Fiscale

Obbligo assicurativo per i trattori non circolanti

L’entrata in vigore dell’obbligo di assicurare le macchine agricole non circolanti su strada è stata prorogata al 30 giugno 2024. Alla fine dello scorso anno era entrato in vigore, su input comunitario, l’obbligo assicurativo per i veicoli agricoli in qualunque area siano ubicati, anche in quelle private (d.lgs n. 184/2023). Tale normativa, nello specifico, impone l’obbligo di assicurare la generalità dei veicoli a motore, inclusi quelli custoditi o in circolazione in aree private. Il nuovo obbligo riguarda anche i trattori agricoli utilizzati per le lavorazioni nei fondi rustici e a quelli presenti in aree private non aperte al pubblico.

Da parte di Confagricoltura e di altre associazioni era stato chiesto un provvedimento per posticipare la scadenza, che è stato inserito nel Decreto Milleproroghe. Ricordiamo che dovranno adeguarsi i veicoli a motore mossi esclusivamente da forza meccanica con una velocità massima progettuale superiore a 25 km orari o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità massima progettuale superiore a 14 km orari. L’obbligo riguarderà anche i rimorchi destinati all’uso con tali veicoli.

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Terreni a riposo: requisiti

I terreni a riposo rappresentano una destinazione del terreno a seminativo che consente l’ottenimento degli aiuti diretti della Pac e permette anche ottemperare all’obbligo A della BCAA8 (4% non produttivo della superficie a seminativo), in attesa che la norma venga modifica dal regolamento UE in via di approvazione.

Ricordiamo quindi cosa si intende per terreni a riposo. Un terreno a riposo è un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi nell’anno di domanda dal 1° gennaio al 30 giugno (DM 660087/2022).

Su tali terreni, considerati non produttivi, deve essere garantito il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell’agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all’anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l’accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

L’attività di mantenimento è riconosciuta se consente di: prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo; evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo; prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l’erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale.

Non vengono tuttavia specificate quali specifiche operazioni siano ammesse né è espressamente vietato l’impiego di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione infestante.

Dal primo luglio la superficie è libera da tali impegni, quindi possono essere eseguite le lavorazioni preparatorie per una futura semina.

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Export, Webinar Ice sulla promozione e tutela del Made In Italy

L’Ice Agenzia organizza per il 15 aprile il Webinar sulla Promozione e Tutela del Made In Italy negli Stati Uniti, organizzato da ICE Agenzia, assieme all’Ambasciata d’Italia e la Guardia di Finanza. L’evento si terrà da remoto lunedì 15 aprile dalle 9.30 di New York/ 15,30 italiane, ed è rivolto a tutte le aziende esportatrici interessate ad affrontare il mercato statunitense, o che vi sono già presenti.

Questo il link per l’iscrizione“LA PROMOZIONE E TUTELA DEL MADE IN ITALY negli U.S.A.” Lunedì 15 aprile 2024, 09.30 EST (New York)/ 15:30 CET (ora italiana) (google.com)

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Le novità fiscali del “decreto salva conti”

Il Decreto Legge n. 39 del 29 marzo, definito “Salva Conti”, prevede, tra l’altro, alcune misure di carattere fiscale che possono interessare le aziende agricole e che di seguito illustriamo.

Investimenti in beni strumentali “4.0”: per usufruire del credito d’imposta è ora richiesta una comunicazione preventiva, da trasmettere in via telematica, nella quale indicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare e la ripartizione del credito negli anni. La comunicazione va poi aggiornata, al completamento degli investimenti. Per gli investimenti del 2023, per utilizzare in compensazione i crediti non ancora esauriti, sarà necessario inviare un’apposita comunicazione. Questi adempimenti verranno precisati con un Decreto ministeriale da emanarsi.

Ravvedimento operoso: fino al 31/5/2024 è possibile avvalersi del ravvedimento “speciale”, che comporta il pagamento delle sanzioni nella misura ridotta di 1/18 del minimo, oltre alle imposte dovute, per sanare irregolarità relative all’anno 2022 e precedenti, non ancora contestate dall’Agenzia delle Entrate. Quanto dovuto può essere compensato con eventuali crediti disponibili.

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PSA: aree di restrizione nelle province di Milano e di Parma

Con  la nota ministeriale DGSAF 10982 del 25 marzo 2024 il Ministero della Salute informa della pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/968 che rivede le zone in restrizione relative all’epidemia di Peste Suina Africana.

Il Ministero annuncia quindi le modifiche apportate dal Regolamento a seguito del ritrovamento di nuovi casi di cinghiali infetti che hanno reso necessario l’allargamento delle zone soggette a restrizione in Provincia di Milano, per ulteriori casi di PSA nei cinghiali all’interno del Parco del Ticino, e in Provincia di Parma a seguito dell’avanzare della malattia verso est, con l’interessamento del Comune di Borgo Val di Taro.

Appare chiaro che si continua ad assistere ad una espansione dell’epidemia presente nel Nord-ovest decisamente preoccupante e che sta sempre più interessando province vocate alla produzione suinicola ed alla produzione di prodotti di eccellenza del made in Italy.

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La rivalutazione fiscale del costo dei terreni

La Legge Finanziaria 2024 ha riproposto la possibilità di rivalutare il valore di acquisizione dei terreni agricoli ed edificabili posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Come gli anni precedenti, i soggetti che possono usufruire di questa possibilità sono le persone fisiche (anche nudo proprietario / usufruttuario) e le società semplici.

La rivalutazione si effettua con la redazione di una perizia asseverata di stima del terreno e il versamento dell’imposta sostitutiva, calcolata sul valore evidenziato in perizia. In questo modo, il valore dell’immobile rivalutato verrà considerato per il calcolo dell’eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione in caso di vendita. Si ricorda che in caso di vendita di terreno edificabile, va tassata la differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto o valore esposto nella dichiarazione di successione / atto di donazione. Per i terreni agricoli, invece, questa differenza è tassata solo qualora la vendita abbia luogo entro 5 anni dall’acquisizione del terreno stesso.

L’imposta sostitutiva è pari al 16% e va quindi verificato se vi è convenienza ad avvalersi di questa possibilità, tenendo conto dell’aliquota Irpef alla quale sarebbe tassata la plusvalenza. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 giugno 2024, in unica soluzione o in tre rate annuali maggiorate degli interessi calcolati al tasso del 3% annuo, con il codice tributo 8056. In caso di omesso versamento delle rate successive alla prima, l’Ufficio delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo delle stesse.

Qualora il terreno, identificato da una particella catastale, sia in parte edificabile e in parte agricolo, è possibile rivalutare solo la parte edificabile, senza dover procedere al frazionamento.

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Modello 730 per dipendenti e pensionati

Gli Uffici di Confagricoltura sono a disposizione di lavoratori dipendenti o pensionati, anche non associati, per compilare e trasmettere i modelli 730

CHI UTILIZZA IL MODELLO 730
 lavoratori dipendenti (anche se in mobilità o cassa integrazione) o pensionati
 produttori agricoli esonerati IVA, con reddito di pensione o di lavoro dipendente
Vantaggi: si ottiene il rimborso delle imposte direttamente nello stipendio o nella pensione.
Redditi che possono essere dichiarati:
 lavoro dipendente e assimilati (indennità disoccupazione, cassa integrazione ecc.)
 terreni e fabbricati, capitale e alcuni dei redditi diversi (compensi occasionali ecc.)

Non possono utilizzare il modello 730 coloro che:
 nel 2023 hanno conseguito redditi di impresa o dall’esercizio di professioni;
 devono presentare la dichiarazione IVA
Possono presentare il modello 730 anche dipendenti e pensionati privi di sostituto di imposta
(perché hanno perso il lavoro o sono in attesa di ricevere la pensione); il 730 può essere
presentato anche per un contribuente deceduto.

DOVE E QUANDO VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
I contribuenti possono rivolgersi al C.A.A.F. entro il 30 settembre (si raccomanda tuttavia
di anticipare ad aprile/maggio, per ottenere i rimborsi spettanti tempestivamente). Il
contribuente deve esibire tutta la documentazione necessaria per la verifica dei dati dichiarati.

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEI DOCUMENTI NECESSARI
per dichiarare i redditi percepiti
 modello CU rilasciato dal datore di lavoro o ente pensionistico
 certificati catastali di terreni o fabbricati e copia atti notarili per variazioni intervenute
 contratti di locazione di immobili, copia dichiarazione redditi dell’anno precedente
per documentare le spese sostenute
 ricevute spese mediche, farmaceutiche, sostenute per se stessi o per familiari a carico
 spese veterinarie
 interessi per mutui per l’acquisto di abitazioni, per prestiti e mutui agrari
 documentazione relativa alle spese per ristrutturazione edilizia, risparmio energetico,
sistemazione giardini, acquisto mobili ecc.
 premi per assicurazioni vita e infortuni
 spese funebri
 spese di istruzione e per frequenza asili nido
 contributi previdenziali ed assistenziali
 erogazioni liberali a favore di ONLUS, istituzioni religiose
 contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti ecc.)
 spese per attività sportive praticate dai figli
 affitti pagati da studenti universitari fuori sede
 compensi pagati a intermediari immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale

Novità di quest’anno:
– detrazione del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B
– possono utilizzare il mod. 730 anche coloro che hanno rivalutato il valore dei terreni
posseduti al 1° gennaio 2023
– dal 1° luglio 2023 è cambiata la tassazione dei compensi percepiti per attività sportive
– per l’anno 2023 il limite di spesa del bonus arredo è di € 8.000 (nel 2022 era di € 10.000)

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Milleproroghe, sancita l’esenzione a scaglioni dell’Irpef agricola

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Milleproroghe diventa operativa la proroga
dell’esenzione parziale per i redditi dominicali ed agrari, c.d. “Irpef agricola”.

Più precisamente, la disposizione stabilisce per il 2024 e il 2025 la proroga dell’esenzione (parziale)
dall’IRPEF dei redditi dominicali ed agrari per le persone fisiche e i soci di società’ semplici, in
possesso della qualifica di IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola.

L’esenzione opera con un sistema a “scaglioni” che prevede il concorso al reddito complessivo dei
redditi dominicali ed agrari, considerati congiuntamente e rivalutati rispettivamente dell’80 e del
70 per cento, nelle seguenti misure:

a) fino a 10.000 euro vale la franchigia di esenzione per tutti;
b) da 10 a 15 mila si considera il 50% dell’imponibile, quindi al massimo 2.500 euro;
c) oltre 15 mila l’imponibilità sale al 100%.

L’esenzione non opera per le società’ di persone (Snc ed Sas) e le Srl che hanno optato per la
tassazione catastale, a norma dell’art. 1, c. 1093, della L. n. 296/2006, e dunque, come è stato fino
ad oggi con l’esenzione completa, sono esclusi i rispettivi soci in quanto i redditi che ricavano dalle
società si qualificano quali redditi d’impresa e non redditi fondiari (dominicali ed agrari).

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Il rimborso del credito Iva

In questi giorni si stanno compilando le dichiarazioni IVA annuali relative all’anno 2023, che dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile. Per molte aziende la dichiarazione potrà presentare un credito IVA e si dovrà quindi decidere come sfruttarlo al meglio. Esistono diverse alternative:

1) utilizzo in diminuzione di eventuali futuri debiti IVA derivanti dalle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali del 2024;

2) utilizzo in compensazione nel modello F24 per pagare imposte o contributi;

3) richiesto a rimborso.

 

Dette alternative possono coesistere, cioè il credito può essere, ad esempio, in parte richiesto a rimborso e in parte destinato alla compensazione.

Per la compensazione si ricorda che, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario che la dichiarazione IVA sia presentata con il visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato.

Per poter richiedere il rimborso del credito IVA, è necessario che sia presente almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. a) aliquota media IVA delle vendite inferiore a quella degli acquisti
  2. b) acquisti di beni ammortizzabili
  3. c) operazioni non imponibili (quali esportazioni o vendite intracomunitarie) superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate
  4. d) cessazione dell’attività con chiusura della Partita IVA
  5. e) nell’ultimo triennio, avere maturato ogni anno un credito IVA.

Per i rimborsi di importo superiore a € 30.000 è necessario disporre di una specifica garanzia a favore dell’Amministrazione Finanziaria, per la durata di 3 anni, o presentare la dichiarazione IVA munita del visto di conformità. Coloro che esercitano l’attività da meno di 2 anni sono considerati contribuenti “a rischio” e devono prestare l’apposita garanzia, in quanto non possono avvalersi del visto.

Nel caso in cui l’impresa sia destinataria di provvedimenti con cui vengono accertate maggiori imposte o atti di irrogazione di sanzioni, il pagamento del credito Iva può essere temporaneamente sospeso e, qualora detti provvedimenti diventino definitivi, l’Agenzia delle Entrate dispone la compensazione dei debiti accertati con il credito IVA.

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Tassa sui libri sociali in scadenza

Entro il 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato) le società di capitali devono versare la tassa per la vidimazione dei libri sociali relativa al 2024. La tassa annuale è dovuta da società per azioni (spa), società a responsabilità limitata (srl) e in accomandita per azioni (sapa). Il Ministero delle Finanze ha chiarito che sono obbligate al versamento anche le società in liquidazione ordinaria e sottoposte a procedure concorsuali, se rimane l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare. Sono invece esonerati le società cooperative e di mutua assicurazione e i consorzi che non assumono la forma di società consortili.

La tassa è calcolata in misura forfetaria (indipendentemente dal numero di libri / pagine utilizzati nell’anno) e l’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento, quindi per la prossima scadenza va fatto riferimento al capitale sociale al primo gennaio 2024.

Il versamento va effettuato tramite il modello F24, riportando nella Sezione “Erario” il codice tributo 7085 e l’anno di riferimento 2024.

Capitale sociale al 1/1/2024 Tassa annuale dovuta
Inferiore o pari a euro 516.456,90 € 309,87
Superiore a euro 516.456,90 € 516,46
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