
TFR e Previdenza complementare
Il quadro generale e le novità della Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, art. 1, commi 201–205) ha ridisegnato in modo significativo la disciplina del TFR e della previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, agendo su tre fronti: adesione ai fondi pensione, obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS e regime fiscale dei contributi.
La novità più rilevante riguarda i lavoratori di prima assunzione nel settore privato (esclusi i domestici): dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica alla forma pensionistica complementare prevista dalla contrattazione collettiva applicabile, con contestuale destinazione del TFR maturando e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Il lavoratore ha 60 giorni dall’assunzione per rinunciare espressamente o scegliere una forma diversa. In assenza di scelta, si forma il silenzio-assenso. In presenza di più fondi collettivi, il TFR confluisce in quello con il maggior numero di aderenti in azienda; in mancanza di qualsiasi fondo collettivo, il destinatario residuale è il fondo Cometa (ex FONDINPS, soppresso dal DM 85/2020).
Per i lavoratori non di prima assunzione, il datore di lavoro deve verificare la scelta previdenziale pregressa e acquisire apposita dichiarazione scritta.
Per il settore agricolo, il fondo di riferimento è Agrifondo, istituito dalla contrattazione collettiva sin dal 2007 (CCNL operai agricoli e florovivaisti, CCNL quadri e impiegati agricoli, CCNL dirigenti).
Il versamento al Fondo Tesoreria INPS — che non è un fondo pensione ma una “cassa” per il TFR non destinato alla previdenza complementare — viene esteso a una platea più ampia di datori di lavoro.
La soglia, prima ancorata alla fotografia del 2006, diventa dinamica: si calcola sulla media annua dei dipendenti dell’anno solare precedente. Le soglie si abbassano progressivamente:
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Periodo |
Soglia dipendenti |
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2026–2027 |
≥ 60 |
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2028–2031 |
≥ 50 |
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Dal 2032 |
≥ 40 |
Scadenza per i versamenti pregressi. I datori di lavoro con almeno 60 dipendenti medi al 31 dicembre 2025 hanno tempo fino al 16 luglio 2026 per versare il TFR relativo ai primi sei mesi dell’anno senza applicazione di sanzioni, somme aggiuntive o interessi (termine prorogato dal 16 maggio dal DL 62/2026, in vigore dal 1° maggio). Per i versamenti di quote pregresse di TFR occorre utilizzare nel flusso UniEmens il codice causale CF05.
Aziende costituite nel 2025. Per queste vale una regola distinta: l’obbligo scatta al raggiungimento della media di 50 dipendenti nel corso del primo anno di attività, come già avveniva in passato.
L’obbligo è esclusivamente in capo al datore di lavoro. I dipendenti sono estranei al rapporto contributivo con l’INPS. Per il lavoratore è irrilevante se il proprio TFR rimane accantonato in azienda o è trasferito all’INPS: in entrambi i casi, sarà il datore a corrispondergli il TFR secondo l’art. 2120 c.c., recuperando poi la prestazione anticipata per conto dell’Istituto.
In caso di mancato versamento si applicano le sanzioni per omissione contributiva.
Con il messaggio n. 1493 del 5 maggio 2026 — integrativo del messaggio 1388/2026 e della circolare 12/2026 — l’INPS ha fornito chiarimenti specifici per i datori di lavoro agricolo.
Sono esclusi dall’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria:
Quest’ultima precisazione è particolarmente rilevante: l’INPS riconosce espressamente la legittimità della mensilizzazione del TFR, dissipando i dubbi sorti dopo la nota INL n. 616 del 3 aprile 2025.
Adempimenti operativi
Le istruzioni operative definitive sono attese da COVIP, INPS e Ministero del Lavoro entro il 1° luglio 2026. Nel frattempo, per il Fondo Tesoreria rimangono valide le indicazioni della circolare INPS n. 70/2007 e del DM 30 gennaio 2007, salvo successive modifiche.