
Imballaggi (PPWR)
Il 12 agosto scatta il primo adempimento previsto dal nuovo regolamento UE sugli imballaggi
Il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr – Packaging and Packaging Waste Regulation) entra in applicazione generale dal 12 agosto 2026. Da quella data scatta un primo adempimento operativo concreto, che riguarda direttamente le aziende agricole e agroalimentari che confezionano e immettono sul mercato prodotti imballati: l’obbligo di predisporre e conservare la dichiarazione di conformità dell’imballaggio, prevista dall’articolo 39 del Regolamento.
La dichiarazione di conformità Ue è il documento con cui il fabbricante attesta formalmente che l’imballaggio rispetta i requisiti di sostenibilità stabiliti dagli articoli da 5 a 12 del Regolamento. Va compilata secondo lo schema dell’Allegato VIII, sulla base della documentazione tecnica prevista dall’Allegato VII, e non richiede un modello obbligatorio: può essere predisposta in Word, Excel o altro formato, purché completa e coerente.
I due documenti – dichiarazione e documentazione tecnica – formano un unico sistema: la prima riassume le conclusioni di conformità, la seconda ne fornisce le prove. Per le Faq della Commissione Ue la valutazione riguarda l’imballaggio nella sua interezza: tutti i componenti, integrati o separati (ad esempio vaschetta, film e etichetta), confluiscono in un’unica dichiarazione.
Il Regolamento individua come fabbricante chi materialmente produce l’imballaggio, ma prevede due casi particolari rilevanti per il comparto agricolo:
In sostanza, l’obbligo segue chi governa la presenza del prodotto sul mercato, salvo che si tratti di un operatore di dimensioni minime: in quel caso l’obbligo risale al fornitore dell’imballaggio, purché operi nello stesso Stato membro. Le aziende associate che confezionano con marchio proprio (ad esempio nel comparto ortofrutticolo, lattiero-caseario o vitivinicolo) dovranno quindi verificare con attenzione in quale delle due situazioni si trovano.
La dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica a supporto vanno conservate per 5 anni dalla data di prima immissione sul mercato per gli imballaggi monouso, per 10 anni per quelli riutilizzabili.
Il Regolamento introduce gli obblighi in modo progressivo nel tempo: la dichiarazione dovrà quindi essere aggiornata man mano che il quadro normativo si completa (metodologie di riciclabilità, contenuto minimo di riciclato, etichettatura armonizzata, ecc.), e non può essere considerata un adempimento “una tantum”.
Un elemento operativo va sottolineato: il fabbricante firma la dichiarazione ma non può attestare la conformità da solo, perché dati ed evidenze tecniche provengono dai fornitori. È quindi necessario impostare fin da ora uno scambio informativo continuo e strutturato lungo tutta la filiera (produttore di imballaggio, confezionatore, eventuale distributore a marchio proprio).
L’obbligo di dichiarazione di conformità è previsto esclusivamente dal Regolamento (UE) 2025/40, senza bisogno di alcun decreto italiano di recepimento. Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, il Ppwr è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 12 agosto 2026.
Restano invece di competenza nazionale, e non ancora definiti, due aspetti di contorno: il regime sanzionatorio (art. 68 del Ppwr demanda agli Stati membri l’adozione di sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”; in attesa del decreto italiano restano di riferimento, per analogia, le sanzioni della normativa previgente sull’etichettatura ambientale) e la designazione formale delle autorità competenti per i controlli.