
IMBALLAGGI – ORTOFRUTTA
Compostabilità degli imballaggi: convertito in legge il DL 143/2026
Novità: esenzione temporanea per gran parte dell’ortofrutta fresca
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026 è stata pubblicata la Legge 5 ottobre 2026, n. 173, che converte con modificazioni il Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 sull’obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. Le modifiche introdotte dal Parlamento sono efficaci dal 7 ottobre 2026.
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi (PPWR), nel suo allegato V, vieta dal 1° gennaio 2030 alcuni imballaggi in plastica monouso, tra cui quelli usati per confezionare ortofrutta fresca in formati inferiori a 1,5 kg (reti, vaschette, vassoi). Lo stesso regolamento (art. 9, par. 2, lett. b) consente però agli Stati membri di mantenere sul mercato questi imballaggi se ne rendono obbligatoria la compostabilità, a condizione che l’obbligo sia stato introdotto entro il 12 agosto 2026.
Il DL 143/2026, in vigore dall’8 agosto, ha colto questa possibilità inserendo l’articolo 226-quinquies nel D.Lgs. 152/2006: gli imballaggi interessati devono essere compostabili e biodegradabili, con certificazione rilasciata da organismi accreditati in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo. Restano esclusi i casi già esentati dal PPWR alle condizioni dell’allegato V, e restano fermi gli obblighi sui materiali a contatto con gli alimenti (MOCA). Le sanzioni scattano solo dal 1° gennaio 2030 e vanno da 2.500 a 25.000 euro, fino al quadruplo del massimo se il valore degli imballaggi supera il 10% del fatturato. Il periodo transitorio serve alla filiera per adeguarsi.
Novità importante per i prodotti ortofrutticoli. La legge di conversione aggiunge un nuovo comma 2-bis: in attesa degli orientamenti della Commissione europea sui prodotti che necessitano di imballaggio (art. 25, par. 6, PPWR, attesi entro il 12 febbraio 2027), l’obbligo di compostabilità non si applica alle confezioni sotto 1,5 kg dei seguenti prodotti freschi preconfezionati:
Un’altra modifica di interesse per le aziende: la sanzione non si applica all’operatore che dimostri di aver acquistato gli imballaggi sulla base di idonea documentazione di conformità fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore. Resta escluso chi era a conoscenza della non conformità o quando questa era evidente. È quindi buona prassi conservare le dichiarazioni dei fornitori.
Per le aziende agrituristiche con alloggio, la legge precisa inoltre che le confezioni monodose di cosmetici nelle camere possono restare in uso se anche il prodotto contenuto è certificato biodegradabile e compostabile.
Confagricoltura condivide lo spirito del comma 2-bis, che dà maggiore certezza agli operatori nell’immediato. Segnala però che, secondo alcune interpretazioni, la sospensione potrebbe far venire meno la decorrenza effettiva dell’obbligo dal 12 agosto 2026 per i prodotti elencati. Proprio quella decorrenza è la condizione posta dal PPWR per continuare a usare, anche dopo il 2030, confezioni sotto 1,5 kg in plastica compostabile. In altre parole, l’esenzione di oggi potrebbe costare la deroga di domani.
Per chiarire il punto servirà un approfondimento giuridico e, soprattutto, il riscontro della Commissione europea nell’ambito della procedura di notifica prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535.