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OLIO D’OLIVA. Extravergine miscelato con vergine

Tecnico-economico
28/10/2026
Olio extravergine

OLIO D’OLIVA. Extravergine miscelato con vergine

Per Bruxelles non può chiamarsi “olio extravergine d’oliva”

 

Una miscela di olio extravergine e olio vergine di oliva non può essere commercializzata con la denominazione di vendita “olio extravergine d’oliva”, anche se il prodotto finale rispetta tutti i parametri chimico-fisici e organolettici previsti per l’extravergine. Lo ha chiarito la Commissione europea – DG Agricoltura e Sviluppo rurale – con una nota indirizzata al Gruppo di esperti sui mercati agricoli (sottogruppo seminativi e olio d’oliva), condivisa con gli Stati membri.

Il tema è stato sollevato dalla Corte dei conti europea che, nel corso di un audit svolto nel 2025 sui sistemi di controllo dell’olio d’oliva, ha rilevato un precedente giudiziario italiano: una sentenza del Tribunale di Perugia, confermata nel 2023, aveva ritenuto lecito vendere come extravergine una miscela di extravergine e vergine, sulla base del solo rispetto dei parametri analitici. La decisione si richiamava a un’interpretazione fornita dalla Commissione all’Italia nel 2002, quando le regole erano diverse. La Corte ha quindi raccomandato alla Commissione di fare chiarezza, e la Commissione, d’intesa con gli Stati membri, ha formalizzato la propria posizione.

  1. Extravergine e vergine sono categorie distinte, ottenute direttamente dalle olive. Secondo l’Allegato VII, parte VIII, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica), gli oli di oliva vergini sono ottenuti dal frutto dell’olivo unicamente con procedimenti meccanici o fisici, escludendo “qualsiasi miscela con oli di altra natura”. Le definizioni di extravergine e di vergine vanno lette insieme a questa definizione generale: entrambe le categorie devono quindi derivare direttamente dalle olive, non dal taglio tra categorie diverse. Lo conferma anche l’art. 6 del Regolamento delegato (UE) 2022/2104, che impone in etichetta, per l’extravergine, la dicitura “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”. Le sole miscele espressamente ammesse dalla norma sono l’“olio di oliva” (raffinato + vergini) e l’“olio di sansa di oliva”.
  2. Gli obblighi di tracciabilità impongono di tenere separate le categorie. Dal 2013 gli operatori, dal frantoio fino all’imbottigliamento, devono tenere registri di carico e scarico distinti per ciascuna categoria di olio. L’obbligo è oggi previsto dall’art. 5, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 e conferma che extravergine e vergine devono restare separati lungo la filiera.
  3. La miscela resta possibile, ma non con il nome “olio extravergine d’oliva”. L’unione di extravergine e vergine è consentita per altri prodotti: preparazioni come oli per frittura, oli o condimenti per insalata, oppure alimenti conservati sott’olio (ad esempio verdure). Questi prodotti devono comunque rispettare la normativa generale sulla sicurezza alimentare e le regole dell’art. 12 del Regolamento delegato (UE) 2022/2104 sulla presentazione dell’olio d’oliva negli alimenti.

La posizione di Bruxelles accoglie pienamente le richieste di Confagricoltura. In Italia il divieto era già stato affermato dalla circolare MASAF n. 347821 del 16 luglio 2026 e l’Organizzazione aveva chiesto fin da subito che fosse esteso a livello europeo. Con il chiarimento della Commissione si ottiene un quadro uniforme per tutti i produttori dell’Unione e si evita che l’olio importato da altri Paesi UE sfugga a vincoli altrettanto rigorosi, con una tutela maggiore per i consumatori e per chi produce extravergine di qualità.