
Direttiva (UE) 2024/1785 (IED)
Via libera allo schema di decreto legislativo di attuazione delle norme UE per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento derivante da grandi impianti industriali e allevamenti intensivi di pollame e suini
Il Consiglio dei Ministri del 22 giugno ha dato il via libera preliminare alla bozza di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2024/1785, segnando di fatto un’accelerazione significativa dell’iter, dettata dalla necessità di rispettare la scadenza del 1° luglio 2026 per evitare una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.
L’approvazione preliminare del CdM contribuisce a “blindare” l’impianto del provvedimento, che nel quadro normativo nazionale nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, con un’estensione rilevante anche al comparto zootecnico.
Soglie di capacità
Rientrano nella norma gli allevamenti di suini e di pollame. Gli impianti rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva se raggiungono le seguenti soglie, calcolate in Unità di Bestiame (UBA):
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Attività |
Soglia UBA |
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Allevamento suini |
≥ 350 UBA |
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Allevamento esclusivo galline ovaiole |
≥ 300 UBA |
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Altro pollame |
≥ 280 UBA |
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Combinazione suini/pollame |
≥ 380 UBA |
Sono escluse le installazioni che praticano allevamento biologico (regolamento UE 2018/848) e quelle con densità inferiore a 2 UBA/ettaro su terreno utilizzato esclusivamente per pascolo o foraggio, con animali tenuti significativamente o stagionalmente all’esterno.
I coefficienti di conversione utilizzati per il calcolo della capacità in UBA sono i seguenti:
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Categoria |
Coefficiente UBA |
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Scrofe riproduttrici ≥ 50 kg |
0,500 |
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Suinetti ≤ 20 kg |
0,027 |
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Altri suini |
0,300 |
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Polli da carne |
0,007 |
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Galline ovaiole |
0,014 |
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Tacchini |
0,030 |
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Anatre |
0,010 |
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Oche |
0,020 |
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Struzzi |
0,350 |
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Altro pollame |
0,001 |
Decorrenza: il regime transitorio per gli allevamenti
Le nuove disposizioni relative alle soglie UBA si applicano in modo scaglionato in funzione delle dimensioni dell’installazione, a decorrere dall’entrata in vigore delle norme operative europee:
Le prime osservazioni di Confagricoltura
Il 3 luglio 2026 Confagricoltura ha diffuso una prima nota sull’iter del provvedimento, a seguito del via libera preliminare del Consiglio dei Ministri e in vista dell’esame delle Commissioni parlamentari. La nota evidenzia delle criticità emerse nel confronto con il Ministero
Nel corso del confronto con il Ministero, sono state evidenziate le seguenti criticità:
Nessuna estensione agli allevamenti bovini
Le disposizioni riguardano esclusivamente suini e pollame. Non vi è alcuna disposizione che estenda il nuovo regime agli allevamenti bovini, né ad altre specie zootecniche (ovini, caprini, equini).
Si tratta di una scelta compiuta a livello europeo: in sede di negoziato sulla direttiva (UE) 2024/1785, l’inclusione dei bovini nell’ambito IED è stata oggetto di forte contrapposizione tra Parlamento europeo (favorevole) e Consiglio (contrario, con l’Italia tra i principali sostenitori dell’esclusione). L’accordo finale ha escluso i bovini dall’ambito di applicazione, prevedendo però una clausola di riesame: entro il 31 dicembre 2026 la Commissione europea dovrà valutare se e come intervenire sulle emissioni da allevamento bovino, riferendone a Parlamento europeo e Consiglio, valutando in parallelo anche una clausola di reciprocità per i prodotti importati da Paesi extra-UE.