
Prezzi minimi garantiti per biogas, biomasse solide
Delibera ARERA 174/2026/R/eel del 19 maggio 2026
Con la Deliberazione Arera del 19 maggio 2026, 174/2026/Reel l’Autorità per l’Energia ha dato prima attuazione alle disposizioni del DL Bollette (articolo 5 del DL 21/2026) che a decorrere dal 19 aprile 2026, ha introdotto una modifica al meccanismo dei prezzi minimi garantiti per gli impianti a biogas, biomasse solide e bioliquidi sostenibili (Bio-PMG).
La delibera 174/2026/R/eel, composta dagli Allegati A (relativo al Bio-PMG biogas/biomasse solide) e B (Bio-PMG bioliquidi) e dall’Appendice A, comporta i seguenti effetti pratici sulle aziende produttrici.
Le formule di calcolo dei prezzi minimi garantiti (BioPMG) vengono aggiornate. Nel periodo transitorio 1° aprile – 30 giugno 2026 restano in vigore quelle del primo trimestre 2026. Dal 1° luglio 2026 scattano le nuove formule, che adeguano la componente a copertura dei costi fissi operativi alle effettive ore di funzionamento previste per ciascun impianto.
I PMG non coprono più tutta la produzione: il GSE definisce un numero massimo di ore equivalenti per semestre, differenziate per tipologia di impianto. Prima stima GSE attesa entro metà giugno 2026 (valevole per il 2° semestre 2026).
Se il costo stimato supera i tendenziali di spesa, il GSE taglia le ore in quest’ordine:
Gli impianti collegati a un processo produttivo sono quindi i più tutelati.
Conta come asservito l’impianto collegato (elettricamente o termicamente) a uno stabilimento in cui: a) senza la produzione il ciclo produttivo si ferma, oppure b) senza la produzione i costi del ciclo aumentano. Per il punto b), il GSE valuta la condizione verificando se la valorizzazione dell’energia consumata in sito risulta superiore al PMG.
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Tipologia |
PMG fino a |
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Biogas > 300 kW (non riconvertiti) |
31/12/2030 |
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Biogas ≤ 300 kW |
31/12/2037 |
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Biogas con interventi D.M. MASE 99/2024 |
31/12/2037 |
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Biogas/biomasse con incentivi originari > 2030 |
Fino alla scadenza incentivo originario |
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Biomasse |
31/12/2030 |
Gli impianti che prelevano energia dalla rete per i servizi ausiliari venivano penalizzati rispetto a quelli in autoconsumo. La delibera introduce una formulazione specifica per equipararne il trattamento nel calcolo dei ricavi convenzionali.
La delibera è stata adottata in via d’urgenza senza consultazione preventiva. I soggetti interessati possono inviare osservazioni ad ARERA (protocollo@pec.arera.it) entro il 16 giugno 2026.