
Il prossimo 15 giugno partiranno le iscrizioni al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRi) per le imprese tra 10 e 50 dipendenti. L’iscrizione potrà essere effettuata fino al 15 agosto.
Ai fini del calcolo dei dipendenti si considerano quelli presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono inclusi:

Ricordiamo che gli imprenditori agricolisono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiutisolo se producono rifiuti pericolosi (vedi tabella in fondo all’articolo)
Fermo restando l’obbligo di iscrizione ed il pagamento del contributo annuale, per le aziende agricole cambia poco sul piano operativo.
Restano infatti valide tutte le semplificazioni previste dal D.Lgs. 152/2006::
Riguardo alla trasmissione dati: quella digitale è già operativa e obbligatoria per il registro di carico e scarico, mentre per i FIR diventerà obbligatoria solo a partire da febbraio 2026.
Le aziende agricole che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come, ad esempio, nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta), non devono trasmettere i dati al RENTRI.
Un aspetto da attenzionare è il rapporto tra azienda agricola e contoterzisti e/o manutentori.
Nel caso delle aziende agromeccaniche, l’affidare i propri rifiuti a un contoterzista non esonera dall’obbligo di iscrizione al RENTRi: la titolarità e la responsabilità del rifiuto restano in capo all’impresa agricola.
Nel caso dell’impresa di manutenzione se svolge l’attività, con regolare contratto di affidamento da parte del committente (nel quale contratto venga specificato che la manutenzione, sostituzione di parti meccaniche e/o materiale di consumo -es. cambio olio trattore- sia da espletarsi in totale autonomia decisionale dal manutentore), il produttore del rifiuto che ne deriva è il manutentore stesso perché è a seguito della sua attività che si genera il rifiuto. Tale soggetto, pertanto, sarà obbligato al RENTRi.
Si ricorda che per le imprese agricole rimangono vive, se rientranti tra i soggetti obbligati al nuovo sistema, le possibilità di delegare le associazioni imprenditoriali o i circuiti organizzati di raccolta per la gestione degli adempimenti e per l’iscrizione al nuovo Registro, nonché le diverse esenzioni e modalità alternative di tenuta di registri e formulari presenti nel Dlgs 152/2006.
Rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi
I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali.
I rifiuti speciali non pericolosi più ricorrenti prodotti dalle aziende agricole sono:
I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono: