavoratori comprende gli elementi fissi e continuativi della retribuzione. Sono esclusi — almeno in questa prima fase applicativa — i superminimi ad personam e le indennità occasionali di natura strettamente individuale.
Per il settore agricolo il computo dei dipendenti ai fini delle soglie previste dalla norma include i lavoratori a tempo determinato stagionali in proporzione alla durata effettiva del rapporto (media mensile sugli ultimi due anni), con esclusione degli apprendisti.
Ogni lavoratore ha diritto di chiedere, una volta all’anno (anche tramite RSU/RSA), i livelli retributivi medi distinti per genere della propria categoria. Il datore di lavoro deve rispondere per iscritto entro due mesi.
L’obbligo si intende assolto anche pubblicando i dati sulla intranet aziendale. Non è mai consentito comunicare la retribuzione individuale di un singolo collega.
I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti potranno adempiere con modalità semplificate che saranno definite da decreto ministeriale. Per questa fascia, è già prevista l’esenzione dall’obbligo di rendere disponibili i criteri per le progressioni economiche.
Tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione, devono informare annualmente i propri dipendenti del diritto di ricevere queste informazioni.
Se dalla comparazione tra i livelli retributivi medi maschili e femminili nella stessa categoria emerge un divario pari o superiore al 5%, scattano obblighi precisi:
Attenzione: in caso di contenzioso, il superamento della soglia del 5% può essere utilizzato dal giudice come elemento che inverte l’onere della prova a carico del datore di lavoro. Una motivazione solida e documentata è quindi essenziale.
L’obbligo di trasmissione dei dati sul divario retributivo all’Organismo di monitoraggio riguarda solo i datori di lavoro con almeno 100 dipendenti, secondo il seguente calendario:
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SCADENZE REPORTING — D.Lgs. n. 96/2026 |
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Datori con ≥ 250 dipendenti |
Primo invio entro 7 giugno 2027, poi annuale |
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Datori con 150–249 dipendenti |
Primo invio entro 7 giugno 2027, poi ogni 3 anni |
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Datori con 100–149 dipendenti |
Primo invio entro 7 giugno 2031, poi ogni 3 anni |
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Datori con < 100 dipendenti |
Nessun obbligo di reporting, ma risposta alle richieste individuali |
In caso di accertata discriminazione retributiva, le conseguenze per il datore di lavoro comprendono:
Per assistenza e approfondimenti gli associati possono rivolgersi agli uffici provinciali, sindacale e paghe, di Confagricoltura