Biologico Proroga dei termini di presentazione dei Pap

Alla luce delle recenti disposizioni normative, il Ministero dell’Agricoltura, con circolare dello scorso 4 marzo, ha fornito le seguenti indicazioni operative al fine di garantire un’applicazione omogenea della disciplina in materia di Programmi Annuali di Produzione.

Il decreto direttoriale n. 41600 del 30 gennaio 2025 ha disposto la proroga del termine per la presentazione dei PAP dal 31 gennaio al 1° aprile 2025, in coerenza con il decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024, che entrerà in vigore il 1° aprile 2025 e che non prevede non conformità per la mancata o tardiva presentazione dei PAP.

Al riguardo è stato precisato che la proroga al 1° aprile 2025 non riguarda solo l’adempimento annuale di presentazione dei PAP, ma si estende anche ai seguenti casi di:

  • presentazione del PAP entro 30 giorni dalla notifica di inizio attività o dalla notifica di variazione (articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012);
  • presentazione del PAP entro 30 giorni dalla modifica dei programmi precedentemente compilati (articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012).

Inps, le aliquote contributive per gli operai agricoli

Nel 2025 l’aliquota contributiva per gli operai a tempo determinato e indeterminato è fissata per la generalità delle imprese agricole al 30,30%, di cui l’8,84% a carico dei lavoratori. E’ quanto riporta  circolare  n.46 dell’Inps pubblicata nei giorni scorsi. Le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale hanno un’aliquota del 32,30%, resta ferma all’8,84% la quota a carico del lavoratore.

Cooperative e Consorzi sono tenuti al versamento della contribuzione NaSpI per gli operati agricoli a tempo indeterminato, apprendisti e soci lavoratori assunti come dipendenti. Non è modificata l’aliquota Inail per l’assistenza infortuni sul lavoro, pari al 10,1250% e l’addizionale infortuni sul lavoro che rimane al 3,1185%.

Confermate le agevolazioni per zone svantaggiate. L’aliquota è del 100% nei territori non svantaggiati, del 25% in quelli particolarmente svantaggiati (ex montani) e del 32% negli svantaggiati.

Nutriscore, stop all’etichetta a semaforo

“Sarebbe la vittoria del buon senso, che conferma la validità della nostra intensa battaglia a difesa della certezza e della chiarezza nelle informazioni sui cibi, a tutela dei consumatori.”  Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta le indiscrezioni sull’annuncio della Commissione europea di voltare pagina sull’etichettatura degli alimenti, a favore di una futura proposta che “non copierà alcun sistema esistente”, pertanto neanche l’etichettatura a semaforo del Nutriscore.

Decisivo il pressing dell’Italia sulla Commissione Ue avviato già anni fa, che ha visto le istituzioni nazionali, e Confagricoltura, fortemente impegnate contro il sistema di etichettatura francese caratterizzato da un’arbitraria classificazione degli alimenti, che non tiene conto del fabbisogno e del profilo nutrizionale di ogni individuo, basandosi invece su 100 grammi di prodotto e non su una porzione di consumo.

Confagricoltura si era rivolta all’Antistrust (unica organizzazione a farlo) evidenziando l’ingannevolezza del sistema francese e la sua contrarietà al Codice del Consumo. L’Antitrust, nel 2022, aveva accolto i rilievi di Confagricoltura ribadendo i limiti del Nutriscore, fuorviante per i consumatori. Limiti che nel tempo sono stati evidenziati nella stessa Francia su alcuni prodotti.

Al Nutriscore l’Italia aveva proposto il NutrinformBattery, basato su un principio diverso, finalizzato alla valorizzazione di uno stile di vita sano e consolidato, come quello in linea con gli asset della dieta mediterranea.

La proposta di etichettatura armonizzata a livello europeo doveva essere presentata dalla Commissione Ue entro la fine della passata legislatura, ma la stessa Commissione, complice il pressing di alcuni Paesi, soprattutto dell’area mediterranea, aveva rinviato la pratica.

Confagricoltura, in attesa delle proposte ufficiali della Commissione che auspichiamo basarsi su parametri scientifici e a tutela delle nostre produzioni, mantiene alta l’attenzione su questo tema, con l’obiettivo di garantire sempre il rispetto della correttezza delle informazioni per tutti i consumatori.

Peste suina africana, domande per danni indiretti 2024

È aperto il modulo di Avepa per la presentazione delle domande di sostegno per i danni indiretti subiti dalle imprese suinicole per l’applicazione delle misure sanitarie per il controllo della peste suina africana nel periodo 01 dicembre 2023 – 31 ottobre 2024.

L’intervento, che dispone di 10 milioni di euro, è finalizzato al sostegno delle imprese di allevamento suinicole che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di peste suina africana (PSA) a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024.

Possono beneficiare del sostegno le aziende di allevamento  situate sia all’interno che all’esterno delle zone di restrizione sanitaria, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

  1. a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto
  2. b) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso
  3. c) allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio)

Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione di verri, scrofe, scrofette, suini da ingrasso, suinetti.

Il sostegno è finalizzato a compensare le imprese delle perdite dovute a:

  1. a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria;
  2. b) mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
  3. c) prolungamento vuoto sanitario;
  4. d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione).

Il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nel Decreto,

Le domande vanno presentate entro il 28 marzo 2025.

Allegati:

Decreto Masaf n. 77412 del 19 febbraio 2025

Circolare Agea n. 15593/2025

Biogas, confermata l’esclusione dalla tassazione dell’incentivo

L’indirizzo interpretativo fornito nei giorni scorsi dall’Agenzia delle Entrate per dare soluzione al sistema di tassazione degli impianti di biogas va nella giusta direzione auspicata da Confagricoltura. Esprimiamo, perciò, una valutazione positiva e un particolare apprezzamento per la chiarezza.

Con le direttive impartite dall’Agenzia, infatti, si conferma la correttezza del criterio di tassazione che la Confederazione aveva indicato sin dall’entrata in vigore, nel 2014, delle norme sulla determinazione forfetizzata dell’imponibile derivante dall’attività di produzione di energia da biogas, basata sui prezzi medi zonali indicati dallo stesso GSE, con esclusione della quota incentivante compresa nella tariffa omnicomprensiva.

Il chiarimento ufficiale fornito oggi dall’Agenzia si fonda sulle finalità che le norme intendevano perseguire, dirette a non discriminare con diversi sistemi di tassazione i produttori di agroenergie in base alle differenti fonti di produzione dell’energia da impianti fotovoltaici o da fonti di origine agroforestali (biogas). L’indirizzo conferisce certezza ai comportamenti tenuti dagli imprenditori del settore, in conformità con la giusta interpretazione delle disposizioni di riferimento.

Si chiude, così, una lunga vicenda che ha visto coinvolte varie amministrazioni competenti (ministero dell’Economia e delle Finanze, ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, GSE) che hanno in questi anni dialogato con Confagricoltura fino alla giusta interpretazione emanata dall’Agenzia delle Entrate, che pone finalmente chiarezza ai dubbi sull’applicazione della normativa.

In Italia il 31,5% delle aziende agricole è condotto da donne

Secondo i dati del CREA, in Italia il 31,5% delle aziende agricole è condotto da donne, contribuendo per il 17,5% alla produzione nazionale.

Un’agricoltura moderna non puo’ fare a meno delle donne, che dimostrano una forte propensione verso pratiche agricole più sostenibili e innovative: questo il dato emerso al convegno “L’agricoltura del futuro tra innovazione e tradizione”, organizzato da Fidapa-Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari e Confagricoltura Donna, con il contributo del CREA, che si è svolto a Roma, a Palazzo della Valle.

Le presidenti di Confagricoltura Donna, Alessandra Oddi Baglioni, e di Fidapa BPW Italy, Concetta Corallo, hanno introdotto i lavori spiegando i motivi ispiratori dell’accordo siglato nel 2024 con l’impegno di colmare il divario di genere attraverso iniziative congiunte di informazione, formazione e mentoring diffuse sul territorio nazionale.

“La Task Force Agricoltura istituita due anni fa da Fidapa BPW Italy – ha dichiarato la presidente, Cettina Corallo – sta lavorando sui territori con le istituzioni locali per far conoscere le eccellenze agroalimentari italiane, creare reti di supporto per le donne imprenditrici nel settore e promuovere il lavoro in agricoltura per chi vuole intraprendere questa professione”.

“Collaborare con associazioni come Fidapa è vitale per Confagricoltura Donna, poiché amplifica la valorizzazione del nostro lavoro e ci permette di diffondere in modo più capillare il nostro messaggio, e cioè che sarà il fattore D a dare la spinta alla ripresa e al progresso – ha dichiarato la presidente Alessandra Oddi Baglioni -. In questa dimensione, siamo orgogliose di essere protagoniste attive nel rappresentare, promuovere e valorizzare l’impegno delle donne imprenditrici, nel lavoro così come nella vita familiare quotidiana, perché loro si occupano anche della cura della famiglia. Chiediamo dunque aiuti specifici, sia a livello nazionale che a livello europeo”.

“I numeri dell’agricoltura al femminile sono un valore importante, ma che necessita di essere rafforzato in molti suoi aspetti: un’impresa al femminile, ad esempio, ha difficoltà di accesso al credito – ha sottolineato Catia Zumpano, Catia Zumpano, ricercatrice del CREA-Politiche e Bioeconomia -. La forza delle donne sta nel fatto che, non solo sono più capaci rispetto agli uomini di mantenere vivi i territori rurali nelle aree interne del Paese, ma riescono a proiettarsi verso il futuro dimostrando di essere innovatrici e lungimiranti anche in quelle zone difficili, dove si stanno portando avanti attività con grande resilienza. E sanno innovare pur tenendo vive le tradizioni delle comunità locali”.

“Le donne sono una grande risorsa nell’impresa agricola. Conosco bene le attività di Fidapa e Confagricoltura Donna: il loro è un impegno meritorio ed è importante questa sinergia per la valorizzazione dell’agricoltura in chiave femminile e dell’agroalimentare, un settore centrale nell’economia nazionale. C’è una attenzione molto alta sull’agricoltura, e sull’innovazione nel settore, anche nelle attività parlamentari e da parte di tutto il Governo”, ha dichiarato l’on. Giuseppe Castiglione, componente della XIII commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

“Tra i prossimi obiettivi – ha concluso la presidente di Confagricoltura Donna, Alessandra Oddi Baglioni – c’è quello di lavorare in sinergia con alcune università e scuole per creare un modello di riferimento che possa essere esportato in tutto il Paese formando le ricercatrici di domani, che sono un valido contributo per accompagnare le nostre aziende nel percorso dell’innovazione”.

All’evento sono intervenute inoltre: Stefania Masci, professore ordinario Università degli Studi della Tuscia; Milena Verrascina, ricercatrice CREA-Progetto Oleario; Elena Santilli, Task force Agricoltura FIDAPA BPW Italy; Elisa Aquilano, presidente di Confagricoltura Donna Puglia.

Veterinario aziendale: carenza di professionisti

In Italia al momento ci sono poco più di 1.200 veterinari per circa 350.000 aziende zootecniche. Questa è una criticità importante a fronte di quanto stabilito nel 2017 dal decreto ministeriale che ha istituito la figura del veterinario aziendale con il compito di lavorare all’interno degli allevamenti. Inoltre, in questi anni, la normativa si è evoluta e richiede sempre di più la presenza di tale figura nelle imprese zootecniche.

La questione è stata affrontata nel primo incontro promosso da Confagricoltura e Cia-Agricoltori Italiani a Palazzo della Valle, insieme alle rappresentanze dei veterinari privati e pubblici e all’Ordine dei veterinari, le organizzazioni agricole e di filiera.

Il coinvolgimento di tutte le parti interessate sottolinea la necessità di affrontare in modo condiviso e strutturato una problematica che incide direttamente sulla sostenibilità degli allevamenti italiani.

La carenza dei veterinari, complice anche la tendenza degli studenti del corso di laurea, orientati più verso la specializzazione sugli animali da compagnia piuttosto che sugli animali da reddito, acuita dalle richieste della normativa europea e nazionale, sta creando problemi alle aziende zootecniche che necessitano di indicazioni chiare rispetto al rapporto con il veterinario aziendale e le sue funzioni.

Il tavolo con tutti gli stakeholder rappresenta un passo importante che Confagricoltura e Cia-Agricoltori Italiani, con le associazioni e l’Ordine dei veterinari e gli altri operatori, intendono portare avanti per arrivare a un equilibrio definito tra le necessità delle aziende e del sistema pubblico.

Il primo incontro è stato proficuo e le parti hanno concordato di voler proseguire il percorso di confronto per arrivare a un provvedimento ministeriale che aiuti a definire meglio questa figura e le sue funzioni, nell’ottica di venire incontro alle necessità tecniche e garantire lo stato sanitario degli allevamenti italiani rendendoli ancora più competitivi.

Ortofrutta, aggiornate le norme sui controlli di conformità

Agea, in applicazione del D.M. n.672762 del 20 dicembre 2024, ha ridefinito le diposizioni attuative in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli e delle banane (circolare del 7 febbraio 2025). La normativa italiana va così a recepire quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2023/2430 della Commissione.

Si ricorda infatti che le norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli sono in vigore da molti anni e, quanto ora previsto, non va a modificare la sostanza degli adempimenti.

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumo allo stato fresco possono essere commercializzati solo se conformi ad un sistema di norme che si applica in tutte le fasi della

commercializzazione, compresa l’importazione e l’esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione europea. I prodotti ortofrutticoli freschi, pertanto, sono assoggettati alle seguenti

norme e possono essere commercializzati soltanto se rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità, di commerciabilità e se è indicato il Paese di origine:

– Norme di commercializzazione generale (Norma generale) riportate nella parte A dell’allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 dellaCommissione del 17 agosto 2023;

– Norme di commercializzazione specifiche (Norme specifiche)riportate nella parte B, dell’allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429della Commissione del 17 agosto 2023, riguardano specifici prodotti, di seguito elencati:mele;agrumi; kiwi; lattughe, indivie ricce e scarole, pesche e nettarine; pere; fragole; peperoni dolci; uve da tavola; pomodori;banane.

All’interno dell’Unione non possono essere messi in vendita, consegnati o commercializzati prodotti ortofrutticoli freschi secondo modalità non conformi alle citate norme.

BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI (BDNOO)

Gli operatori ortofrutticoli (grossisti, esportatori, organizzazioni dei produttori e loro associazioni, GDO, imprenditori agricoli ecc..) sono tenuti ad iscriversi alla Banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli quando ricorrono determinate condizioni.

Sono tenuti ad iscriversi gli imprenditori agricoli, non associati ad OP/AOP/GP o a cooperative ortofrutticole, con unvolume annuo commercializzato, superiore a € 60.000 IVA esclusa, per i prodotti di cui all’ art. 1 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429. Nella sostanza si tratta dei prodotti ortofrutticoli freschi contenuti nell’allegato I parte IX Reg. (UE) 1308/2013.

Non sono tenuti ad iscriversi alla banca dati gli Imprenditori agricoli:

  • che vendono, consegnano o avviano prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento,

d’imballaggio o deposito, situati nell’ambito nazionale di produzione;

  • che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli ad impianti di trasformazione;
  • che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore finale;
  • che conferiscono i prodotti ortofrutticoli esclusivamente ad OP/AOP/GP o cooperativa;
  • non associati ad OP/AOP/GP o a Cooperativa con volume annuo di prodotto

commercializzato dei prodotti i cui all’art. 1 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE)

2023/2429 inferiore a € 60.000 esclusa Iva. Tale importo è riferito all’anno precedente.

Le imprese, anche se di nuova costituzione, che rispondono ai precitati requisiti, sono tenute a richiedere l’iscrizione in BDNOO entro e non oltre 60 giorni dall’inizio dell’attività e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell’anno in cui si è realizzata tale condizione, così come ogni modifica, integrazione o variazione dei dati dichiarati, ai fini dell’iscrizione.Ogni variazione relativa all’azienda e ai prodotti, dovrà quindi essere comunicata entro 60 giorni, anche per tutte le modifiche successive all’iscrizione.

La gestione della Banca dati è affidata ad AGEA che la gestisce sul portale SIAN. I controlli sono affidati ad Agecontrol.

Il Piano di gestione dei rischi 2025

Lo scorso 19 Febbraio il Ministro dell’agricoltura ha firmato il  Decreto contenente il Piano di gestione dei rischi in agricoltura per il 2025.

Sono confermati tutti gli strumenti già previsti nelle campagne precedenti: assicurazioni agevolate (287,8 milioni di euro ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori 15 milioni previsti dalla legge di bilancio), fondi di mutualità (con oltre 16,4 milioni di euro) eilfondo mutualistico nazionale per le avversità catastrofali (AgriCat): 230 milioni di fondi pubblici a cui va aggiunta la trattenuta del 3% sugli aiuti della Pac, che ammonta a circa 100 milioni.

Tra le novità il piano prevede:

  • la conferma del PGIR (Piano di gestione individuale del rischio) come documento unico per accedere alle polizze assicurative,ai fondi di mutualità e aglistrumenti di stabilizzazione del reddito;
  • la possibilità di assicurare anche solo le avversità catastrofali e la conferma della polizza monorischio grandine;
  • confermato il calcolo dei parametri contributivi sulla media delle ultime cinque campagne assicurative, applicata a livello territoriale (comunale, provinciale o regionale);
  • per lo standard value viene applicata la riduzione lineare del 30% (era del 20% nella campagna precedente).

Termini entro i quali sottoscrivere polizze e fondi

Le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le seguenti date:

  1. a) per le colture a ciclo autunno-primaverile entro il 31 marzo;
    b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;
    c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;
    d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto,
    piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;
    e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate
    alla lettera d), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
    f) per le colture a ciclo primaverile, olivicoltura, trapiantate successivamente alla scadenza del 30 giugno, le polizze vanno sottoscritte entro il 15 luglio. Invece, per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai e piante arboree da frutto, piante da viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle, seminate o trapiantate successivamente al 15 luglio, le polizze vanno sottoscritte entro il 31 ottobre.

Tali scadenze sono valide anche ai fini della sottoscrizione dei Fondi Mutualità Danni.

La scadenza per la sottoscrizione dei Fondi Mutualità Reddito è invece fissata al 30 giugno.

FondomutualisticonazionaleAgriCat

Il Decreto prevede l’introduzione di un modello misto di copertura tra primo e secondo rischio, oltre all’incremento dei limiti di indennizzo per coloro che avranno sottoscritto la polizza semplificata e per le imprese agricole del Centro-Sud.

Per le colture permanenti (esclusi agrumi e olivo) orticole AgriCat opererà sul “secondo rischio”, ciòsignifica chelafranchigia sarà pari al50% mentre illimite di indennizzo a lordo difranchigia è:

  • 60% per le imprese dell’area Nord elevato aII’80% se l’impresa ha sottoscritto la polizza semplificata;
  • 70% per leimprese dell’area Centro-Sud elevato al90% sel’impresa hasottoscritto lapolizza

Per i seminativi e altre colture inclusi agrumi ed olivi, AgriCat opererà sul “primo rischio”, la franchigia è pari al 20% ed illimite di indennizzo al lordo della franchigia è:

  • 35% per le imprese dell’area Nord elevato aII’55% se l’impresa ha sottoscritto la polizza semplificata;

40% per leimprese dell’area Centro-Sud elevato al60% sel’impresa hasottoscritto lapolizza semplificata

Contributo Conai su vasi in plastica per piante e fiori

Lo scorso 20 febbraio il Consorzio Conai ha deciso l’applicazione del Cac, il contributo ambientale, su alcune tipologie di vasi di fiori e piante, in quanto considerati imballaggi. La delibera, che sostituisce la precedente del 14 dicembre 2022, prevede che siano considerati imballaggi: i soli vasi in plastica pieni per fiori/piante con spessore parete (misurato a metà altezza del vaso) fino a 0,5 mm, indipendentemente da altre caratteristiche strutturali.

Detti vasi sono conseguentemente soggetti all’applicazione del Cac secondo le regole ordinarie della “prima cessione” e, quindi, dall’ultimo produttore/commerciante di vasi vuoti al primo utilizzatore (impresa che li acquista per riempirli e rivenderli, anche attraverso altri intermediari, al consumatore o all’utente finale). Qualora i vasi in plastica siano destinati a essere venduti con la pianta, l’utilizzatore degli stessi ha la facoltà di individuare i casi in cui tali vasi debbano essere considerati imballaggi, anche eventualmente rispetto a quelli con spessore parete superiore a 0,5 mm. In tal caso, l’utilizzatore dei vasi vuoti dovrà inviare al fornitore (produttore/commerciante) una specifica attestazione, utilizzando il facsimile che il Conai si riserva di mettere a disposizione.

L’applicazione e dichiarazione del Cac decorre dal lº marzo, con un periodo di tolleranza fino al 30 giugno 2025, per consentire agli operatori del settore di recepire con gradualità i relativi effetti sia dal punto di vista amministrativo che commerciale. In ogni caso, fino al 30 settembre 2025 non saranno avviati controlli né applicate sanzioni per eventuali errori commessi dalle aziende, fermo restando il Cac dovuto.

Si segnala che il valore del Cac da applicare ai vasi classificati come imballaggi è quello previsto dalle fasce del Cac in vigore per la filiera degli imballaggi in plastica.

Si ricorda inoltre che sui vasi classificati imballaggi dovrà essere apposta la specifica etichetta ambientale ai sensi dell’art. 219, co. 5 del d.lgs. 152/2006.

Il Consiglio di amministrazione di Conai ha inoltre stabilito di riconoscere validi i comportamenti delle aziende a tutto il 28 febbraio 2025; fino a tale data, pertanto, non avranno rilievo eventuali differenti modalità di applicazione o non applicazione del Cacsu tali articoli.

La decisione del Conai non soddisfa gli operatori florovivaisti, in quanto si auspicava che si tenesse conto da subito del nuovo Regolamento comunitario sugli imballaggi che entrerà in vigore nel 2026, e che conferma, come da sempre sostenuto da Confagricoltura, che la gran parte dei vasi di fiori e piante, sono da considerare mezzi di produzione e non imballaggi. Va comunque sottolineato che tale possibilità non si è concretizzata da una parte in relazione alle richieste dei Comuni di disporre delle risorse necessarie per la raccolta differenziata degli imballaggi di cui trattasi e dall’altra a causa del mancato pronunciamento del Mase sull’argomento (da parte di Confagricoltura era stato richiesto un chiarimento ufficiale in attesa dell’entrata in vigore del Regolamento).

Ora l’auspicio è che con il supporto delle Amministrazioni competenti ed il proseguo del confronto con il Conai si possa al più presto definire un quadro applicativo che sia in linea con quanto indicato dal nuovo regolamento europeo che entrerà in vigore nel 2026.