
Emergenza climatica – Norme in materia di cassa integrazione (CISOA) per gli OTI e per gli OTD
Il decreto-legge n. 107/2026 – c.d. Decreto infrastrutture – pubblicato in G.U. n. 146 del 26 giugno 2026, ha replicato la misura straordinaria, già adottata nel 2025 in materia di CISOA per eccezionali situazioni climatiche (comprese le straordinarie ondate di calore), confermando l’applicazione, anche per quest’anno, agli operai a tempo determinato (OTD).
Il provvedimento stabilisce, infatti, che per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2026, il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA) per intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.
Si segnala, inoltre, che la norma prevede l’equiparazione al lavoro delle giornate di integrazione salariale riconosciute ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Per il resto, l’integrazione al reddito – come detto – ricalca lo schema degli anni precedenti:
Con riferimento ai profili operativi, è necessario attendere le istruzioni INPS che non sono ancora state rese note.