OCM Vino. L’aliquota massima degli anticipi per gli interventi settoriali sale al 90%

OCM Vino. L’aliquota massima degli anticipi per gli interventi settoriali sale al 90%

Il mercato del comparto vitivinicolo risente di una forte volatilità, con effetti particolarmente critici sui segmenti dei vini rossi e rosati. Per rafforzare l’efficacia del cosiddetto “Pacchetto vino” e facilitare l’attuazione degli interventi settoriali previsti nei piani strategici della PAC, la Commissione europea è intervenuta con una modifica sostanziale all’articolo 15-bis del Regolamento delegato (UE) 2022/127.

Il 6 agosto 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2026/1160 della Commissione, del 28 maggio 2026, che modifica il precedente Regolamento delegato (UE) 2022/127 in materia di pagamenti di anticipi per gli interventi nel settore vitivinicolo. Il provvedimento, entrato in vigore il 7 agosto 2026.

Con la nuova disposizione l’aliquota massima della spesa per gli interventi settoriali, di cui all’articolo 58 del Regolamento (UE) 2021/2115, erogabile come anticipo ai beneficiari del settore vitivinicolo, passa dall’80% al 90%. L’obiettivo dichiarato è duplice: incrementare l’adesione alle misure e agevolare il finanziamento diretto dei beneficiari, mettendo a loro disposizione una quota più ampia delle risorse fin dalle prime fasi di attuazione degli interventi.

Ruralità dei fabbricati strumentali

Ruralità dei fabbricati strumentali

Quando un fabbricato può essere considerato strumentale

 

Recentemente, la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 23872 del 22 luglio) si è pronunciata sul requisito della ruralità di fabbricati strumentali, originariamente destinati all’allevamento e successivamente utilizzati, solo in parte, per la conservazione di attrezzi e scorte agricole e per attività connesse alla coltivazione.

L’orientamento espresso dalla Cassazione è coerente con quello dell’Agenzia del Territorio (circolare n. 4/T del 16/5/2006). Riteniamo utile riassumerne i punti principali.

Per riconoscere il carattere di ruralità ad un fabbricato strumentale, devono sussistere contemporaneamente due requisiti:

– oggettivo, riguardante le caratteristiche fisiche del fabbricato

– funzionale, relativo all’effettiva destinazione del bene all’attività agricola.

Non è quindi sufficiente che un immobile venga materialmente utilizzato per depositarvi attrezzi agricoli affinché possa automaticamente qualificarsi come fabbricato rurale strumentale. È anche necessario verificare se la struttura sia oggettivamente idonea a quella funzione.

Inoltre, nel caso di fabbricati agricoli di grandi dimensioni utilizzati solo parzialmente, occorre verificare se l’inutilizzo di una certa superficie rappresenta una semplice situazione contingente o costituisce il sintomo della cessazione dell’asservimento del fabbricato alle esigenze dell’impresa agricola.

Ed ancora: non c’è un rapporto matematico predeterminato tra ettari coltivati e metri quadrati del fabbricato, ma una rilevante sproporzione tra fabbricati e attività aziendale, soprattutto in caso di un utilizzo estremamente limitato delle strutture, può costituire un elemento da approfondire.

Quindi, gli elementi da considerare per il riconoscimento della ruralità sono molteplici, e ogni situazione va valutata nello specifico.

Vendita sottocosto e monitoraggio ISMEA

Vendita sottocosto e monitoraggio ISMEA

Il TAR Lazio annulla la rilevazione 2025 sul frumento e impone il confronto con le associazioni

Con sentenza n. 13264/2026, il TAR Lazio si è pronunciato su un tema di grande interesse per il settore agricolo: la disciplina della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari e il ruolo del Monitoraggio ISMEA dei costi medi di produzione. La pronuncia, pur confermando l’impianto normativo antipratiche sleali, accoglie in parte le istanze di Italmopa e di numerose aziende del settore molitorio e annulla il Monitoraggio ISMEA 2025 sul frumento, imponendo per il futuro un percorso partecipativo trasparente con le associazioni e gli operatori di filiera.

La materia trova la propria origine nella Direttiva UE 2019/633 sul contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, recepita in Italia dal D.lgs. n. 198/2021. Tra le pratiche vietate, l’art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto individua la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi inferiori ai costi di produzione (la cosiddetta vendita sottocosto).

Per i prodotti freschi e deperibili, l’art. 7, comma 3 prevede inoltre un meccanismo di sostituzione automatica del prezzo: in caso di violazione del divieto, il prezzo pattuito dalle parti viene sostituito di diritto da quello risultante dalle fatture o, in mancanza, dal costo medio di produzione rilevato da ISMEA, ai sensi dell’art. 2, lett. o-bis) del medesimo Decreto.

Il ricorso di Italmopa e delle aziende molitorie

Italmopa (Associazione Industriali Mugnai d’Italia) e numerose società del settore molitorio hanno impugnato il Monitoraggio ISMEA “costi medi di produzione in agricoltura: raccolto frumento 2025”, pubblicato il 29 settembre 2025, contestando tra l’altro l’incostituzionalità e l’incompatibilità con il diritto UE delle norme applicate da ISMEA, nonché la mancata garanzia di un contraddittorio con gli operatori interessati nella fase di elaborazione dei dati.

La decisione del TAR

Il Tribunale ha respinto le censure di incostituzionalità e di contrasto con la normativa UE: il Monitoraggio ISMEA resta legittimo nel suo impianto generale.

Il TAR ha chiarito che il costo medio di produzione non è un “prezzo minimo inderogabile”: ISMEA si limita a rilevare dati esistenti sul mercato, senza determinarli in modo autoritativo.

Il mero scostamento dal costo medio ISMEA non basta, da solo, a configurare la vendita sottocosto: l’illecito richiede sempre l’accertamento in concreto del costo di produzione effettivamente sostenuto dall’azienda, da parte delle Autorità competenti.

Il TAR ha invece accolto la censura sulla partecipazione procedimentale: il Monitoraggio non è mera statistica, ma vera attività amministrativa con effetti “para-regolatori” sul mercato, anche in virtù del meccanismo di sostituzione automatica dei prezzi ex art. 7, comma 3.

Di conseguenza, il Monitoraggio 2025 sul frumento è stato annullato: ISMEA dovrà rideterminare i costi medi garantendo forme adeguate di partecipazione delle associazioni e degli operatori di filiera, e l’accesso alle informazioni rilevanti, nel rispetto di riservatezza e anonimato.

Una decisione rilevante

La pronuncia contiene un principio di garanzia importante per le imprese agricole: la vendita sotto il costo medio ISMEA non è, di per sé, una pratica sleale. Lo diventa solo se il prezzo praticato risulta inferiore ai costi di produzione effettivamente sostenuti dall’impresa che vende, accertati caso per caso dalle Autorità competenti. Anche vendendo sotto il costo medio rilevato da ISMEA, quindi, nessuna contestazione è possibile se il prezzo resta comunque superiore ai costi realmente sostenuti.

Al tempo stesso, il riconoscimento della natura autoritativa e discrezionale del Monitoraggio, e il conseguente obbligo di coinvolgimento degli interessati nel procedimento, rafforza la posizione degli agricoltori: i futuri rilevamenti ISMEA dovranno essere costruiti con il contributo delle associazioni di categoria e degli operatori di filiera, e non più attraverso processi unilaterali, garantendo parametri più aderenti alla realtà economica del settore.

PNRR Facilities Agrivoltaico, Biometano, Pratiche ecologiche e CACER

PNRR Facilities Agrivoltaico, Biometano, Pratiche ecologiche e CACER

Pubblicati gli schemi di garanzia per la realizzazione e per l’anticipazione del contributo

 

Il 13 agosto 2026, il GSE ha pubblicato diversi schemi di garanzia da utilizzare nell’ambito delle misure PNRR Facility Agrivoltaico, Facility Biometano, Facility Pratiche ecologiche e Facility CACER. Si tratta di schemi di garanzia, bancaria e assicurativa, distinti per finalità e misura:

  • schemi di garanzia di realizzazione dell’investimento, previsti per le Facility Agrivoltaico (Documenti), Facility Biometano (Documenti) e Facility Pratiche ecologiche (DOCUMENTI). Si tratta della garanzia che deve essere presentata al GSE dai beneficiari che non riescono ad avviare i lavori di realizzazione degli interventi finanziati entro i termini;
  • schemi di garanzia per l’anticipazione del contributo in conto capitale, previsti per le sole misure Facility Agrivoltaico (Documenti), e Facility CACER (Documenti).

Gli schemi completano le indicazioni sulle garanzie già riportate nelle Regole Operative delle rispettive misure Facility e non sono modificabili: vanno quindi compilati e sottoscritti senza alcuna modifica al testo.

Riportiamo di seguito i dettagli relativi a ciascun intervento.

  • Garanzia di realizzazione dell’investimento (Facility Agrivoltaico, Biometano e Pratiche ecologiche)

Le tre misure Facility Agrivoltaico, Biometano e Pratiche ecologiche, richiedono che il beneficiario avvii i lavori di realizzazione dell’intervento finanziato, entro tre mesi dal perfezionamento dell’Accordo di Concessione, pena la decadenza del contributo. In alternativa, il beneficiario può comunque mantenere il beneficio prestando al GSE una garanzia di realizzazione dell’investimento, tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2026; termine vincolante.

Si ritiene utile ricordare che l’avvio dei lavori, per le tre misure Facility, decorre dalla data di inizio dei lavori di costruzione dichiarata nella comunicazione all’amministrazione competente, ove prevista, oppure dalla data del primo impegno a ordinare attrezzature o di altro impegno che renda irreversibile l’investimento; conta quella delle due che viene prima. Non valgono invece come avvio dei lavori l’attivazione di spese preliminari: progettazione, richiesta di permessi, studi di fattibilità, consulenze tecniche, acquisto dei terreni e prime operazioni di preparazione. Nella misura Pratiche ecologiche, per la sostituzione dei trattori, la data di avvio lavori coincide con quella dell’ordine di acquisto del trattore.

La comunicazione dell’avvio dei lavori va trasmessa al GSE entro trenta giorni dalla data di avvio, attraverso il portale informatico dedicato alla misura. È opportuno conservare la documentazione utile ad attestare la data dichiarata, che il GSE può richiedere nell’ambito delle proprie verifiche.

Ai fini del calcolo dei tre mesi per l’avvio lavori, si ricorda che il perfezionamento dell’accordo di concessione, va individuato con attenzione: per Facility Agrivoltaico Biometano, l’accordo fa fede la data di caricamento della nota di accettazione sul portale GSE, per la Facility Pratiche ecologiche, fa fede la data di trasmissione della nota di accettazione via posta elettronica certificata.

L’importo della garanzia è pari al 5% del costo dell’investimento per tutte e tre le misure Facility ma la base di calcolo è diversa per ciascuna misura Facility:

  • Agrivoltaico: il prodotto tra il costo di investimento massimo di riferimento riportato all’Allegato 1 del D.M. 22 dicembre 2023, n. 436, e la potenza nominale dell’impianto; è un valore parametrico, che prescinde dalla spesa effettiva;
  • Biometano: il costo di investimento dell’impianto destinatario dell’Accordo di Concessione, determinato in funzione del costo specifico di investimento massimo ammissibile dell’Allegato 1 del D.M. 15 settembre 2022, n. 340;
  • Pratiche ecologiche: i costi specifici massimi ammissibili dell’Allegato 1 del D.M. 13 marzo 2024, n. 99; anche qui si tratta di valori parametrici, non della spesa effettiva.

La fideiussione ha durata annuale e si rinnova automaticamente, di anno in anno, fino alla comunicazione di svincolo del GSE, che interviene nei trenta giorni successivi alla comunicazione di entrata in esercizio dell’impianto o di completamento dell’intervento.

L’entrata in esercizio o il completamento dei lavori devono avvenire entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione dell’atto di concessione sul sito del GSE.

Il garante può recedere dalla garanzia alla scadenza annuale, dandone comunicazione almeno novanta giorni prima; se comunica più tardi il recesso non ha effetto e la garanzia si rinnova per un altro anno.

Quando il recesso arriva nei termini, il beneficiario deve sostituire la garanzia almeno sessanta giorni prima della scadenza, con un’altra fideiussione conforme al modello o con un deposito cauzionale infruttifero.

Il GSE escute la fideiussione, o incamera il deposito cauzionale, in due casi: la mancata sostituzione della garanzia dopo il recesso del garante, e la mancata entrata in esercizio o il mancato completamento entro i ventiquattro mesi. L’escussione riguarda l’intero importo garantito. La revoca dell’agevolazione è invece disciplinata a parte, dall’atto d’obbligo sottoscritto da ciascun beneficiario.

Si ricorda che secondo le Regole Operative delle misure Facility, la garanzia può essere prestata sia attraverso fideiussioni che deposito cauzionale infruttifero (il deposito cauzionale infruttifero si costituisce su un conto dedicato intestato al GSE, diverso per ciascuna misura: le coordinate e la causale sono riportate nelle rispettive Regole Operative Facility).

  • Garanzia per l’anticipazione del contributo in conto capitale (Facility Agrivoltaico e CACER)

I beneficiari delle Facility Agrivoltaico e CACER possono richiedere al GSE l’erogazione di un anticipo, fino al 30% del contributo massimo concedibile indicato nell’atto di concessione. A garanzia della somma anticipata, il GSE richiede una fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura del 100% della quota anticipata.

Nell’Agrivoltaico l’anticipazione è riservata alle iniziative per le quali sia già stato comunicato al GSE l’avvio dei lavori; nella Facility CACER è facoltà del beneficiario, per gli impianti di qualunque potenza.

La fideiussione è restituita a conclusione della valutazione positiva da parte del GSE, dell’istruttoria di riconoscimento degli incentivi nella Facility Agrivoltaico e della rendicontazione a saldo nella Facility CACER. È restituita prima se il GSE respinge la richiesta di anticipazione o se il beneficiario vi rinuncia mentre l’anticipo non è ancora stato erogato. Il GSE escute la garanzia per l’intero importo se la valutazione sulla richiesta di riconoscimento degli incentivi per l’agrivoltaico, o di erogazione a saldo nelle CACER, accerta che il contributo non spetta, oppure se il beneficiario, dopo aver incassato l’anticipo, rinuncia agli incentivi.

Va tenuto presente che per gli impianti finanziati dalla Facility CACER, la domanda di rimborso a saldo del contributo in conto capitale potrà essere inviata al GSE dal soggetto beneficiario dopo l’entrata in esercizio dell’impianto di produzione e dopo la presentazione della richiesta di accesso alla tariffa incentivante da parte del soggetto Referente della configurazione di cui fa parte l’impianto e comunque dopo che siano state sostenute tutte le spese ammissibili relative al progetto. Procedura che può incidere sulla durata del periodo che deve essere coperto da polizza fideiussioria.

Si segnala, che per i soli impianti CACER di potenza superiore a 200 kW, in alternativa all’anticipazione, è prevista l’erogazione di una quota intermedia pari al 40% del contributo massimo concedibile: a differenza dell’anticipazione, per questa modalità le Regole non richiedono di prestare una garanzia. Presuppone però che il beneficiario abbia già sostenuto almeno il 40% delle spese ammissibili, quietanzate entro la data della richiesta, e abbia comunicato al GSE la data di avvio del progetto. La richiesta si presenta attraverso il Portale Unico della Rendicontazione Spese, caricando per ciascuna fattura un unico file con la fattura stessa e la documentazione dei relativi pagamenti; l’erogazione avviene a esito positivo dell’istruttoria del GSE.

  • Regole comuni, trasmissione e documentazione

Gli schemi di garanzia (in allegato) contengono infine alcune previsioni comuni alle due garanzie (realizzazione/anticipo), che rilevano nella scelta del garante e nella predisposizione della documentazione:

  • la fideiussione può essere rilasciata solo da una banca abilitata al ramo cauzioni, iscritta nel relativo elenco tenuto dalla Banca d’Italia, o da una compagnia abilitata al ramo «cauzione» e iscritta all’albo RIGA dell’IVASS: garanzie di altri soggetti non sono ammesse. Né tutte le banche né tutte le compagnie hanno quell’abilitazione: la verifica va fatta prima di conferire l’incarico.
  • Chi sceglie la fideiussione assicurativa, deve far sottoscrivere due documenti: la polizza e l’appendice pubblicata dal GSE, che firmano sia la compagnia assicuratrice sia il beneficiario. L’appendice prevale sulle condizioni generali di polizza difformi ed è parte necessaria della garanzia.

Le garanzie relative alle Misure Facility Agrivoltaico, Biometano e Pratiche ecologiche si trasmettono attraverso il Portale centralizzato per la gestione delle garanzie “GIGA”, che il GSE ha annunciato per il mese di settembre e che alla data della presente non risulta ancora attivo e di cui daremo aggiornamenti.

Nel caso invece delle garanzie relative alla Facility CACER, queste dovranno essere presentate attraverso il Portale Unico Rendicontazione Centralizzata (portale attivato il 3 agosto), specifico per la misura CACER, entrando nell’Area Clienti del GSE: la funzionalità per la richiesta di erogazione dell’anticipazione con garanzia è previsto venga attivata entro il mese di settembre (per approfondimenti si rimanda a nostra comunicazione del 31 agosto 2026 – Nuovo portale rendicontazione CACER).

Da ultimo, si ritiene utile riepilogare le date di pubblicazione degli atti di concessione pubblicati dal GSE e disponibili nella sezione «Atti di concessione» delle specifiche misure PNRR (Agrivoltaico ATTI DI CONCESSIONE, Biometano ATTI DI CONCESSIONE e CACER ATTI DI CONCESSIONE), aggiornate al 1° settembre 2026.

MISURA

ATTI

DATE DI PUBBLICAZIONE

 

 

 

Facility Agrivoltaico

I-IV

5 giugno, 11 giugno, 30 giugno e 12 agosto (anno 2026)

Facility Biometano

I-V

11 maggio, 5 giugno, 15 giugno, 30 giugno e 7 agosto (anno 2026)

Facility Pratiche Ecologiche

I-II

17 giugno e 30 giugno (anno 2026)

Facility CACER

I-VIII

12 maggio, 29 maggio, 12 giugno, 26 giugno, 3 luglio, 30 luglio, 27 agosto e 28 agosto (anno 2026)

 

Coltiviamo Agricoltura Sociale

Coltiviamo Agricoltura Sociale

Pubblicato il bando dell’undicesima edizione di “Coltiviamo agricoltura sociale” ideato da Confagricoltura, Senior L’età della Saggezza ETS e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali, che premia i migliori progetti di agricoltura sociale in Italia.

Due le sezioni previste dal premio. In quella ordinaria verranno erogati tre premi da 40.000 euro ciascuno. Oltre ai contributi in denaro, a ogni vincitore sarà assegnata una borsa di studio per la frequenza all’edizione 2027 del Master di Agricoltura Sociale presso l’Università di Roma Tor Vergata.

Nella sezione speciale verrà erogato un premio da 20.000 euro per un progetto dedicato alla gestione e riqualificazione del verde pubblico. Potranno partecipare anche gli enti del terzo settore non agricoli, purché attivi in questo ambito. Tutti i progetti vincitori dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre 2027.

Obiettivo del bando è favorire le attività che l’agricoltura realizza in ambito sociale a vantaggio di individui, famiglie e piccole comunità in condizioni di bisogno e che necessitano di sostegno.

Con questa iniziativa, Confagricoltura, Senior L’età della Saggezza ETS e Reale Foundation promuovono e valorizzano le attività delle aziende agricole e delle cooperative sociali, con particolare riferimento alla solidarietà tra le generazioni, all’assistenza sociale e sociosanitaria dei gruppi svantaggiati, alla tutela dei diritti civili e all’inclusione di chi vive nelle aree rurali.

L’undicesima edizione consecutiva del bando conferma questo impegno e testimonia un investimento che va oltre il sostegno economico: l’azienda che pratica l’agricoltura sociale si confronta con la dimensione etica d’impresa e si responsabilizza nei confronti del territorio, proponendosi come risposta concreta ai bisogni della collettività.

Al bando 2026 possono partecipare imprese agricole e cooperative sociali, anche in associazione con altri attori del terzo settore, purché il progetto preveda come capofila un imprenditore agricolo oppure una cooperativa sociale che svolga attività agricole.

I progetti dovranno essere presentati entro il 26 ottobre 2026, sia via e-mail a coltiviamoagricolturasociale@confagricoltura.it  sia con raccomandata A/R a Confagricoltura – Agricoltura Sociale – Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma.

La giuria valuterà tutti i progetti pervenuti entro la fine dell’anno. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia a Roma, a Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura. Info: www.coltiviamoagricolturasociale.it.

Siccità: opportuno valutare la denuncia al Fondo Mutualistico Nazionale AgriCat  

Siccità: opportuno valutare la denuncia al Fondo Mutualistico Nazionale AgriCat  

Sono attive procedure snelle per la presentazione delle denunce di sinistro per gli eventi catastrofali alluvione, gelo-brina e siccità gestiti da Fondo Mutualistico Nazionale Agricat. Si segnala la possibilità di denuncia in particolare per i danni che sta causando la siccità a molte coltivazioni in buona parte del territorio del Veneto.

Il Fondo mutualistico predispone in automatico una denuncia di sinistro precompilata nel portale dedicato, incrociando i dati de piano colturale grafico 2026 con le mappe e le informazioni meteo-climatiche ufficiali. Basta rivolgersi agli uffici del CAA di riferimento per verificare se l’azienda dispone della domanda precompilata.

I termini per presentare le denunce sono i seguenti: per tutti i sinistri verificatisi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026 il termine è stato fissato al 30 settembre 2026. Per gli eventi relativi alla siccità successivi al 30 giugno la comunicazione dovrà avvenire entro 90 giorni dall’evento, nel caso di alluvione entro 30 giorni.

Soglia Minima di Danno: L’intervento del Fondo AgriCat si attiva al superamento di una soglia minima di danno pari al 20% del valore della produzione subito dalle colture nel comune interessato.

Ricordiamo di seguito cos’è e come funziona il Fondo Mutualistico Agricat

Cos’è il Fondo AgriCat

Il Fondo AgriCat è lo strumento pubblico, istituito dalla Legge 234/2021 (art. 1, commi 516-519), che copre i danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni vegetali, nell’ambito dell’intervento SRF04 del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Le funzioni di Soggetto Gestore sono affidate a ISMEA, che le esercita tramite Agri-CAT S.r.l.

Il Fondo è finanziato con un prelievo obbligatorio del 3% sui pagamenti diretti PAC (FEAGA), integrato al 70% da risorse FEASR. Ne consegue che l’adesione è automatica per tutti i beneficiari di pagamenti diretti: chi riceve la domanda unica di pagamento contribuisce al Fondo e ne è, potenzialmente, beneficiario in caso di sinistro.

Le avversità coperte

Il Fondo interviene esclusivamente per tre eventi catastrofali, così come definiti dal PGRA:

  • Alluvione
  • Gelo e brina
  • Siccità

Non rientrano nella copertura AgriCat le avversità di frequenza (grandine, vento, eccesso di pioggia isolato, ecc.), che restano oggetto delle polizze agevolate o dei Fondi di mutualità danni.

Chi può accedere e a quali condizioni

Il danno è riconosciuto se supera il 20% della produzione media storica dell’azienda, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti escludendo l’annata migliore e quella peggiore. Sono beneficiari le aziende che:

  • percepiscono pagamenti diretti
  • si qualificano come “agricoltori in attività”
  • sono titolari di Fascicolo Aziendale con Piano di Coltivazione aggiornato

Come si presenta la denuncia di sinistro

La denuncia va presentata esclusivamente tramite l’area “MyAgricat” in ambito SIAN (www.fondoagricat.it o www.sian.it), direttamente dall’azienda oppure tramite il CAA delegato.

Le modalità operative differiscono per tipo di evento:

  • Alluvione: l’azienda, indicata la data dell’evento, delimita autonomamente le parcelle colpite sul Piano di Coltivazione Grafico (PCG);
  • Gelo/brina e siccità: il Soggetto Gestore predispone una denuncia precompilata per le aziende con appezzamenti ricadenti nelle aree individuate tramite sovrapposizione dei layer meteoclimatici; l’agricoltore (tramite il CAA) deve integrare, accettare o modificare i dati, restando comunque responsabile della correttezza delle informazioni anche in caso di semplice accettazione del modulo.

I termini di presentazione: attenzione alla proroga

I termini “ordinari” fissati dalla Circolare n. 1/2026 sono:

  • evento alluvione: 30 giorni dalla data di accadimento, pena l’inammissibilità (salvo comprovata forza maggiore);
  • evento gelo e siccità: 90 giorni dalla data di accadimento, e comunque non oltre il 15 gennaio 2027.

Attenzione: con la Circolare n. 7/2026, il Soggetto Gestore ha accolto la richiesta dei CAA di coordinamento e ha prorogato al 30 settembre 2026 il termine di presentazione delle denunce relative a eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026. Resta fermo tutto il resto (compresi i termini ordinari per gli eventi successivi al 30 giugno).

Come si calcola l’indennizzo

Il meccanismo di calcolo cambia a seconda che l’azienda sia o meno assicurata:

  • Aziende con polizza agricola agevolata (CAT) o aderenti a un Fondo mutualistico locale: il superamento della soglia del 20% e la percentuale di danno sono accertati dal perito assicurativo; il Fondo utilizza la medesima percentuale del bollettino di perizia.
  • Aziende senza polizza CAT: la soglia e la percentuale di danno sono determinate dal Soggetto Gestore su base areale, tramite perizie campionarie per zone omogenee (per evento, area, data di accadimento e gruppo di produzioni) e tenendo conto delle perizie assicurative disponibili.

La verifica del superamento della soglia del 20% non è calcolata sulla produzione aziendale complessiva, ma per ciascuna combinazione azienda (CUAA) / Comune / prodotto (PGRA 2026, artt. 2.5.3 e 5.4.4; Circolare 1/2026, Allegato A).

Il Fondo opera, secondo il PGRA 2026, con:

  • franchigia: 20%;
  • limite di indennizzo (lordo franchigia): 55%.

In caso di abbinamento con polizze agevolate o coperture mutualistiche con franchigia inferiore al 55%, franchigia e limite del Fondo si adeguano per garantire almeno 30 punti percentuali di compensazione complessiva.

La produzione media annua di riferimento è determinata tramite gli Indici di valore elaborati dal Fondo (o, per chi ha polizza/copertura mutualistica sui rischi catastrofali, tramite lo Standard Value dichiarato in fascicolo aziendale). Le verifiche di sovracompensazione, cioè il controllo che indennizzo del Fondo e risarcimento assicurativo non superino insieme il valore della mancata produzione, sono di competenza di AGEA.

Il sistema dei controlli

AgriCat esegue controlli amministrativi sistematici su tutte le denunce, verificando:

  1. il rispetto dei termini e la completezza della denuncia;
  2. la sussistenza dei criteri di ammissibilità e del nesso di causalità;
  3. l’assenza di sovracompensazione.

La validazione avviene tramite sovrapposizione del layer grafico delle superfici a fascicolo con le mappe degli eventi catastrofali elaborate dai provider tecnici: le parcelle che ricadono fuori dalla perimetrazione dell’evento vengono escluse dall’indennizzo (e, se riguarda tutte le parcelle denunciate, l’intera denuncia viene scartata), con possibilità di ricorso secondo l’art. 17 del Regolamento del Fondo.

Vitivinicolo. Aggiornato il sistema delle autorizzazioni degli impianti viticoli

Vitivinicolo

Aggiornato il sistema delle autorizzazioni degli impianti viticoli

 

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha emanato il DM n. 362000 del 23 luglio 2026 con cui ha assorbito le novità inserite nel Reg 2026/471 c.d. “Pacchetto vino” per quanto attinente al sistema delle autorizzazioni agli impianti viticoli.

Nel dettaglio, in linea con la normativa europea, il MASAF ha specificato che:

  • le autorizzazioni di nuovo impianto sono valide fino all’ultimo giorno (quindi sempre 31 luglio) della terza campagna di commercializzazione successiva a quella in cui sono state concesse;
  • i produttori titolari di un’autorizzazione di nuovo impianto valida, concessa prima del 1° gennaio 2025, se non intendono avvalersene, non sono soggetti alle sanzioni previste, a condizione che essi informino le Autorità competenti, prima della data di scadenza della loro autorizzazione e al più tardi entro il 31 dicembre 2026;analoga informazione alle Autorità competenti, entro i medesimi termini temporali, è effettuata dai titolari di un’autorizzazione da ex diritti (art. 68 Reg (UE) n.1308/2013);
  • a seguito di richiesta motivata del titolare di un’autorizzazione all’impianto, interessato da un caso di forza maggiore o circostanze eccezionali, codificati dal Reg (UE) 2021/2116 art.3, par.1, le Regioni possono disporre di non applicare le sanzioni previste dalla norma fra cui si ricorda è prevista l’esclusione dalle misure dell’OCM da 1 a 3 anni e l’applicazione di sanzioni pecuniarie in funzione della percentuale di superfice impiantata rispetto a quella concessa;
  • qualora una zona ben definita sia gravemente colpita da uno o da entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali quali calamità naturale grave o evento meteorologico avverso o un grave fitopatia (all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2021/2116) il Ministero può prorogare di dodici mesi, per una sola volta, la validità delle autorizzazioni di nuovo impianto. Qualora, entro il 31 dicembre della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui si sono verificati uno o entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il titolare di un’autorizzazione all’impianto informi le Autorità competenti che egli rinuncia all’autorizzazione, non si applicano le sanzioni previste.
  • le autorizzazioni da reimpianto concesse a far data dal 18 marzo 2026 e le autorizzazioni da reimpianto valide alla data del 18 marzo 2026 rimangono valide fino all’ultimo giorno dell’ottava campagna di commercializzazione successiva a quella in cui sono state concesse.
  • le autorizzazioni derivanti da conversione di ex diritti scadono l’ultimo giorno dell’ultima campagna di commercializzazione del loro periodo di validità.

Gli uffici tecnici delle associazioni provinciali di Confagricoltura sono a disposizione delle aziende interessate per eventuali specifici chiarimenti.

Vitivinicolo. Schedario grafico posticipato al 31 luglio 2027

Vitivinicolo. Schedario grafico posticipato al 31 luglio 2027

 

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha emanato il DM n. 373982 del 30 luglio 2026 con cui ha stabilito la proroga alla procedura di allineamento allo schedario grafico dal 31 luglio 2026 al 31 luglio 2027 e con cui ha confermato che le dichiarazioni obbligatorie vitivinicole 2026 saranno presentate sulla base dei dati dello schedario alfanumerico ovvero dello schedario grafico, se completato.

Inoltre il DM n. 373978 consente, visti gli eventi climatici avversi, per alcuni territori delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia di poter utilizzare le proprie autorizzazioni di nuovi impianti in scadenza nella campagna 25/26 fino al 31 luglio 2027. Per la regione Friuli sono stati individuate le provincie di Gorizia e Udine.

Vendemmia e raccolta frutta. Le alternative al lavoro stagionale ordinario

VENDEMMIA E RACCOLTA FRUTTA. LE ALTERNATIVE AL LAVORO STAGIONALE ORDINARIO

Con l’avvicinarsi delle raccolte stagionali di uva e frutta, molte aziende associate si interrogano sugli strumenti contrattuali a disposizione per far fronte ai picchi di manodopera. Accanto alla più comune assunzione di lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato, l’ordinamento mette a disposizione delle imprese agricole altre forme di collaborazione, ciascuna con regole, limiti e tutele proprie. Di seguito una sintesi aggiornata dei principali strumenti utilizzabili.

Le prestazioni occasionali di parenti e affini

Un primo strumento, molto diffuso in particolare nel periodo della vendemmia, è quello delle prestazioni occasionali rese da parenti e affini. Si tratta di un istituto disciplinato dall’art. 74 del d. lgs. 276/2003 (il c.d. decreto Biagi), che con specifico riferimento alle attività agricole esclude dal perimetro del lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini a titolo di aiuto o obbligazione morale, senza percezione di alcun compenso.

Non tutti i legami familiari sono equiparati: possono essere coinvolti solo i parenti e gli affini fino al sesto grado (il limite, originariamente fissato al terzo grado, è stato progressivamente esteso al quarto e infine al sesto).

Perché la prestazione resti fuori dal mercato del lavoro, oltre al limite soggettivo devono ricorrere tutte le seguenti condizioni:

– carattere puramente occasionale o, al più, ricorrente ma di breve periodo: sono escluse le prestazioni abituali o ripetute per lunghi intervalli nell’arco dell’anno;

– svolgimento esclusivamente a titolo di aiuto o in adempimento di un’obbligazione morale;

– assenza di qualsiasi corrispettivo, in denaro o in natura.

Sotto il profilo oggettivo, la prestazione può riguardare qualsiasi attività agricola disciplinata dall’art. 2135 c.c. e non è più circoscritta alla sola raccolta. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 15 marzo 2018, ha chiarito che si presumono gratuite e occasionali le prestazioni rese da un familiare pensionato, da un familiare titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso altro datore di lavoro, oppure svolte da un congiunto entro il limite di 90 giornate nell’anno solare, corrispondenti a 720 ore annue.

Va infine ricordato che, non configurandosi alcun rapporto di lavoro, il prestatore non gode di copertura assicurativa INPS né INAIL: un aspetto da valutare con attenzione nella gestione del rischio infortunistico in azienda.

Il LOAgri

Il secondo strumento a disposizione delle aziende è il contratto di prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, noto come LOAgri. Introdotto in via sperimentale dalla legge di bilancio 2023 per il biennio 2023-2024 e prorogato al 2025, il LOAgri è stato reso strutturale dal 1° gennaio 2026 dalla legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 156, L. 199/2025), confermando le regole già previste.

Possono essere assunti con questa tipologia contrattuale: soggetti disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o dell’assegno di inclusione, pensionati, studenti under 25, detenuti e internati ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in regime di semilibertà. Restano esclusi coloro che, nei tre anni precedenti, abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, salvo che si tratti di titolari di trattamento pensionistico.

Le attività ammesse riguardano esclusivamente lavorazioni di carattere stagionale, per una durata massima di 45 giornate annue per ciascun lavoratore, nell’ambito di un rapporto che non può comunque superare complessivamente i 12 mesi. Il compenso, stabilito dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, deve essere corrisposto con modalità tracciabili e non in contanti. Il compenso è esente da imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite delle 45 giornate ed è soggetto alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di INAIL e di quella contrattuale, nella misura prevista per le zone svantaggiate. Il rapporto non può essere instaurato dai datori di lavoro che non rispettano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Le novità per i pensionati: cumulo confermato entro le 45 giornate

Con Messaggio n. 1904 dell’8 giugno 2026 l’Inps fa chiarezza sulla cumulabilità del LOAgri con i trattamenti pensionistici, ora che la disciplina è divenuta strutturale.

Il messaggio conferma che il contratto LOAgri resta utilizzabile, e cumulabile con la pensione, anche per i titolari di:

– pensione anticipata per lavoratori precoci (art. 1, commi 199-205, L. 232/2016);

– pensione “quota 100” (art. 14, D.L. 4/2019, conv. L. 26/2019 e ss.mm.);

– pensione anticipata flessibile, incluse le successive proroghe “quota 103” (art. 14.1, D.L. 4/2019 e ss.mm.).

Il principio guida resta quello già enunciato dalla circolare INPS n. 102/2023: entro il limite delle 45 giornate annue, il compenso LOAgri si cumula integralmente con la pensione, anche per i titolari dei trattamenti sopra elencati, in deroga al generale regime di incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro. Se invece le 45 giornate vengono superate, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e si applica il divieto di cumulo pensione-reddito, con la conseguente perdita e il recupero da parte dell’INPS della prestazione pensionistica erogata nell’anno, con effetto retroattivo dal primo giorno di prestazione lavorativa.

È dunque essenziale, per le aziende che impiegano pensionati con contratto LOAgri, monitorare con attenzione il computo delle giornate lavorate nell’anno civile, per evitare che un errato conteggio determini per il lavoratore la perdita, anche retroattiva, della prestazione pensionistica.

Vendemmia e raccolta della frutta. L’obbligo della formazione sulla sicurezza sul lavoro degli stagionali adibiti alla raccolta

Vendemmia e raccolta della frutta

L’obbligo della formazione sulla sicurezza sul lavoro degli stagionali adibiti alla raccolta

Con l’avvicinarsi della stagione della vendemmia e della raccolta della frutta, molte aziende associate si preparano ad assumere operai a tempo determinato per periodi brevi e intensi di lavoro. È il momento giusto per ricordare che anche per questi rapporti di lavoro, per quanto brevi, l’obbligo di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro non viene meno.

Il principio generale: si forma prima di iniziare l’attività lavorativa

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 anche l’operaio stagionale deve ricevere la formazione prevista prima di essere adibito alla mansione ed essere esposto ai relativi rischi quindi, in pratica, prima del primo giorno di vendemmia o di raccolta.

Il settore agricolo è classificato dall’Accordo come settore a rischio medio. Per i lavoratori addetti a mansioni generiche, la durata minima complessiva del corso è di 12 ore, così suddivise:

  • 4 ore di formazione generale (comune a tutti i settori, costituisce credito formativo permanente per il lavoratore);
  • 8 ore di formazione specifica, calibrata sui rischi individuati nel DVR, in relazione alla mansione concretamente svolta dal lavoratore (es.: movimentazione manuale dei carichi, uso di attrezzature, agenti fisici e biologici, ecc.).

Attenzione: se l’operaio stagionale viene addetto alla conduzione di trattori, piattaforme di raccolta o altre attrezzature che richiedono un’abilitazione specifica (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08), è necessaria formazione aggiuntiva dedicata, che si aggiunge — non sostituisce — quella di base.

La semplificazione per gli stagionali fino a 50 giornate l’anno

Per le lavorazioni generiche e semplici della vendemmia e della raccolta — quelle che non richiedono competenze professionali specifiche e non comportano l’uso di attrezzature soggette ad abilitazione — resta in vigore una semplificazione pensata proprio per il settore agricolo, introdotta dal Decreto Interministeriale 27 marzo 2013 e tuttora applicabile anche dopo il nuovo Accordo del 2025.

La semplificazione si applica ai lavoratori stagionali che, presso la stessa azienda, non superano le 50 giornate lavorative nell’anno, e prevede quanto segue:

  • l’obbligo di informazione e formazione si considera assolto mediante la consegna al lavoratore di appositi documenti informativi, che spieghino in modo chiaro i rischi del lavoro e le misure di sicurezza da adottare;
  • questi documenti devono essere certificati dalla ASL oppure da un ente bilaterale o organismo paritetico del settore agricolo, a livello nazionale o territoriale — non possono essere prodotti liberamente dall’azienda;
  • per i lavoratori di provenienza straniera va garantita la comprensione della lingua in cui sono redatti i documenti;
  • anche la sorveglianza sanitaria è semplificata: una visita medica preventiva, con validità annuale, consente al lavoratore di prestare la propria attività stagionale nel limite delle 50 giornate, senza necessità di ulteriori accertamenti, salvo che il lavoratore sia esposto a rischi specifici, per i quali la sorveglianza sanitaria resta comunque dovuta per intero.

È importante intendere questa misura per quello che è: una modalità semplificata per adempiere all’obbligo, non un esonero. L’azienda resta comunque tenuta a conservare la documentazione (il documento informativo consegnato, la certificazione della visita medica con una breve dichiarazione di consegna) come prova dell’adempimento, da tenere a disposizione in caso di controllo.

Le aziende interessate possono trovare assistenza rivolgendosi agli uffici preposti delle associazioni provinciali di Confagricoltura.