Blocco dei Tir, la frutta del Sud torna nei mercati veneti ma l’emergenza non è finita

Blocco dei Tir, la frutta del Sud torna nei mercati veneti ma l’emergenza non è finita

Confagricoltura Veneto solidale con agricoltori e allevatori del Mezzogiorno

 

Si intravede uno spiraglio dopo dieci giorni di blocchi. Il decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri a sostegno dell’autotrasporto ha placato almeno in parte la protesta contro il caro gasolio, scattata venerdì 16 ottobre in numerose regioni del Mezzogiorno: i presidi sono stati sospesi in Sicilia e in gran parte della Calabria e nella notte i primi Tir carichi di frutta e verdura sono tornati a raggiungere i mercati del Nord. Tra gli operatori c’è fiducia in un progressivo ritorno alla normalità, anche se la situazione resta critica in alcune aree, a partire dalla Campania, e i danni accumulati sono ingenti. Già il 21 ottobre Confagricoltura aveva lanciato l’allarme: l’agricoltura è allo stremo e sono a rischio imprese, occupazione e sicurezza alimentare. «Non possiamo più permetterci di distruggere cibo e reddito», è il messaggio della Confederazione.

Numerosi produttori sono stati costretti a distruggere insalata, zucchine, melanzane, pomodori e altra frutta e verdura di stagione che non poteva essere spedita. Ortaggi come zucchine e cetrioli vanno raccolti ogni due o tre giorni: se non trovano la strada dei mercati, finiscono al macero. Nelle stalle il latte è rimasto fermo per giorni senza essere ritirato e conferito ai caseifici e, in alcuni casi, gli allevatori hanno dovuto destinarlo all’alimentazione degli animali, azzerando il valore di un prodotto che dovrebbe generare reddito. In Campania si sono fermati i caseifici della Mozzarella di bufala campana Dop, che non potevano ricevere il latte dagli allevamenti, a loro volta rimasti senza mangimi.

Secondo Federalimentare, lo stop ha compromesso la continuità produttiva dell’intera filiera, con danni «dal campo alla tavola» stimati in centinaia di milioni di euro: tonnellate di prodotti freschi al macero, linee produttive rallentate o ferme per mancanza di materie prime, merci che non raggiungono i centri di distribuzione. Un quadro che evidenzia tutta la fragilità di un Paese in cui oltre l’80% delle merci viaggia su gomma.

Gli effetti del blocco si sono propagati rapidamente fino ai mercati all’ingrosso veneti, che dipendono in larga parte dalle produzioni meridionali, soprattutto da Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

  • MAAP di Padova – Dopo una domenica con arrivi crollati di circa l’80% (una decina di camion a fronte dei 50-60 attesi), la scorsa notte sono arrivati 20 Tir da Puglia, Calabria e Lazio, scongiurando la penuria di frutta e verdura. Nulla ancora, però, da Sicilia e Campania. Il direttore Francesco Cera invita alla prudenza: «aspettiamo a dire che il rischio sia passato». La prossima notte farà da «stress test»: secondo i grossisti, i camion dovrebbero ripartire da tutto il Sud e gli operatori «sono fiduciosi».
  • Veronamercato – Nei giorni più critici gli approvvigionamenti sono calati del 70%: dalle circa 1.000 tonnellate di frutta e ortaggi scaricate ogni giorno si è scesi a circa 300 tonnellate, con prezzi all’ingrosso aumentati in media del 20% secondo il direttore Paolo Merci. I prodotti più colpiti sono stati uva da tavola, pomodori e agrumi, sostituiti in parte con merce spagnola.
  • Mercato ortofrutticolo di Treviso – Sette giorni di stop hanno comportato una perdita del 20-25% delle forniture di frutta e ortaggi, con difficoltà soprattutto per l’uva pugliese, arrivata solo in piccoli quantitativi, le clementine calabresi e i pomodorini ciliegino e datterino siciliani. Per Francesco Volpato, presidente di Nordest Mercati, è ancora presto per parlare di normalizzazione: «le prossime 48 ore saranno determinanti».

La grande distribuzione ha tamponato le mancanze rivolgendosi all’estero: in questi giorni sugli scaffali veneti è arrivata frutta e verdura da Olanda, Spagna, Polonia, Germania, Turchia e Sudafrica, non sempre a buon mercato per i consumatori. Anche le imprese venete con stabilimenti al Sud hanno pagato un prezzo: come spiega Cristiano Detratti, amministratore delegato della cooperativa Ortoromi di Borgoricco, con sede anche a Bellizzi (Salerno), «produrre senza avere la certezza che la merce possa raggiungere rapidamente i punti vendita espone al rischio di dover buttare interi carichi, con costi e sprechi insostenibili: anche poche ore di ritardo possono essere determinanti».

Come sottolinea Confagricoltura, il problema riguarda l’economia dell’intero Paese. Mentre le aziende del Sud perdevano le proprie produzioni, i vuoti sugli scaffali sono stati riempiti da prodotti di Paesi concorrenti. Quote di mercato conquistate con anni di lavoro rischiano così di essere cedute alla concorrenza estera, con effetti destinati a durare ben oltre la fine dei blocchi.

Confagricoltura Veneto esprime piena solidarietà agli agricoltori e agli allevatori del Sud, che in questi giorni hanno visto andare perduti il frutto del proprio lavoro e il proprio reddito, in un’annata già segnata dagli effetti del clima e dal caro carburante.

«Gli imprenditori agricoli del Mezzogiorno stanno pagando il prezzo più alto di una paralisi di cui non sono responsabili», dichiara Confagricoltura Veneto. «Vedere distruggere ortaggi raccolti con fatica, o latte che non viene ritirato, è inaccettabile per chi conosce il valore del lavoro nei campi e nelle stalle. L’agricoltura italiana è una sola: quello che accade al Sud si è riflesso subito sui nostri mercati, sulla distribuzione e sulle tasche dei consumatori veneti. I primi segnali di sblocco sono positivi, ma ora occorre che la piena regolarità dei trasporti sia ripristinata in tutto il Paese e in tempi rapidi: ogni giorno perso significa altro cibo distrutto, altro reddito bruciato e nuove opportunità regalate ai produttori stranieri. Servono risposte immediate, prima che i danni diventino irreparabili.»

Caro Gasolio. Stanziati 60 milioni per l’agricoltura

Caro Gasolio. Stanziati 60 milioni per l’agricoltura

Destinati alle aziende sotto forma di contributo a fondo perduto

 

Il Governo ha approvato ieri un nuovo aiuto per le aziende agricole colpite dal caro gasolio. Mette a disposizione 60 milioni di euro per rimborsare una parte del carburante acquistato tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026.

L’aiuto copre il 20% della spesa per il gasolio, fino a un massimo di 45 centesimi al litro. A differenza della misura dei mesi scorsi, non è un credito d’imposta da usare in compensazione con le tasse: è un contributo a fondo perduto, pagato direttamente da AGEA sul conto corrente indicato nel fascicolo aziendale. Era una richiesta delle organizzazioni agricole, perché molte aziende non riuscivano a sfruttare fino in fondo il credito d’imposta. Il contributo non è tassato. Possono ottenerlo le stesse aziende agricole che avevano diritto al credito d’imposta per il periodo marzo-maggio.

Entro pochi giorni AGEA indicherà come inviare le fatture di acquisto del carburante. Il pagamento è previsto entro i trenta giorni successivi. Perciò è opportuno tenere pronte le fatture del gasolio acquistato dal 1° giugno al 15 ottobre.

Confagricoltura ha apprezzato la rapidità con cui il Governo intende erogare le risorse a favore degli agricoltori e il suo intervento per far ripartire la circolazione delle merci. Ora chiede all’Unione europea di fare la sua parte, fissando un tetto al prezzo dei carburanti valido in tutto il mercato unico.

Oltre ai 60 milioni per l’agricoltura, il decreto stanzia 10 milioni di euro per la pesca: i pescatori riceveranno un contributo pari al 10% della spesa per il carburante nello stesso periodo.

All’autotrasporto vanno 105 milioni di euro per il credito d’imposta sul gasolio acquistato da marzo al 5 ottobre. Le imprese di trasporto potranno anche sospendere le rate di leasing dei camion fino al 31 marzo 2027. Il decreto introduce poi il cosiddetto “fuel surcharge”: nelle fatture di trasporto la quota dovuta al costo del carburante sarà indicata a parte, sulla base di valori di riferimento aggiornati ogni tre mesi dal Ministero dei Trasporti. Questa novità riguarda anche le aziende agricole che affidano a terzi il trasporto dei propri prodotti.

FISCO. Verso la proroga al 2027 delle agevolazioni Irpef sui redditi agrari e dominicali

FISCO

Verso la proroga al 2027 delle agevolazioni Irpef sui redditi agrari e dominicali

 

Il Governo è al lavoro per estendere anche al 2027 il regime agevolato Irpef sui redditi dominicali e agrari, attualmente previsto fino al 2026. Si tratta di una misura che Confagricoltura ha chiesto con insistenza e che ha sostenuto in tutte le sedi istituzionali, considerandola uno strumento essenziale per la tenuta economica delle imprese agricole.

L’annuncio è arrivato dal viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, intervenuto il 22 ottobre a Mantova al convegno “Agricoltura, fisco, energie rinnovabili”. L’evento era organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Mantova con il patrocinio del Consiglio nazionale e della Fondazione Tosoni. Il viceministro ha confermato l’impegno dell’Esecutivo a prorogare il beneficio.

Il regime, riservato a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, prevede:

  • esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari fino a 10.000 euro;
  • imponibilità al 50% per la quota compresa tra 10.000 e 15.000 euro;
  • tassazione piena oltre i 15.000 euro.

La proroga darebbe alle aziende certezza sul carico fiscale anche per il prossimo anno, in una fase segnata da forti aumenti dei costi di produzione.

Durante la tavola rotonda tra le organizzazioni agricole, il responsabile fiscale di Confagricoltura, Nicola Caputo, ha presentato le priorità della Confederazione in vista della manovra:

  • estendere al 2027 l’agevolazione ZES, evitando che il Nord resti penalizzato rispetto al resto del Paese;
  • rimettere ordine nella disciplina di fotovoltaico, agrivoltaico e biometano, con un intervento che non avrebbe costi aggiuntivi per l’Erario.

Il viceministro Leo ha inoltre ripercorso gli interventi della riforma fiscale per il settore. In particolare ha citato la revisione dell’articolo 32 del Tuir, che ha esteso il reddito agrario a nuove tecniche colturali come le vertical farm e l’idroponica. Ha ricordato anche le misure sui redditi da produzione di energia e quelle sul vino dealcolato.

Invasione di bruchi nei prati lungo il Brenta

Invasione di bruchi nei prati lungo il Brenta

Identificata la specie, le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale

 

Da alcune settimane i prati stabili dell’asse del Brenta, tra le province di Padova e Vicenza, sono interessati da una massiccia presenza di larve che si nutrono delle graminacee, portandole in pochi giorni al disseccamento. La preoccupazione tra gli agricoltori e gli allevatori è forte: in gioco ci sono il foraggio per le stalle e la produttività dei prati nella prossima stagione, su superfici che si stimano nell’ordine di centinaia di ettari.

Con la nota dello scorso 20 ottobre 2026, a firma del Direttore Paolo Frasson, la Direzione del servizio fitosanitario della Regione del Veneto (U.O. Fitosanitario) ha comunicato ai Comuni interessati, alle ULSS e alle organizzazioni agricole, tra cui Confagricoltura Veneto, l’esito degli accertamenti e le indicazioni per la gestione.

I comuni interessati – La comunicazione regionale è indirizzata ai sindaci dei comuni in cui il fenomeno è stato segnalato:

  • Padova: San Pietro in Gu, Carmignano di Brenta, Cittadella, Gazzo, Grantorto, Vigonza;
  • Vicenza: Camisano Vicentino, Pozzoleone, Sandrigo, Schiavon, Nove, Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino, Bressanvido;
  • Treviso:

Identificata la specie –  I sopralluoghi congiunti dei tecnici dell’U.O. Fitosanitario, dei ricercatori dell’Università di Padova e di Veneto Agricoltura, insieme alle analisi di laboratorio morfologiche e molecolari sui campioni raccolti, hanno attribuito con certezza l’infestazione a Mythimna unipuncta (Haworth), nota come nottua delle graminacee o verme soldato. Nei campioni è stata rilevata anche una presenza, marginale, di esemplari del genere Helicoverpa. Le analisi hanno escluso la presenza di organismi nocivi da quarantena prioritari per l’Unione europea.

Si tratta di un lepidottero della famiglia dei Nottuidi, le cui larve si alimentano di graminacee e di altre colture erbacee e possono causare danni anche gravi. Due precisazioni della Regione sono particolarmente importanti per i nostri allevatori:

  • l’insetto non rappresenta alcun pericolo per l’uomo né per gli animali, domestici o da allevamento;
  • il suo sviluppo è indipendente dall’utilizzo di reflui zootecnici o di digestato. Il fenomeno non può quindi essere attribuito alle pratiche di fertilizzazione organica delle aziende.

Secondo la ricostruzione del Servizio fitosanitario, l’eccezionale intensità del fenomeno è riconducibile a condizioni climatiche e ambientali particolarmente favorevoli. La specie è migratoria e a fine estate si sposta dall’Europa verso l’Africa: durante la migrazione si sarebbero create le condizioni per completare un’ulteriore generazione su una parte del territorio regionale.

Le prime segnalazioni risalgono a fine agosto – inizio settembre, quando sono stati osservati numerosi adulti (farfalle notturne) attirati dall’illuminazione serale; da questi sono nate le larve che oggi infestano i prati. Le aree più colpite sono i prati umidi lungo il Brenta a bassa biodiversità, composti quasi esclusivamente da poche graminacee molto appetite dall’insetto.

Le indicazioni per le aziende – Allo stato attuale la Regione non ritiene opportuno intervenire con prodotti fitosanitari sui prati. Fa eccezione il caso di un’elevata presenza su colture come la colza nelle prime fasi di sviluppo, che può essere attaccata dalle larve in spostamento dai prati già devastati, soprattutto se confinanti. L’eventuale intervento va valutato nel rispetto delle Linee tecniche di difesa integrata (LTDI) della Regione Veneto per le aziende aderenti alla certificazione volontaria, oppure, per le altre, delle indicazioni riportate in etichetta dei formulati autorizzati.

La stagione e gli esiti dei campionamenti, che hanno evidenziato anche individui già in fase di crisalide, indicano una progressiva riduzione della popolazione larvale. Il successivo abbassamento delle temperature dovrebbe portare al naturale esaurimento del fenomeno.

È prudente rinviare le semine e le trasemine dei prati e dei cereali autunno-vernini a dopo il calo delle temperature, per non esporre le giovani piantine a nuovi attacchi.

Recupero dei prati – Nei prati con danni particolarmente significativi la Regione raccomanda di valutare la trasemina, per ripristinare la copertura erbacea e garantire foraggio per la prossima stagione. Nei prati polifiti che conservano una buona biodiversità (presenza di dicotiledoni e di ecotipi di diverse graminacee), di norma anche meno danneggiati, è preferibile favorire i ricacci e l’emergenza delle piante dalla banca seme naturale. Per assistenza ed eventuale materiale autoctono è possibile scrivere a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org.

Segnalazioni e monitoraggio

  • L’U.O. Fitosanitario, con Veneto Agricoltura, raccoglie le segnalazioni dell’infestazione attraverso i moduli pubblici disponibili al link https://mebtel.regione.veneto.it/fitosanitario/public/moduli-pubblici, per valutarne entità e distribuzione.
  • Nella prossima stagione sarà avviato un monitoraggio specifico della popolazione di Mythimna unipuncta, per seguirne l’evoluzione e fornire, se necessario, indicazioni tecniche tempestive.
  • A breve sarà pubblicata sul sito del Servizio fitosanitario regionale e sul Bollettino Colture erbacee di Veneto Agricoltura una scheda informativa sulla specie, sulla sua gestione e sul recupero e la corretta gestione dei prati stabili, anche per ridurre il rischio di future pullulazioni.

Confagricoltura Veneto segue con attenzione l’evoluzione del fenomeno, che colpisce aziende zootecniche già provate da un’annata difficile sul piano climatico e foraggero. Gli associati delle aree interessate sono invitati a segnalare la presenza delle larve tramite le associazioni di Padova, Vicenza e Treviso.

Parco Agrisolare. Prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la richiesta di saldo

Parco Agrisolare. Prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la richiesta di saldo

 

Il GSE – Gestore dei Servizi Energetici, con nota del 16 ottobre 2026, ha prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per completare, sull’apposito portale, la richiesta di saldo del contributo concesso nell’ambito della misura PNRR Parco Agrisolare. La scadenza precedente era fissata al 31 ottobre 2026.

Lo slittamento di due mesi è stato accordato in relazione alle criticità segnalate dalla nostra Confederazione in merito al completamento dell’iter di connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica: in molti casi, infatti, la messa in esercizio dell’impianto e il conseguente aggiornamento del sistema GAUDÌ di Terna non sono ancora stati perfezionati, per ragioni che non dipendono dalle aziende beneficiarie.

La proroga riguarda i beneficiari dei primi tre bandi del Parco Agrisolare (misura PNRR M2C1 – Investimento 2.2) e, in particolare, le aziende che, avendo ultimato i lavori entro il 30 giugno 2026, si sono avvalse della procedura alternativa introdotta dal decreto MASAF del 19 maggio 2026.

Si ricorda che tale procedura, pensata per consentire all’Italia di raggiungere entro il 30 giugno 2026 il target europeo di potenza fotovoltaica installata, si articola in due fasi:

  • entro il 30 giugno 2026: invio al GSE via PEC delle dichiarazioni sostitutive del beneficiario e del direttore dei lavori attestanti la conclusione dell’intervento, corredate dalla documentazione tecnica e fotografica prevista dal Regolamento operativo (fase già chiusa);
  • entro il 31 dicembre 2026 (in luogo del 31 ottobre): completamento sul portale GSE della richiesta di erogazione del saldo, con tutta la documentazione tecnica e amministrativa, comprese le fatture e i pagamenti effettuati dopo il 30 giugno.

La proroga non riguarda invece la nuova Facility Parco Agrisolare (sportello chiuso il 9 aprile 2026), che segue regole proprie: gli interventi ammessi vanno conclusi entro 18 mesi dall’atto di concessione e, comunque, completati e rendicontati entro il 31 dicembre 2028.

Marchio Biologico Italiano – Condizioni, modalità di richiesta e utilizzo

Marchio Biologico Italiano – Condizioni, modalità di richiesta e utilizzo

 

Ritorniamo sulle modalità di utilizzo del nuovo Marchio Biologico Italiano, istituito con decreto ministeriale MASAF del 26 maggio 2026, n. 0251972, di cui all’articolo 6, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23.

Il decreto, che disciplina i requisiti per l’utilizzo del marchio, la procedura gratuita di comunicazione al Ministero e le relative condizioni di impiego in etichetta, prevede che possono richiedere l’utilizzo del Marchio Biologico Italiano gli operatori del settore biologico ai sensi dell’articolo 3, punto 13, del regolamento (UE) 2018/848, con sede legale e sito produttivo nell’Unione europea. I prodotti interessati devono essere etichettati con l’indicazione «Agricoltura Italia» oppure «Acquacoltura Italia», secondo quanto previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

A tal fine, l’operatore deve trasmettere al MASAF un’apposita comunicazione attraverso l’applicativo dedicato del Sistema Informativo Biologico (SIB), nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

La comunicazione dovrà contenere:

  • i dati identificativi dell’operatore, compreso il CUAA o altro identificativo univoco;
  • l’elenco dei prodotti per i quali si intende utilizzare il marchio;
  • la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’intenzione di utilizzare il marchio sui prodotti indicati è stata comunicata all’autorità competente o all’organismo di controllo cui l’operatore è assoggettato, affinché sia verificata la conformità alle disposizioni europee in materia di etichettatura biologica;
  • l’impegno a rispettare le disposizioni del decreto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’elenco dei prodotti.

L’adesione al marchio è volontaria, gli operatori biologici interessati possono presentare la richiesta attraverso un apposito servizio telematico, disponibile nel SIAN- SIB effettuando l’accesso al sistema con la propria identità digitale (SPID/CIE o CNS) o rivolgendosi al CAA di afferenza e attivando il servizio dedicato: https://www.sian.it/portale/miei-servizi/marchio-biologico-italiano-1.

Il decreto stabilisce che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione senza che il Ministero abbia comunicato un diniego, l’operatore è autorizzato a utilizzare il marchio, in applicazione del meccanismo del silenzio-assenso previsto dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nuovo marchio, che nasce per valorizzare la materia prima nazionale e offrire una risposta concreta ai consumatori che cercano la massima garanzia di qualità e tracciabilità, è uno strumento volontario che può essere apposto esclusivamente in aggiunta al logo biologico dell’Unione europea, previsto dall’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/848. Non può sostituirlo, sovrapporsi ad esso né limitarne la visibilità. I due marchi possono essere collocati nello stesso campo visivo, purché siano entrambi distinti e riconoscibili; il marchio nazionale non può avere dimensioni superiori a quelle del logo europeo.

Il marchio deve essere riprodotto rispettando le caratteristiche grafiche stabilite dal decreto, senza modifiche, aggiunte, effetti grafici o coperture parziali. Le specifiche tecniche prevedono, in via ordinaria, un’altezza minima di 8,5 mm e una larghezza di 18,022 mm. Sono previste condizioni particolari per confezioni di dimensioni molto ridotte.

Sempre all’interno del sistema SIB/SIAN verranno effettuati i controlli di coerenza dei requisiti dell’operatore con l’elenco nazionale degli operatori biologici e con la validità del certificato previsto dall’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848. In caso di violazioni si applicheranno le disposizioni sanzionatorie del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148.

Per ulteriori dettagli operativi si rinvia al Decreto del Masaf – D.M. N.251972 del 26/05/2026 e al Manuale utente – Marchio Biologico Italiano, che descrive le funzionalità dell’applicativo SIB.

 

OLIO D’OLIVA. Extravergine miscelato con vergine

OLIO D’OLIVA. Extravergine miscelato con vergine

Per Bruxelles non può chiamarsi “olio extravergine d’oliva”

 

Una miscela di olio extravergine e olio vergine di oliva non può essere commercializzata con la denominazione di vendita “olio extravergine d’oliva”, anche se il prodotto finale rispetta tutti i parametri chimico-fisici e organolettici previsti per l’extravergine. Lo ha chiarito la Commissione europea – DG Agricoltura e Sviluppo rurale – con una nota indirizzata al Gruppo di esperti sui mercati agricoli (sottogruppo seminativi e olio d’oliva), condivisa con gli Stati membri.

Il tema è stato sollevato dalla Corte dei conti europea che, nel corso di un audit svolto nel 2025 sui sistemi di controllo dell’olio d’oliva, ha rilevato un precedente giudiziario italiano: una sentenza del Tribunale di Perugia, confermata nel 2023, aveva ritenuto lecito vendere come extravergine una miscela di extravergine e vergine, sulla base del solo rispetto dei parametri analitici. La decisione si richiamava a un’interpretazione fornita dalla Commissione all’Italia nel 2002, quando le regole erano diverse. La Corte ha quindi raccomandato alla Commissione di fare chiarezza, e la Commissione, d’intesa con gli Stati membri, ha formalizzato la propria posizione.

  1. Extravergine e vergine sono categorie distinte, ottenute direttamente dalle olive. Secondo l’Allegato VII, parte VIII, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica), gli oli di oliva vergini sono ottenuti dal frutto dell’olivo unicamente con procedimenti meccanici o fisici, escludendo “qualsiasi miscela con oli di altra natura”. Le definizioni di extravergine e di vergine vanno lette insieme a questa definizione generale: entrambe le categorie devono quindi derivare direttamente dalle olive, non dal taglio tra categorie diverse. Lo conferma anche l’art. 6 del Regolamento delegato (UE) 2022/2104, che impone in etichetta, per l’extravergine, la dicitura “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”. Le sole miscele espressamente ammesse dalla norma sono l’“olio di oliva” (raffinato + vergini) e l’“olio di sansa di oliva”.
  2. Gli obblighi di tracciabilità impongono di tenere separate le categorie. Dal 2013 gli operatori, dal frantoio fino all’imbottigliamento, devono tenere registri di carico e scarico distinti per ciascuna categoria di olio. L’obbligo è oggi previsto dall’art. 5, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 e conferma che extravergine e vergine devono restare separati lungo la filiera.
  3. La miscela resta possibile, ma non con il nome “olio extravergine d’oliva”. L’unione di extravergine e vergine è consentita per altri prodotti: preparazioni come oli per frittura, oli o condimenti per insalata, oppure alimenti conservati sott’olio (ad esempio verdure). Questi prodotti devono comunque rispettare la normativa generale sulla sicurezza alimentare e le regole dell’art. 12 del Regolamento delegato (UE) 2022/2104 sulla presentazione dell’olio d’oliva negli alimenti.

La posizione di Bruxelles accoglie pienamente le richieste di Confagricoltura. In Italia il divieto era già stato affermato dalla circolare MASAF n. 347821 del 16 luglio 2026 e l’Organizzazione aveva chiesto fin da subito che fosse esteso a livello europeo. Con il chiarimento della Commissione si ottiene un quadro uniforme per tutti i produttori dell’Unione e si evita che l’olio importato da altri Paesi UE sfugga a vincoli altrettanto rigorosi, con una tutela maggiore per i consumatori e per chi produce extravergine di qualità.

Piante officinali spontanee. Istituito l’Elenco regionale dei raccoglitori autorizzati

Piante officinali spontanee. Istituito l’Elenco regionale dei raccoglitori autorizzati

 

Con la DGR n. 1125 del 13 ottobre 2026, pubblicata sul BUR n. 142 del 20 ottobre, la Regione del Veneto ha dato attuazione al DM 21 gennaio 2022 (attuativo del D.Lgs. 75/2018, Testo unico delle piante officinali), istituendo l’Elenco della Regione del Veneto dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee e approvando, nell’Allegato A, la disciplina per il rilascio dell’autorizzazione. Da ora la raccolta di specie officinali spontanee con finalità commerciali è riservata a chi ha conseguito l’autorizzazione regionale.

L’autorizzazione è rilasciata su domanda dell’interessato in possesso dei seguenti requisiti:

  • età minima di 18 anni;
  • qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile;
  • frequenza del corso di formazione e superamento dell’esame abilitativo presso un ente formativo accreditato e autorizzato dalla Regione (es. Erapra Veneto).

Il raccoglitore deve inoltre garantire la tracciabilità del prodotto raccolto e il rispetto dei requisiti fiscali e igienico-sanitari previsti per raccolta, trasformazione e vendita. Esonero dal corso: chi ha superato un esame di botanica farmaceutica nel percorso di laurea non deve frequentare le lezioni, ma resta obbligato a sostenere l’esame abilitativo.

Domanda, validità e rinnovo – La domanda va inviata via PEC alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare, con i moduli che saranno approvati da un successivo decreto e pubblicati sul sito regionale. La Regione conclude l’istruttoria entro 3 mesi, rilascia l’autorizzazione e iscrive il richiedente nell’Elenco. L’autorizzazione è valida su tutto il territorio nazionale, dura cinque anni, è personale e non cedibile.

Il rinnovo per ulteriori cinque anni va chiesto via PEC nei sei mesi precedenti la scadenza, autocertificando il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo e allegando l’attestato di un corso di aggiornamento (massimo 20 ore) frequentato non prima di un anno dalla scadenza. Se i corsi non sono disponibili, basta comunicarlo: l’autorizzazione è prorogata di un anno, entro il quale l’aggiornamento deve comunque essere frequentato e documentato.

L’autorizzazione decade se il rinnovo non viene chiesto nei termini o se, in caso di proroga, il corso di aggiornamento non viene frequentato entro l’anno. È revocata se viene accertata la mancanza dei requisiti iniziali. In caso di non conformità rilevate nei controlli, l’Autorità competente può disporre sospensione, revoca e cancellazione dall’Elenco. Chi è stato cancellato può ripresentare domanda, ma solo dopo aver rifrequentato il corso e superato di nuovo l’esame.

Restano da adottare, con decreti del Direttore della Direzione Prevenzione, la modulistica e le linee guida sui corsi di formazione e di aggiornamento; le linee guida per l’esame finale sono già state approvate con DDR n. 13729 del 19 maggio 2026. E.R.A.P.R.A. Veneto, ente di formazione di Confagricoltura Veneto, segue l’attuazione della norma e la programmazione dei percorsi formativi abilitanti: gli associati interessati all’attività di raccolta possono rivolgersi agli uffici provinciali di Confagricoltura per informazioni su corsi, esame e presentazione della domanda.

L’abitazione “di lusso” è rurale se destinata ad alloggio dei lavoratori dipendenti

L’abitazione “di lusso” è rurale se destinata ad alloggio dei lavoratori dipendenti

 

La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 23869) è nuovamente intervenuta nel tema della ruralità dei fabbricati. Il caso preso in esame riguardava un’abitazione di 272 metri quadri utilizzata come alloggio dei dipendenti di una società agricola.

L’Agenzia delle Entrate ne contestava la ruralità, basandosi sul presupposto che le abitazioni con superficie utile superiore a 240 metri quadri sono considerate “di lusso” ai sensi dell’art. 6, D.M. 2/8/1969 e il comma 3, lett. e) dell’art. 9, D.L. n. 557/1993 stabilisce il divieto di ruralità per le abitazioni di lusso.

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’art. 9, D.L. n. 557/1993 che regolamenta la ruralità dei fabbricati prevede due fattispecie distinte: le costruzioni rurali abitative, soggette a requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui l’esclusione delle abitazioni di lusso, e le costruzioni strumentali, per le quali invece è rilevante esclusivamente la strumentalità del fabbricato rispetto all’attività agricola esercitata.

Ricordiamo che un fabbricato abitativo può essere riconosciuto rurale in presenza dei seguenti requisiti.

Requisiti soggettivi: i soggetti che utilizzano il fabbricato come abitazione devono essere: il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, per esigenze connesse

all’attività agricola svolta; l’affittuario o chi conduce a diverso titolo il terreno al quale l’immobile è asservito; i familiari conviventi a carico di tali soggetti e i coadiuvanti iscritti a fini previdenziali; i titolari di trattamenti pensionistici derivanti da attività agricola; uno dei soci o amministratori delle società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Requisiti oggettivi: è esclusa la ruralità per i fabbricati abitativi aventi le caratteristiche delle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) e A/8 (abitazioni in villa), nonché per quelli con le caratteristiche di lusso di cui al D.M. 2/8/1969, tra cui la superficie utile superiore a 240 metri quadri.

Le abitazioni dei dipendenti sono inserite tra le costruzioni strumentali e pertanto possono essere considerate rurali senza limiti di superficie, purché i lavoratori siano assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per oltre 100 giornate annue.

 

Bonus Mamme 2026: aperte le domande

Bonus Mamme 2026: aperte le domande

Con il messaggio n. 3343 del 20 ottobre 2026 l’INPS ha aperto il servizio per richiedere il Nuovo bonus mamme 2026, previsto dalla Legge di Bilancio e disciplinato dalla circolare n. 106 del 16 ottobre. Il contributo è di 60 euro per ogni mese, o frazione di mese, di lavoro nel 2026, fino a un massimo di 720 euro: il 50% in più rispetto ai 480 euro del 2025. La somma non è imponibile né ai fini fiscali né contributivi.

Spetta alle madri lavoratrici dipendenti (escluso il lavoro domestico) o autonome con due figli, se il più piccolo ha meno di 10 anni, oppure con tre o più figli, se il più piccolo ha meno di 18 anni. Il reddito da lavoro 2026 non deve superare 40.000 euro, conteggiando anche cassa integrazione e indennità di maternità o malattia. Il bonus decorre dal mese in cui si raggiunge il requisito: se il secondo figlio è nato ad aprile, spettano otto mensilità.

Per le madri con tre o più figli il bonus non spetta nei mesi coperti da un contratto a tempo indeterminato, apprendistato incluso, perché resta in vigore l’esonero contributivo fino a 3.000 euro annui.

La misura riguarda le operaie agricole e le imprenditrici iscritte alle gestioni previdenziali autonome. Con due figli il bonus spetta sia alle operaie a tempo indeterminato sia a quelle a tempo determinato; con tre o più figli spetta alle sole OTD, mentre le OTI continuano a beneficiare dell’esonero contributivo. Per le OTD il bonus è riconosciuto solo per i mesi, o frazioni di mese, in cui il rapporto è in corso: con il lavoro stagionale l’importo può quindi risultare inferiore a 720 euro.

La domanda si presenta su www.inps.it (Sostegni, Sussidi e Indennità > Per genitori > Nuovo Bonus mamme 2026) con SPID, CIE o CNS, tramite Contact Center o patronato, entro il 31 dicembre 2026; il termine slitta al 31 gennaio 2027 per chi matura il requisito a dicembre. Le domande sono esaminate in ordine di arrivo, quindi conviene non attendere. L’importo sarà pagato in un’unica soluzione a dicembre, con possibile slittamento a gennaio 2027; in caso di rigetto o accoglimento parziale è possibile chiedere il riesame online.

Gli uffici di Confagricoltura e il patronato ENAPA sono a disposizione per verificare i requisiti e presentare la domanda.