
Con il Decreto MASE n. 223 del 15 luglio 2026 è stato adottato il Modello Unico Parte III, per la trasmissione al SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili) delle informazioni sugli impianti a fonti rinnovabili (FER) realizzati in attività libera, una volta entrati in esercizio.
Termini per la comunicazione
La compilazione compete al soggetto proponente o all’installatore delegato, responsabile dell’impianto.
Differenza rispetto alle Parti I e II
Le Parti I e II del Modello Unico restano riservate ai soli impianti fotovoltaici fino a 200 kW su edifici o su altre strutture fuori terra (e relative pertinenze): la Parte I riguarda la richiesta di connessione alla rete prima della realizzazione, la Parte II la comunicazione di fine lavori. Per tutte le altre fattispecie di impianti FER in attività libera si applica invece la nuova Parte III, da compilare solo a impianto realizzato.
Cosa richiede la Parte III
Alla comunicazione vanno allegati i documenti di identità, l’eventuale procura/delega e, solo per gli impianti a terra e su edificio/manufatto oltre i 200 kW e per gli agrivoltaici, gli shapefiles dell’impianto in formato EPSG4326.
Restano da chiarire alcuni aspetti, tra cui gli effetti di un’eventuale mancata comunicazione nei termini, in particolare per gli impianti già in esercizio prima dell’entrata in vigore del decreto. Il tema potrà essere oggetto di approfondimento presso il tavolo tecnico permanente referente per la SUER, istituito dal DM n. 368/2024.
Il Modello Unico Parte III e il manuale utente sono disponibili nella sezione «Documenti» della piattaforma SUER, sul portale GSE.