Indietro

Credito d’imposta gasolio e benzina. Le risposte alle domande più frequenti

Tecnico-economico
11/09/2026
gasolio agricolo

Credito d’imposta gasolio e benzina. Le risposte alle domande più frequenti

 

Con la Circolare del 10 settembre 2026, la Direzione Politiche fiscali di Confagricoltura il C.A.A. Confagricoltura Srl hanno diffuso una serie di FAQ relative al credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina, disciplinato dal decreto-legge 38/2026.

Le FAQ forniscono chiarimenti operativi e interpretativi sulle modalità applicative dell’agevolazione, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, alle tipologie di carburante ammesse e alla decorrenza temporale delle fatture. Confagricoltura segnala inoltre che su alcune tematiche sono state inviate al Masaf domande specifiche, per le quali sono attese risposte ufficiali. Di seguito il testo delle domande e delle risposte.

Le FAQ

  1. La Domanda di credito imposta carburante può essere presentata anche da un terzista?

Risposta

In relazione alla sua richiesta evidenziamo che i soggetti beneficiari del contributo sotto forma di credito d’imposta sono le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che siano “agricoltori in attività” ai sensi dell’art.4 del DM 23 dicembre 2022, n.660087 (vedi circolare Agea del 3 agosto 2026). Ne deriva che il soggetto esercente attività di conto terzismo non può beneficiare della misura agevolativa del credito d’imposta.

  1. Il gasolio utilizzato per i mezzi impiegati negli impianti biogas, è ammesso a contributo?

Risposta

In relazione alla vostra richiesta si evidenzia che in base all’art. 3 comma 3, ultimo capoverso, del decreto interministeriale Masaf- Ministero delle Finanze del 27 luglio 2026, sono escluse dal computo del credito d’imposta “le operazioni di acquisto di gasolio e/o di benzina per……attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola”. Si evidenzia come la disposizione circoscrive l’ambito di operatività della misura agevolativa ai soli mezzi utilizzati per il ciclo di produzione agricola con la conseguenza che le spese sostenute per alimentare mezzi utilizzati per attività connesse, come la produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas) o le attività agrituristiche, non possono rientrare tra gli importi di cui tener conto per il calcolo del credito d’imposta.

 Il GPL è ammissibile al contributo?

Risposta

In base all’art. 3 comma 3 del decreto interministeriale MASAF-MEF nr. 0365846 del 27/07/2026, sono ammesse al contributo sotto forma di credito d’imposta esclusivamente le spese relative all’acquisto di gasolio e/o di benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole. Ne deriva, pertanto, che le spese sostenute per l’acquisto di carburante diverso da gasolio o benzina non possono essere conteggiate per il calcolo della misura agevolativa.

  1. Nel decreto è scritto chiaramente che sono ammissibili solo fatture con data dal 1/3/2026 e che le FATTURE devono essere comprese nel periodo 1/3-31/5…. Da nessuna parte c’è scritto che, ad essere comprese nel periodo, debbano essere le CONSEGNE. Quindi questo significa che possiamo far rientrare anche CONSEGNE di gasolio/benzina effettuate PRIMA del 1/3/2026 (purché fatturate dal 1/3)?

Risposta

Con le istruzioni operative di Agea n. 72/2026, viene chiarito che sono considerate ammissibili anche le fatture emesse dopo il 31 maggio 2026, purché riferite a gasolio e benzina consegnati entro tale data. Viene, poi, evidenziato che il diritto al credito d’imposta nasce “al momento della consegna del carburante”, non della fatturazione. Tale principio trova il suo fondamento nell’art. 21, comma 4, lettera a) del Testo Unico IVA (D.P.R. 633/72), in cui viene stabilito che è possibile emettere un’unica fattura riepilogativa, con il dettaglio delle operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello della consegna. Ne consegue che le consegne di gasolio e/benzina effettuate prima del 1° marzo 2023, seppur con fatturazione successiva, non possono essere considerate ai fini del calcolo per l’ottenimento del credito d’imposta.

  1. Un’azienda che svolge, con stessa P.IVA, sia attività di impresa agricola (nello specifico coltivazione cereali e foraggi e allevamento bufalino) che attività di conto terzi (per quest’ultima attività chiede all’UMA e riceve, come impresa agromeccanica, ogni anno, l’assegnazione di carburanti agevolati da utilizzare per i lavori agricoli conto terzi), può, come Impresa Agromeccanica (conto terzi) presentare domanda all’AGEA per il credito d’imposta?

Risposta

Come indicato all’art. 3 del DM, i soggetti beneficiari del contributo sotto forma di credito d’imposta sono le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che siano “agricoltori in attività” ai sensi dell’art.4 del DM 23 dicembre 2022, n.660087 (vedi anche circolare Agea del 3 agosto 2026). Ne deriva che il soggetto esercente attività di conto terzismo non può beneficiare della misura agevolativa del credito d’imposta. Viceversa, se l’impresa agricola in questione acquista gasolio e/o benzina per l’esercizio dell’attività agricola, può richiedere il contributo limitatamente ai carburanti intestati all’azienda per svolgere le attività di produzione agricola.

  1. Se il gasolio è acquistato da una organizzazione di produttori o da soci di una O. P. è possibile fare domanda ed in quale modo? 

Risposta

Sulla base di quanto indicato all’art. 3 del DM n. 365846 del 27 luglio 2026 i soggetti beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta sono le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che siano agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti. Un’organizzazione di produttori, senza terra e/o animali propri, non è un agricoltore in attività ai sensi dell’art. 4 del decreto pagamenti diretti; l’articolo appena richiamato considera agricoltori in attività coloro che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un’attività per il conseguimento della produzione agricola. Viceversa, i soci di una O.P. in quanto aziende agricole se possiedono i requisiti di agricoltore in attività (ai sensi dell’art. 4 del DM pagamenti diretti del 23 dicembre 2022) possono presentare la domanda, secondo le disposizioni indicate anche nella Circolare e nelle Istruzioni Operative di Agea.