
Influenza aviaria. In Veneto misure straordinarie fino al 15 marzo 2027
Con l’avvio della migrazione autunnale degli uccelli acquatici, che interessa in particolare il Nord Italia, torna ad alzarsi il livello di allerta per l’Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il Ministero della Salute ricorda che nel solo periodo estivo in Europa sono stati registrati 94 casi di HPAI e che, con la ripresa dei flussi migratori, nuovi focolai sono già stati confermati in Svezia e in Francia. Il Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria (CRN-IA) ritiene probabile un aumento dei casi nei prossimi mesi, e i dati epidemiologici degli ultimi anni indicano ormai settembre come il mese di avvio della fase epidemica.
Su queste basi il Ministero, con la nota prot. 26433 del 16 settembre 2026.pdf ha chiesto alle Regioni ad alto rischio – tra cui il Veneto – di adottare quanto prima un pacchetto di misure di prevenzione, sorveglianza e controllo. La Regione del Veneto l’ha recepita con la nota prot. 527120 del 23 settembre 2026.pdf (U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari), disponendo misure che si applicano sul territorio regionale fino al 15 marzo 2027 salvo diversa comunicazione.
Il giorno stesso il Ministero è intervenuto con una rettifica nota prot. 27117 del 23 settembre 2026.pdf, che riscrive il punto relativo all’accasamento dei tacchini da carne.
Di seguito una sintesi delle misure di interesse per gli allevatori, aggiornata con la correzione.
Secondo le indicazioni regionali, nei Comuni compresi nell’Allegato B1 alla DGR n. 1076/2025 l’accasamento dei tacchini da carne deve avvenire per aree omogenee, in modo da evitare un’eccessiva concentrazione di animali sensibili nel periodo a maggior rischio. In tutti gli allevamenti della Zona B l’accasamento resta inoltre subordinato al rispetto delle misure di biosicurezza previste dal D.M. 30/05/2023.
Su questo punto interviene la rettifica del Ministero che dispone di «Effettuare da parte di ciascuna filiera con stabilimenti in Lombardia e Veneto l’accasamento dei tacchini da carne nelle zone a rischio» in modo da ridurre la concentrazione degli animali nella fase di età critica, «sulla base della programmazione già concordata con l’Autorità Competente Regionale».
Per i tacchini da carne provenienti dalla Zona B, queste indicazioni prevalgono, nel periodo stagionale a rischio, su quelle ordinarie dell’Allegato A alla DGR n. 1076/2025.
La registrazione della mortalità prevista dal D.M. 30/05/2023 deve distinguere i capi morti naturalmente da quelli soppressi. A partire dalla seconda settimana di vita, al verificarsi dei criteri dell’Allegato 2 l’allevatore deve darne immediata segnalazione al veterinario, che avvierà gli accertamenti di laboratorio:
Qualsiasi variazione anomala della mortalità durante il carico per il macello o la movimentazione delle uova comporta l’interruzione automatica delle attività in attesa degli esiti di laboratorio. In caso di sospetto clinico di influenza aviaria resta fermo l’obbligo di notifica immediata al veterinario ufficiale. Nelle Zone B è inoltre previsto un monitoraggio periodico, ogni 15 giorni, negli allevamenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole, oltre ai campionamenti su broiler e svezzatori.
Ogni filiera deve disporre di una procedura unica, sottoscritta e validata dalla Regione competente per la propria sede amministrativa, che regoli la segnalazione dei casi, i flussi di comunicazione interni e verso l’AULSS, le modalità di campionamento e le prime misure di contenimento. La filiera è tenuta a diffonderla ai soggetti interessati, compresi i proprietari degli allevamenti in soccida, attraverso incontri formativi. Restano valide le procedure già trasmesse in base ai precedenti dispositivi; ogni aggiornamento va comunicato alla Regione.