Lavoro in agricoltura. Le condizioni per accedere alle agevolazioni contributive e le relative sanzioni

Lavoro in agricoltura

Le condizioni per accedere alle agevolazioni contributive e le relative sanzioni

Con il messaggio n. 2370 del 15 luglio 2026 l’INPS torna sulla delicata questione riguardante le condizioni che i datori di lavoro agricolo debbono rispettare per poter accedere alle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate.

Esso conferma che la fruizione delle predette agevolazioni non è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 1, c. 1175, legge 296/2006 (regolarità contributiva ed assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di sicurezza) trattandosi non di un “beneficio contributivo” ma di una forma di “sotto-contribuzione” generalizzata che caratterizza un intero settore (in tal senso l’Istituto si era già pronunciato con le circolari n. 51/2008 e n. 150/2025).

Con il nuovo messaggio, l’INPS, precisa tuttavia che alcune condizioni debbono essere comunque rispettate dai datori di lavoro agricolo che operano in zone montane e svantaggiate, ed in particolare quelle previste dalla legge n. 67/1998, art. 9, c.5-bis che subordina la fruizione di tali agevolazioni al rispetto delle “norme sul collocamento”.

Secondo la ricognizione effettuata dall’INPS  configurano  condotte che implicano la decadenza dalle riduzioni contributive per zone svantaggiate e montane:

 la mancata comunicazione di assunzione;

  • l’inosservanza delle norme sul “collocamento obbligatorio” (per le persone con disabilità);
  • l’inosservanza delle regole per l’occupazione di cittadini stranieri (es. assenza del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, etc.);
  • la somministrazione fraudolenta di lavoratori o l’appalto non genuino, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento.

A seguito della decadenza dall’agevolazione per zone montane e svantaggiate, per i lavoratori coinvolti e per i periodi interessati, la retribuzione imponibile sarà assoggettata all’aliquota ordinaria, col conseguente recupero delle somme indebitamente fruite, maggiorate delle sanzioni civili ai sensi dell’art. 116, c. 8 e 9, della legge n. 388/2000.

Si coglie l’occasione per precisare che – al di fuori delle specifiche agevolazioni per le zone svantaggiate e montane di cui si è appena detto – i datori di lavoro agricolo restano invece  soggetti, così come quelli degli altri settori produttivi, alle ordinarie condizioni per la fruizione delle altre tipologie di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (es. i cd. bonus per l’occupazione di giovani o donne o di categorie svantaggiate).

A tal proposito l’INPS, con la circolare n. 150/2025, ha riepilogato i requisiti per la fruizione dei benefici: in primo luogo, il possesso del DURC, il rispetto degli obblighi di legge nonché il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La predetta circolare, inoltre, ricorda che – a seguito della modifica del citato comma 1175 ad opera dell’art. 29, c. 1, del DL n. 19/2024 (convertito dalla legge n. 56 del 29 aprile 2024)– le condizioni per la fruizione dei benefici sono state ampliate, ricomprendendo anche l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, incluse quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Si rende noto che, proprio al fine di dare attuazione a tale previsione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 22 giugno 2026 che ha individuato le sanzioni e le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza “ostative” alla fruizione dei benefici contributivi e normativi per le imprese per un determinato periodo.

Il Decreto stabilisce, in primo luogo, che assumono rilevanza esclusivamente le violazioni accertate con provvedimenti definitivi, quali le sentenze passate in giudicato o le ordinanze-ingiunzione divenute irrevocabili.  L’Allegato A stabilisce, inoltre, la durata dell’esclusione dai benefici in relazione alla gravità della violazione commessa.

In particolare, è prevista un’esclusione di 24 mesi nei casi di:

  • rimozione od omissione dolosa delle cauzioni contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.);
  • omicidio colposo commesso in violazione della normativa antinfortunistica (art. 589, comma 2, c.p.);
  • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

La durata dell’esclusione è invece fissata in 18 mesi per le lesioni personali colpose gravi o gravissime derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).

Per un periodo di 12 mesi sono considerate ostative le violazioni più gravi del D.lgs. n. 81/2008 espressamente richiamate nel decreto, nonché quelle previste dal D.P.R. n. 320/1956 in materia di prevenzioni degli infortuni e igiene del lavoro nelle attività in sotterraneo.

L’esclusione è pari a 8 mesi in caso di impiego di lavoratori stranieri privi di valido titolo di soggiorno, mentre è prevista una durata di 6 mesi per violazioni relative al lavoro irregolare e per l’esercizio dell’attività nei cantieri temporanei o mobili (laddove previsto) senza patente a crediti, ovvero con patente avente un punteggio inferiore a quello minimo previsto.

Infine, il decreto stabilisce un periodo di esclusione di 3 mesi per violazioni della disciplina sull’orario di lavoro e di riposi, nonché, in via residuale, per ogni altra violazione penale in materia di lavoro, legislazione sociale e tutela della salute e sicurezza non espressamente ricompresa nelle categorie precedenti.

Restano invece escluse le ipotesi in cui il procedimento penale si estingua mediante prescrizione obbligatoria o oblazione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

GRANCHIO BLU: Domande di contributo entro il 12 settembre 2026

Granchio blu

Pubblicato il decreto di declaratoria di eccezionalità per il 2025. Domande di contributo entro il 12 settembre

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 174 del 29 luglio 2026 il Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 22 luglio 2026, che dichiara il carattere di eccezionalità dell’evento di diffusione della specie Granchio blu (Callinectes sapidus) verificatosi, nelle acque interne e marittime della Regione del Veneto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

La Regione del Veneto ha diffuso le indicazioni operative per la presentazione delle domande di contributo e per il perfezionamento delle relative istruttorie, con nota della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (prot. n. 0448114 del 31 luglio 2026), che riportiamo di seguito nei suoi contenuti essenziali.

Termine per la presentazione delle domande

Il termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo è il 12 settembre 2026. Il termine è fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 102/2004.

Modalità di presentazione

Le domande devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma dedicata di AVEPA, secondo la modulistica e le procedure predisposte dall’Agenzia.

È condizione necessaria per l’accesso al contributo la preventiva iscrizione all’Anagrafe del Settore Primario, tramite costituzione del Fascicolo Aziendale (DPR n. 503/1999), secondo le modalità stabilite dalle DGR n. 3758/2004, n. 4098/2005 e n. 900/2020.

Chi può beneficiare del contributo

Possono beneficiare degli interventi le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato I al regolamento (UE) 2022/2473, attive nel settore della produzione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, colpite dall’evento e in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale n. 65185 del 9 febbraio 2024 e alla circolare ministeriale prot. n. 176128 del 17 aprile 2024.

Requisiti di attività e specie interessate

In sede di perizia asseverata (circolare ministeriale prot. n. 176128/2024), le imprese richiedenti devono dimostrare di aver svolto nel corso del 2025, all’interno delle aree delimitate dal decreto ministeriale del 22 luglio 2026, almeno una delle seguenti attività:

  • allevamento di molluschi nelle aree lagunari;
  • pesca professionale di molluschi nelle aree lagunari;
  • pesca professionale con reti da posta nelle aree lagunari.

Resta fermo il requisito generale del superamento del 30% di calo di produzione rispetto alla produzione complessiva. Ai fini del calcolo della soglia, il calo deve essersi verificato a carico di una o più delle seguenti specie: anguilla, boga, branzino, tutte le specie di cefali, tutte le specie di ghiozzi, latterino, mormora, ombrina, orata, passera, salpa, canocchia, granchio verde, gamberetto grigio, gamberetto di laguna, gamberetto di porto, seppia, ostrica, ostrica giapponese, vongola verace nostrana e vongola verace filippina.

Imballaggi (PPWR). Il 12 agosto scatta il primo adempimento previsto dal nuovo regolamento UE

Imballaggi (PPWR)

Il 12 agosto scatta il primo adempimento previsto dal nuovo regolamento UE sugli imballaggi

Il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr – Packaging and Packaging Waste Regulation) entra in applicazione generale dal 12 agosto 2026. Da quella data scatta un primo adempimento operativo concreto, che riguarda direttamente le aziende agricole e agroalimentari che confezionano e immettono sul mercato prodotti imballati: l’obbligo di predisporre e conservare la dichiarazione di conformità dell’imballaggio, prevista dall’articolo 39 del Regolamento.

La dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità Ue è il documento con cui il fabbricante attesta formalmente che l’imballaggio rispetta i requisiti di sostenibilità stabiliti dagli articoli da 5 a 12 del Regolamento. Va compilata secondo lo schema dell’Allegato VIII, sulla base della documentazione tecnica prevista dall’Allegato VII, e non richiede un modello obbligatorio: può essere predisposta in Word, Excel o altro formato, purché completa e coerente.

I due documenti – dichiarazione e documentazione tecnica – formano un unico sistema: la prima riassume le conclusioni di conformità, la seconda ne fornisce le prove. Per le Faq della Commissione Ue la valutazione riguarda l’imballaggio nella sua interezza: tutti i componenti, integrati o separati (ad esempio vaschetta, film e etichetta), confluiscono in un’unica dichiarazione.

Chi è il “fabbricante” tenuto alla dichiarazione

Il Regolamento individua come fabbricante chi materialmente produce l’imballaggio, ma prevede due casi particolari rilevanti per il comparto agricolo:

  • Prevalenza del marchio: se un’azienda fa progettare o produrre l’imballaggio da terzi e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, è questa azienda – e non chi lo fabbrica materialmente – a essere qualificata come fabbricante e a dover firmare la dichiarazione.
  • Microimprese: se il titolare del marchio è una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato o bilancio non superiore a 2 milioni di euro) e il fornitore dell’imballaggio ha sede nello stesso Stato membro, è quest’ultimo a dover redigere la dichiarazione.

In sostanza, l’obbligo segue chi governa la presenza del prodotto sul mercato, salvo che si tratti di un operatore di dimensioni minime: in quel caso l’obbligo risale al fornitore dell’imballaggio, purché operi nello stesso Stato membro. Le aziende associate che confezionano con marchio proprio (ad esempio nel comparto ortofrutticolo, lattiero-caseario o vitivinicolo) dovranno quindi verificare con attenzione in quale delle due situazioni si trovano.

Tempi di conservazione

La dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica a supporto vanno conservate per 5 anni dalla data di prima immissione sul mercato per gli imballaggi monouso, per 10 anni per quelli riutilizzabili.

Uno strumento “dinamico”

Il Regolamento introduce gli obblighi in modo progressivo nel tempo: la dichiarazione dovrà quindi essere aggiornata man mano che il quadro normativo si completa (metodologie di riciclabilità, contenuto minimo di riciclato, etichettatura armonizzata, ecc.), e non può essere considerata un adempimento “una tantum”.

Un elemento operativo va sottolineato: il fabbricante firma la dichiarazione ma non può attestare la conformità da solo, perché dati ed evidenze tecniche provengono dai fornitori. È quindi necessario impostare fin da ora uno scambio informativo continuo e strutturato lungo tutta la filiera (produttore di imballaggio, confezionatore, eventuale distributore a marchio proprio).

Una norma di fonte solo europea

L’obbligo di dichiarazione di conformità è previsto esclusivamente dal Regolamento (UE) 2025/40, senza bisogno di alcun decreto italiano di recepimento. Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, il Ppwr è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 12 agosto 2026.

Restano invece di competenza nazionale, e non ancora definiti, due aspetti di contorno: il regime sanzionatorio (art. 68 del Ppwr demanda agli Stati membri l’adozione di sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”; in attesa del decreto italiano restano di riferimento, per analogia, le sanzioni della normativa previgente sull’etichettatura ambientale) e la designazione formale delle autorità competenti per i controlli.

 

Prodotti fitosanitari: Aggiornamento autorizzazioni usi di emergenza

Prodotti fitosanitari: Aggiornamento autorizzazioni usi di emergenza

Il Ministero della Salute ha pubblicato alcune autorizzazioni di emergenza, relative a prodotti fitosanitari che potranno essere utilizzati nel primo e nel secondo quadrimestre del 2026 (febbraio-maggio e giugno-settembre), come previsto dall’art. 53 del Reg. (CE) 1107/2009.

Nella tabella seguente si riportano le informazioni principali, in allegato i decreti autorizzativi con le relative etichette.

Sostanza attiva

Agrofarmaco

Coltura

Avversità

Periodo di estensione

1-metilciclopropene

HARVISTA 1.3 SC

2026

melo e pero

ritardare la maturazione e migliorare la qualità dei frutti in fase di pre-raccolta

dal 24.06.2026 al 21.10.2026

Acido pelargonico

SANKARI

Pero

Capopsylla pyri

dal 5.06.2026 al 2.10.2026

Aclonifen

CHALLENGE

Pomodoro in post-trapianto

infestanti dicotiledoni

dal 25.05.2026 al 21.09.2026

Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppo EG 2348

RAPAX AS AIR 2026

Aree boschive e forestali (pino)

processionaria del pino (tramite mezzo aereo)

dal 3.06.2026 al 30.09.2026

Benzovindiflupyr

TERVENE 2026

Tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi (campi da golf e campi sportivi) e campi per la produzione di tappeti erbosi

Clarireedia sp., Monographella nivalis

dal 27.05.2026 al 23.09.2026

Cloropicrina

TRIPICRIN 2026 II

fragola produzione e

fragola vivaio (pieno campo, serra e vivaio), floreali (serra), lattughe e altre insalate (in pieno

campo e serre, tunnel, ombrai), comprese brassicacee e Baby-leaf, pomodoro (serra)

lotta preventiva

contro i parassiti del suolo, prima della semina o trapianto

dal 12.06/2026 al 09/10/2026

Forchlorfenuron

SITOFEX

Pomodoro

Pseudomans syringae

dal 19.05.2026 al 15.09.2026

Geraniolo e timolo.

CEDROZ

Patata

Agriotes spp

dal 5.06.2026 al 2.10.2026

Hexytiazox

DIABLO SC

Pesco e nettarino

Acari (ragnetto rosso)

dal 12.06.2026 al 10.10.2026

Hexytiazox

MATACAR

FL

Pesco

Hcari (ragnetto rosso)

dal 12.06.2026 a 10.10.2026

Lisato di Willaertia magna C2c Maky

KC2404-Basilico

Basilico

Peronospora

dal 5.06.2026 al 2.10.2026

Protioconazolo

FEZAN 400

Riso

Brusone

dal 5.06.2026 al 2.10.2026

Protioconazolo

JOUST

Riso

Brusone

Dal 5.06.2026 al 2.10.2026

Protioconazolo

PATTON FLEX

Riso

Brusone

dal 8.06.2026 al 5.10.2026

Protioconazolo

SKELDON

Riso

Brusone

dal 5.06.2026 al 2.10.2026

Sulfosulfuron

MONITOR

Usi intercolturali (fase di post raccolta di pomodoro e patata)

Cyperus spp

dal 22.06.2026 al 19.10.2026

Swinglea glutinosa

PERIMETER 2026

Uva da tavola

Botrytis cinerea

dal 1.07.2026 al 28.10.2026

 

Prossimi passaggi e scadenze

Di seguito si ricordano le finestre in cui inviare le prossime richieste per l’uso in situazioni di emergenza fitosanitaria, secondo quanto previsto dalle procedure del Ministero della Salute.

Invio delle richieste

Periodo di impiego

1-30 settembre 2026

Primo quadrimestre 2027

(febbraio – maggio)

1-31 gennaio 2027

Secondo quadrimestre 2027

(giugno – settembre)

1-31 maggio 2027

Terzo quadrimestre 2027

(ottobre – gennaio)

 

Sostegno UE agli agricoltori colpiti dalla crisi in Medio Oriente

Sostegno UE agli agricoltori colpiti dalla crisi in Medio Oriente

540 milioni di euro dalla riserva agricola, 45,6 milioni per l’Italia

La Commissione europea ha adottato il  Regolamento di esecuzione – UE – 2026/1894 del 27 luglio 2026 che mobilita 540 milioni di euro dalla riserva agricola per sostenere gli agricoltori maggiormente colpiti dagli effetti economici della crisi in Medio Oriente, con particolare riferimento all’aumento dei costi di concimi ed energia. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE, è entrato in vigore il 30 luglio 2026.

Le risorse per l’Italia – All’Italia sono assegnati 45.599.200 euro. Gli Stati membri possono integrare tale dotazione con risorse nazionali fino al 200%, portando il potenziale sostegno complessivo per le imprese agricole italiane fino a 136.797.600 euro, qualora venga utilizzata pienamente la facoltà di cofinanziamento.

Criteri e tempistiche – Le misure di compensazione dovranno essere concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto delle perdite economiche effettivamente subite dagli agricoltori a causa della crisi. Gli Stati membri sono tenuti a corrispondere gli indennizzi entro il 28 febbraio 2027; per la quota di cofinanziamento nazionale, il termine è fissato al 31 maggio 2027.

Prima di erogare gli aiuti, e comunque non oltre il 30 settembre 2026, gli Stati membri dovranno inviare alla Commissione una relazione dettagliata sulle modalità di concessione, che illustri le misure adottate, i criteri per l’individuazione di settori/prodotti ammissibili e beneficiari, gli importi previsti, i metodi di distribuzione e le azioni di verifica e controllo. Un’ulteriore comunicazione sui risultati (importi versati, numero e tipologia di beneficiari, valutazione dell’efficacia) è dovuta entro il 31 luglio 2027.
Le misure sono cumulabili con altri sostegni finanziati dal I Pilastro della PAC o dallo sviluppo rurale.

La posizione di Confagricoltura – Con un comunicato stampa diffuso il 30 luglio, Confagricoltura ha accolto con favore il provvedimento, sottolineando l’importanza dello stanziamento «in una fase di difficoltà come questa, che vede il settore primario sotto stress a causa del conflitto in Medio Oriente». L’associazione ha evidenziato in particolare la possibilità di cumulo con gli altri strumenti di sostegno della PAC.

In sintesi

Voce

Importo/Termine

Dotazione UE totale

540 milioni di euro

Quota Italia

45,6 milioni di euro

Quota Italia con cofinanziamento 200%

fino a 136,8 milioni di euro

Termine pagamento aiuti UE

28 febbraio 2027

Termine pagamento cofinanziamento nazionale

31 maggio 2027

Relazione Stati membri alla Commissione

entro il 30 settembre 2026

Comunicazione risultati finali

entro il 31 luglio 2027

Entrata in vigore del Regolamento

30 luglio 2026

Ortofrutta in difficoltà

Ortofrutta in difficoltà

Confagricoltura chiede al Governo misure di sostegno per il comparto

Le tensioni sui mercati internazionali, alimentate dai numerosi conflitti in corso nel mondo — da ultimo quello nello stretto di Hormuz — stanno mettendo in seria difficoltà le imprese agricole, strette tra il rincaro generalizzato dei costi di produzione (in particolare energia e fertilizzanti), le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e le criticità nell’export dei prodotti agricoli.

A risentirne maggiormente sono le aziende che fanno un uso più intensivo di questi mezzi di produzione, per le quali gli aumenti incidono pesantemente sulla liquidità e sulla marginalità, compromettendo anche la capacità di realizzare i programmi di investimento necessari a rafforzare la competitività.

L’impatto sul settore ortofrutticolo

Per l’ortofrutta il rischio è particolarmente concreto perché tocca direttamente la corretta attuazione dei programmi operativi (PO) che le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP) stanno realizzando: le difficoltà finanziarie delle imprese associate mettono infatti a rischio la capacità stessa di completare gli impegni di spesa e gli investimenti inizialmente programmati.

Le richieste di Confagricoltura al Ministero

Con una lettera inviata nei giorni scorsi al Ministro dell’Agricoltura, Confagricoltura ha sollecitato l’attivazione di misure specifiche a livello comunitario, oltre a quelle già previste dal Governo a livello nazionale. In particolare, la Confederazione ha proposto di riattivare uno strumento già utilizzato con successo durante la pandemia da COVID-19 e in occasione del conflitto russo-ucraino: Incremento dal 50% al 70% del tasso di finanziamento UE dei programmi operativi per le annualità 2026 e 2027, un provvedimento che agevolerebbe la gestione finanziaria dei PO da parte di OP e AOP senza richiedere lo stanziamento di nuove risorse a livello comunitario.

Nella medesima lettera Confagricoltura ha posto l’attenzione anche sulla situazione della quarta gamma, comparto notoriamente ad alto fabbisogno energetico e quindi particolarmente esposto agli effetti dell’aumento dei costi. Anche in questo caso la Confederazione ha suggerito di replicare le misure di sostegno già attivate in occasione di pandemia e conflitto russo-ucraino, chiedendo l’introduzione di una misura nazionale ad hoc per coprire i maggiori costi energetici, da ripartire equamente tra tutte le fasi della filiera, a partire dalla produzione.

CRISI RISO: LE PROPOSTE DI CONFAGRICOLTURA AL TAVOLO MASAF

CRISI RISO: LE PROPOSTE DI CONFAGRICOLTURA AL TAVOLO MASAF

Più controlli sulle importazioni extra UE per evitare, come sta accadendo per altri settori, l’arrivo di merci senza i requisiti necessari per la vendita in Europa, ma anche contratti che valorizzino la filiera 100% italiana e la programmazione delle semine.

 Le scelte degli imprenditori agricoli sono infatti inevitabilmente guidate dall’andamento dei prezzi della campagna precedente, con il rischio di determinare eccessi di offerta e conseguenti tensioni al ribasso delle quotazioni.
Le proposte di Confagricoltura per il comparto riso sono state presentate dal presidente Massimiliano Giansanti al Tavolo riso convocato al Masaf lo scorso 29 luglio, per affrontare la grave situazione del comparto dovuta al perorarsi delle difficoltà del mercato, alle massicce importazioni da Paesi extra UE e, da qualche mese, anche alla grave siccità che sta decimando le produzioni.

Un’altra proposta di Confagricoltura riguarda la costituzione del Consorzio del Riso Aromatico italiano. Poi la gestione dello stoccaggio con l’attivazione di strumenti finanziari per favorire la liquidità delle aziende agricole valorizzando le merci in magazzino, come capita per altri comparti.

Il presidente ha inoltre ricordato la necessità di migliorare l’etichettatura obbligatoria di origine sulle confezioni di riso, ma anche la promozione, nell’ambito della PAC, di pratiche che favoriscano un utilizzo razionale della risorsa idrica in risaia.

 Le condizioni climatiche estreme stanno infatti caratterizzando l’attuale stagione estiva e potrebbero avere ripercussioni significative sulle rese produttive, finanche con la rinuncia alla raccolta per alcune aree particolarmente colpite e con scarsa disponibilità idrica.

Credito d’imposta carburanti agricoli

Credito d’imposta carburanti agricoli
Emanato il decreto attuativo, domande ad AGEA entro il 30 settembre, utilizzo del credito entro il 31 dicembre 2026

È stato pubblicato il Decreto Decreto Interministeriale MASAF-MEF n. 0365846 del 27 luglio 2026, che disciplina le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina destinati alle attività agricole, previsto dall’articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Il decreto, che entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del MASAF, individua AGEA quale soggetto gestore dell’incentivo.
La misura, inizialmente dotata di 30 milioni di euro e limitata agli acquisti di marzo 2026, è stata successivamente rafforzata con ulteriori 60 milioni ed estesa agli acquisti di aprile e maggio, per uno stanziamento complessivo di 90 milioni di euro per l’anno 2026.
Il quadro normativo – La base giuridica della misura è l’articolo 8-ter del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88 e successivamente modificato dall’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 maggio 2026, n. 89. Il credito d’imposta riguarda le spese sostenute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nella misura massima del 20% della spesa ammissibile, ed è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente.
Chi può accedere al credito – Possono presentare domanda le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che siano agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 (disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento UE 2021/2115 sui pagamenti diretti della PAC).
Restano escluse dal beneficio le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente nonché le imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salve le deroghe per micro e piccole imprese.
Il decreto individua come beneficiarie le sole imprese agricole in possesso del requisito di agricoltore in attività, e non menziona le imprese di contoterzismo.
Le spese agevolabili – Sono ammissibili esclusivamente le spese, documentate da fattura e al netto dell’IVA, per l’acquisto di gasolio e/o benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole. Il decreto indica, a titolo di esempio: trattori agricoli o forestali, macchine agricole operatrici semoventi, macchine per lavorazioni del terreno, macchine per il raccolto, meccaniche e sollevatori telescopici ad uso esclusivamente agricolo, motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni agricoli, attrezzature, strumenti e macchinari leggeri, macchinari e strumenti per il riscaldamento delle serre orticole.
Sono espressamente escluse le spese per l’acquisto di gasolio e/o benzina destinati ad autovetture, a mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e ad attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola.
Come e quando presentare la domanda – La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma telematica AGEA non appena sarà resa disponibile, direttamente dall’agricoltore o tramite un Centro di Assistenza Agricola sulla base di apposita delega. AGEA deve pubblicare le proprie Istruzioni operative entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, definendo le date di apertura e chiusura del portale. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2026.
La domanda dovrà contenere i dati anagrafici dell’impresa, l’ammontare delle spese sostenute, l’importo del credito teoricamente spettante, l’indicazione di eventuali altri aiuti ricevuti sugli stessi costi e le dichiarazioni relative ai requisiti di accesso. Alla domanda vanno allegate le copie delle fatture di acquisto del carburante.
Determinazione dell’importo e utilizzo del credito
Conclusa la fase di presentazione, AGEA avrà venti giorni per verificare le domande ammissibili, quantificare i crediti complessivamente richiesti e stabilire la percentuale effettivamente riconoscibile: il 20% pieno se le risorse sono sufficienti, oppure una percentuale ridotta proporzionalmente in caso di richieste eccedenti lo stanziamento. Ai fini del calcolo, l’importo complessivo richiesto viene decurtato degli oneri di gestione riconosciuti ad AGEA, fissati dal decreto in 200.000 euro a valere sulle risorse della misura. Il credito non potrà comunque superare i 50.000 euro per impresa. Il provvedimento di concessione sarà pubblicato sul sito istituzionale di AGEA, con valore di comunicazione ai beneficiari.
Il credito riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 telematico, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione AGEA ed entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di ripartizione negli anni. Non si applicano gli ordinari limiti di compensazione né il divieto previsto in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo. Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Gli uffici provinciali di Confagricoltura restano a disposizione delle aziende associate per l’assistenza nella predisposizione della documentazione e per il supporto nella presentazione della domanda tramite il Centro di Assistenza Agricola, non appena saranno pubblicate le Istruzioni operative di AGEA.

VENDEMMIA 2026 DOC Prosecco

VENDEMMIA 2026 DOC Prosecco

Via libera della Regione ad attingimento straordinario, stoccaggio e resa massima

 

Con il Decreto n. 16416 del 28 luglio 2026 la Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto ha dato attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della DOC Prosecco (nota n. 141/2026 del 10 luglio 2026) relativa alla gestione dell’offerta per la vendemmia 2026. Un provvedimento gemello dovrà essere adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, essendo la denominazione interregionale.

Attingimento straordinario e temporaneo – Viene autorizzato un attingimento aggiuntivo di superficie a Glera, per una produzione supplementare stimata in 300.000 ettolitri (circa 2.000 ettari). Il limite per singola azienda è fissato in 7.000 mq, con esclusione degli areali delle DOCG “Asolo Prosecco” e “Conegliano Valdobbiadene Prosecco”. Le superfici ammesse devono già essere iscritte allo schedario viticolo e in possesso dei requisiti del disciplinare; il decreto individua date di riferimento puntuali per la conduzione e la realizzazione degli impianti, oltre a condizioni specifiche per i reimpianti da estirpo e per i trasferimenti aziendali o mortis causa.

Stoccaggio della produzione eccedente – È disposto lo stoccaggio obbligatorio (uve, mosti e vini) per la produzione che superi:

  • 15 t/ha per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo in poi;
  • 9 t/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo.

I volumi stoccati potranno essere svincolati, anche parzialmente, su richiesta del Consorzio prima del 31 dicembre 2027, oppure la misura potrà essere prorogata o sostituita con prodotto della vendemmia 2026. I volumi non potranno essere riclassificati né ceduti a terzi prima dello svincolo, e dovrà esserne garantita la tracciabilità della certificazione di sostenibilità. Anche le eventuali riclassificazioni a Prosecco DOC da altre denominazioni, relative alle campagne 2025 e 2026, confluiranno nella produzione soggetta a stoccaggio.

Esuberi di campagna e resa massima di trasformazione – Gli esuberi di produzione della varietà Glera (art. 4, comma 6, del disciplinare) dovranno essere obbligatoriamente destinati a prodotti diversi dal vino. Per evitare eccedenze di cantina, la resa massima di trasformazione uva/vino non potrà superare il 75%, come previsto dall’art. 5, comma 5, del disciplinare.

Barbabietola da zucchero. Innalza a 300 euro/ha l’aiuto de minimis per la campagna 2026 erogato dalla Regione

Barbabietola da zucchero.

Innalza a 300 euro/ha l’aiuto de minimis per la campagna 2026 erogato dalla Regione

 

Con la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 744 del 21 luglio 2026, la Regione del Veneto ha modificato l’Allegato A alla precedente DGR n. 281 del 28 aprile 2026, che istituisce il “Programma Operativo di intervento a favore delle aziende agricole bieticolo-saccarifere mediante la concessione di un aiuto de minimis”.

La novità principale riguarda il paragrafo 5 dell’Allegato A, “Entità e limiti dell’aiuto regionale”. L’importo massimo dell’aiuto riconoscibile per ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero viene innalzato da 200,00 euro/ha a 300,00 euro/ha. Resta invece confermato in 600.000,00 euro lo stanziamento complessivo destinato al finanziamento del Programma Operativo per l’esercizio 2026.

Rimane invariato il criterio di calcolo del premio: l’importo unitario dell’aiuto sarà determinato dal rapporto tra lo stanziamento complessivo e il numero di ettari ritenuti ammissibili al termine dell’istruttoria, nel rispetto del nuovo tetto massimo di 300 euro/ha. Un vincolo di bilancio invariato, dunque, a fronte di un tetto per ettaro più elevato: un segnale di attenzione della Regione verso il comparto bieticolo, che negli ultimi anni ha scontato difficoltà di reddittività legate all’andamento dei prezzi dello zucchero e ai costi di produzione.

Si ricorda che l’aiuto è concesso nel rispetto del regime “de minimis” agricolo, e che restano confermate le altre condizioni e modalità di accesso già previste dal Programma Operativo approvato con DGR n. 281/2026.