IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

 

In questi giorni si stanno compilando le dichiarazioni IVA relative all’anno 2025, che dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile. Per molte aziende la dichiarazione potrà presentare un credito IVA e dovranno quindi decidere come utilizzarlo. Sono possibili diverse alternative:

1) utilizzo in diminuzione di eventuali futuri debiti IVA derivanti dalle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali del 2026;

2) utilizzo in compensazione nel modello F24 per pagare imposte o contributi;

3) richiesto a rimborso.

Queste alternative possono coesistere, cioè il credito può essere in parte richiesto a rimborso e in parte destinato alla compensazione nel modello F24.

Si ricorda che, per poter compensare oltre € 5.000 annui, è necessario che la dichiarazione IVA sia presentata con il visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato.

Per poter richiedere il rimborso, è anche necessario che sia presente almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. a) aliquota media IVA delle vendite inferiore a quella degli acquisti
  2. b) acquisti di beni ammortizzabili (attrezzature ecc.)
  3. c) operazioni non imponibili (esportazioni o vendite intracomunitarie) superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate
  4. d) cessazione dell’attività con relativa chiusura della Partita IVA
  5. e) nell’ultimo triennio, avere maturato ogni anno un credito IVA.

Per rimborsi superiori a € 30.000 è necessario attivare una polizza fidejussoria a favore dell’Amministrazione Finanziaria, o presentare la dichiarazione IVA munita del visto di conformità.

 

 

 

 

Codici CUN in fattura elettronica – Il Masaf chiarisce operatività, obblighi ed esclusioni

Codici CUN in fattura elettronica

Il Masaf chiarisce operatività, obblighi ed esclusioni

Riprendiamo il tema affrontato nella newsletter di qualche settimana fa per informare che, nel corso di un incontro con le associazioni e le organizzazioni delle filiere interessate alle CUN, il Masaf, insieme all’Agenzia delle Entrate e a B.M.T.I., ha fornito alcuni chiarimenti operativi sull’applicazione del  provvedimento n. 93628/2026, relativo all’inserimento dei codici identificativi dei prodotti nelle fatture elettroniche.” relativo all’inserimento dei codici identificativi dei prodotti nelle fatture elettroniche. Il confronto del 17 aprile ha permesso di precisare alcuni aspetti applicativi, soprattutto per la gestione quotidiana degli adempimenti e per i casi particolari emersi nella fase iniziale.

Tra i principali chiarimenti, il Ministero ha confermato che il codice CUN dovrà essere indicato in ogni fase della commercializzazione, non solo nella prima vendita dal produttore, ma anche in tutti i passaggi successivi lungo la filiera, inclusi quelli tra intermediari o verso il macello, per garantire la tracciabilità statistica delle transazioni.

Indicazioni specifiche riguardano anche gli agriturismi, dove i passaggi interni di prodotti come uova, conigli e suini rientrano nell’obbligo di indicazione del codice CUN, in quanto rilevanti ai fini del monitoraggio statistico.

Sul fronte operativo, è stato chiarito che errori o omissioni nell’inserimento del codice CUN non comportano obblighi di nota di variazione, trattandosi di un adempimento con finalità esclusivamente statistica e non fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre confermato che non sono previste sanzioni in caso di errori o mancata indicazione.

Tra gli altri chiarimenti emersi:

  • per i prodotti venduti a peso, è ammessa una tolleranza di +/- 2 kg rispetto alle categorie CUN; oltre questo margine, il codice non va indicato;
  • l’obbligo si applica anche a fatture di acconto e saldi;
  • restano esclusi prodotti trasformati, scarti non quotati e uova biologiche.

Dal punto di vista tecnico, per i prodotti inclusi nei listini CUN dovrà essere compilato il blocco “Codice Articolo” nel tracciato XML della fattura elettronica, inserendo “CUN” come tipologia di codice e il codice specifico del prodotto come valore. I dati raccolti, insieme a quantità, unità di misura e prezzo, saranno trasmessi settimanalmente in forma anonima e aggregata alla segreteria tecnica delle Commissioni tramite la piattaforma B.M.T.I.

Il Masaf ha ribadito che la misura ha finalità esclusivamente statistiche, per migliorare il monitoraggio dei mercati e la trasparenza nelle filiere, senza modificare le regole fiscali ordinarie. Resta comunque l’invito agli operatori ad adeguare i sistemi gestionali nel più breve tempo possibile.

Per ulteriori dettagli tecnici e per consultare i casi particolari analizzati, si rimanda alla Circolare relativa incontro sull’inserimento dei Codici CUN nella Fattura Elettronica e all’elenco aggiornato dei codici CUN .

 

 

AVEPA – Insieme per l’Agricoltura 2026 – Anticipazione agevolata degli aiuti PAC

AVEPA – Insieme per l’Agricoltura 2026

Anticipazione agevolata degli aiuti PAC

In attuazione del protocollo d’intesa tra AVEPA e gli Istituti di credito, per l’anno 2026 è stato attivato il progetto “Insieme per l’Agricoltura” (IPA), finalizzato ad anticipare, tramite finanziamenti a condizioni agevolate, gli aiuti destinati alle aziende agricole del Veneto che presentano la Domanda Unica 2026.

Le aziende possono rivolgersi a uno Sportello Unico Agricolo dell’AVEPA o a un Centro di Assistenza Agricola (CAA), che fornirà le informazioni e la documentazione necessarie per presentare la richiesta di finanziamento direttamente a una o più banche aderenti al protocollo.

Le banche convenzionate sono:

Gli aiuti erogati alle aziende agricole a seguito della presentazione della Domanda Unica sono calcolati sulla base del valore dei diritti all’aiuto posseduti da ciascuna azienda. La Domanda Unica può essere presentata entro il 15 maggio di ciascun anno (salvo eventuali proroghe).

Il pagamento degli aiuti da parte di AVEPA avviene generalmente in due fasi:

  • un acconto, a partire dal 16 ottobre e fino al 30 novembre, previa autorizzazione della Commissione europea;
  • un saldo, a partire dal 1° dicembre e fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Qui è possibile scaricare la locandina informativa del progetto.

Ulteriori informazioni sono consultabili sul portale AVEPA al seguente indirizzo:
https://www.avepa.it/ipa

 

PAC 2025 – Ridefiniti gli importi unitari dei vari interventi

PAC 2025

Ridefiniti gli importi unitari dei vari interventi

Con la circolare numero 31912 del 15 aprile 2026 pubblicata il 16 aprile, Agea coordinamento ha fissato i “Saldi definitivi – Pac 2025 – Domande di aiuto per gli interventi dei pagamenti diretti”. Essa segue la circolare 22046 del 12 marzo che aveva permesso il pagamento dei saldi Pac per la campagna 2025 sulla base di importi unitari provvisori ad ettaro e a capo.

Entro il 30 giugno prossimo l’intero importo della Pac campagna 2025 dovrà essere corrisposto agli agricoltori. La circolare ridetermina gli importi unitari con particolare riferimento al settore zootecnico dell’Ecoschema 1 e dei relativi interventi accoppiati”.

Riportiamo quindi gli importi unitati definitivi stabiliti per ciascun intervento.

Agea 31912 15.04.26 a OPR_CAA_Profess._ Circolare saldi 2025

 

Dermatite Nodulare in Sardegna – Nuovi focolai impongono l’aggiornamento delle zone soggette a restrizione

Dermatite Nodulare in Sardegna

Nuovi focolai impongono l’aggiornamento delle zone soggette a restrizione

La situazione sanitaria legata alla Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease) in Sardegna ha subito un’ulteriore evoluzione con conseguente aggiornamento delle misure di controllo. A seguito della conferma di nuovi focolai nei territori di Muravera e Villaputzu, la Regione Sardegna ha provveduto a modificare la perimetrazione delle zone soggette a restrizione.

Questo provvedimento, nato dall’esigenza di contenere tempestivamente la diffusione dell’infezione, comporta una nuova definizione territoriale delle aree di sorveglianza. Nello specifico, è stata istituita una zona di protezione che copre un raggio di 20 km intorno ai focolai confermati e una zona di sorveglianza più ampia, estesa fino a 50 km. Queste restrizioni coinvolgono direttamente tutti gli stabilimenti e i pascoli che detengono bovini, bufalini o bisonti ricadenti all’interno di tali perimetri.

 

Allerta PSA in Piemonte – Nuovo focolaio, scattano controlli e restrizioni

Allerta PSA in Piemonte

Nuovo focolaio, scattano controlli e restrizioni

Nei giorni scorsi è stato segnalato un nuovo focolaio di Peste Suina Africana (PSA) in un allevamento semibrado di Montechiaro d’Acqui, in Piemonte. Il Ministero della Salute ha definito misure di controllo per contenere la diffusione della malattia. L’allevamento, con circa 80 capi, si trova già in Zona di restrizione II, dove era stata accertata la circolazione del virus nel selvatico.

Il sospetto è emerso dopo un aumento anomalo della mortalità tra gli animali; la positività, riscontrata inizialmente su quattro capi deceduti dall’Istituto Zooprofilattico di Torino, è in attesa di conferma definitiva da parte del Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine. L’allevamento fa parte di una filiera corta di suino nero Cavour, che coinvolge altri allevamenti tra Alessandria e Cuneo, già sottoposti a controlli epidemiologici.

Il 17 aprile l’Unità Centrale di Crisi ha deciso di considerare il focolaio come confermato, avviando immediatamente l’abbattimento dei capi infetti. Sono state inoltre istituite zone di protezione e sorveglianza, disposto il blocco delle movimentazioni, avviate attività di tracciamento e approfondimenti epidemiologici sugli allevamenti collegati, con attenzione anche ai movimenti di mezzi e persone.

Parallelamente sono state attivate misure di sorveglianza nel selvatico, con battute di ricerca attiva nell’area del focolaio. È stata infine annunciata la proposta di istituire una Zona di restrizione III, che sarà presentata la prossima settimana al Comitato permanente competente.

 

Piano Nazionale di Ripristino della Natura – Il Masaf assicura che non ci saranno oneri per gli agricoltori

Piano Nazionale di Ripristino della Natura

Il Masaf assicura che non ci saranno oneri per gli agricoltori

Lo scorso 16 aprile si è svolta una riunione della Direzione III “Agricoltura e sostenibilità ambientale” del MASAF, sul Piano di Ripristino della Natura. Come noto, la Commissione Ue ha previsto che ciascuno Stato membro trasmetta entro il primo settembre 2026 un Piano Nazionale (PNR) con le misure di ripristino per gli ecosistemi agricoli. Il Ministero ha informato di una prima bozza redatta del piano in collaborazione con il MASE.

Il PNR è uno strumento operativo fondamentale per l’Italia per attuare il Regolamento UE 2024/1191 sul ripristino della natura. Questo regolamento mira a garantire il recupero a lungo termine della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Confagricoltura ha ricordato i tre aspetti che il Piano dovrebbe comprendere:

  • garantire la partecipazione delle rappresentanze imprenditoriali ai processi di monitoraggio e coordinamento;
  • tutelare la superficie agricola produttiva e le filiere strategiche, come la pioppicoltura, e non compromettere le aziende agricole che hanno garantito in questi anni un presidio costante del territorio e una manutenzione degli alvei fluviali;
  • prevedere compensazioni economiche e i ristori per gli interventi che andranno a compromettere le attività produttive.

Riguardo al capitolo “Ripristino ecosistemi agricoli”, il ministero ha rassicurato che non ci saranno oneri per gli agricoltori. Le misure saranno quelle già previste dalle condizionalità PAC. Inoltre, verrà avviata una consultazione su una prima bozza del PNR a partire dal 22 aprile 2026.

NGT/TEA: vicini al traguardo Il Consiglio UE adotta il regolamento e a maggio il voto finale del Parlamento

NGT/TEA: vicini al traguardo

Il Consiglio UE adotta il regolamento e a maggio il voto finale del Parlamento

Lo scorso 21 aprile il Consiglio europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sulle tecniche genomiche (NGT/TEA). Si tratta del passaggio conclusivo sul lato degli Stati membri, dopo l’accordo di trilogo raggiunto il 3 dicembre 2025.

La decisione ha visto il sostegno di 18 Stati membri, tra cui l’Italia, mentre Austria, Croazia, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia si sono opposti.

Le NGT sono emerse nell’ultimo decennio come risultato dei progressi della biotecnologia. Queste nuove tecnologie non esistevano nel 2001, quando è stata adottata la legislazione dell’UE sugli OGM. Ecco perché le piante ottenute attraverso gli NGT sono attualmente soggette alle stesse regole degli OGM.

Le nuove tecniche genomiche sono strumenti biotecnologici recenti — il più noto è CRISPR-Cas9 — che permettono di modificare il DNA di una pianta in modo preciso e mirato, senza inserire materiale genetico proveniente da specie estranee (come invece avviene con i classici OGM transgenici).

In pratica, si “edita” il genoma della pianta per ottenere caratteristiche desiderate — come resistenza alla siccità, alle inondazioni o ai parassiti, o riduzione del bisogno di pesticidi — accelerando ciò che potrebbe avvenire naturalmente attraverso la selezione tradizionale o spontaneamente in natura, ma in tempi molto più rapidi.

Le categorie di NGT previste dal regolamento (confermato quanto già concordato in trilogo):

  • Categoria 1 (NGT-1):

Piante considerate equivalenti alle varietà convenzionali. Le autorità nazionali verificheranno il loro stato, ma la loro prole non richiederà ulteriori controlli.
Le piante e i prodotti NGT-1 non saranno etichettati, ad eccezione dei semi e di altro materiale riproduttivo, consentendo agli operatori di mantenere catene di approvvigionamento prive di NGT, se lo si desidera.
Alcuni tratti, tra cui la tolleranza agli erbicidi e la produzione di sostanze insetticide note, sono esclusi da questa categoria.

  • Categoria 2 (NGT-2):

Piante con modifiche genetiche più complesse. Questi rimangono soggetti alla legislazione UE vigente sugli OGM, tra cui l’autorizzazione, la tracciabilità e l’etichettatura obbligatoria. Gli Stati membri possono scegliere di non coltivare piante NGT-2 e possono introdurre misure di coesistenza per prevenire la presenza involontaria in altri prodotti.

  • Divieto di utilizzo nell’agricoltura biologica per entrambe le categorie

Le norme sulla proprietà intellettuale – Mentre le norme sui brevetti rimangono regolate dalla direttiva UE sulle biotecnologie, il regolamento introduce nuove misure di trasparenza. Gli sviluppatori di impianti NGT-1 devono fornire informazioni sui brevetti pertinenti in un database pubblico e possono indicare volontariamente le intenzioni di licenza in condizioni eque.

Sarà istituito un gruppo di esperti per valutare l’impatto dei brevetti sugli impianti NGT. Entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione pubblicherà uno studio sugli effetti dei brevetti sull’innovazione, sulla disponibilità di sementi e sulla competitività del settore e proporrà azioni di follow-up, se necessario.

Prossimi passi – L’accordo approvato dal Consiglio deve ora passare al Parlamento europeo, dove il voto finale è atteso per la settimana del 18 maggio 2026. Se anche Strasburgo darà il via libera, il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.

La maggior parte delle disposizioni si applicherà dopo un periodo di transizione di 24 mesi: il nuovo quadro dovrebbe essere applicato a metà del 2028.

Prodotti fitosanitari – Aggiornamento autorizzazioni usi di emergenza

Prodotti fitosanitari

Aggiornamento autorizzazioni usi di emergenza

 

Il Ministero della Salute ha pubblicato alcune autorizzazioni di emergenza, relative a prodotti fitosanitari che potranno essere utilizzati nel primo e in parte del secondo quadrimestre del 2026 (febbraio-maggio e giugno-agosto 2026), come previsto dall’art. 53 del Reg. (CE) 1107/2009.

Nella tabella seguente si riportano le informazioni principali, in allegato i decreti autorizzativi con le relative etichette.

 

Sostanza attiva

Agrofarmaco

Coltura

Avversità

Periodo di estensione

Aspergillusflavus MUCL54911

AF-X1 2026

mais

aflatossine del mais (uso mangimistico)

dal 04/03/2026 al 01/07/2026

Baculovirus contro Adoxophyesorana isolato GV-0021

CAPEX PLUS-ER3

colture pomacee

Capua

(farfalla)

dal 20/02/2026 al 19/06/2026

Betabaculovirusphoperculellae isolato GV-0019

TUTAVIR ER5

pomodoro, peperone e melanzana (in serra)

Tuta absoluta (lepidottero)

dal 04/02/2026 al 03/06/2026

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ceppo ABTS-351

FORAY 76B AVIO 8

boschi di latifoglie

larve di lepidotteri

 

dal 04/03/2026 al 01/07/2026

Carfentrazone etile

SPOTLIGHT PLUS

pre-semina o pre-trapianto di mais, soia, sorgo girasole, orticole

dicotiledoni

dal 25/02/2026 al 24/06/2026

Cyantraniliprole

VERIMARK

pomodoro in pieno campo

Agriotes spp.

dal 25/02/2026 al 24/06/2026

Clomazone e pendimetalin

STALLION

IT SYN TEC

sorgo

infestanti graminacee e dicotiledoni

dal 09/03/2026 al 06/07/2026

Cloropicrina

TRIPICRIN 2026 I

basilico

parassiti del terreno

dal 20/03/2026 al 17/07/2026

Dimethenamid-p

SPECTRUM

sorgo e girasole

infestanti graminacee e dicotiledoni

dal 04/03/2026 al 01/07/2026

Dimethenamid-p e quinmerac

TANARIS BEET 2026

coltura barbabietola da zucchero

infestanti

dal 25/02/2026 al 24/06/2026

Dimethenamid-p e terbutilazina

AKRIS

sorgo

infestanti graminacee e dicotiledoni

dal 4/03/2026 al 1/07/2026

Dimpropyridaz

EFFICON ORANGE

arancio e mandarino

Cocciniglia Rossa Forte degli Agrumi

dal 15/04/2026 al 12/08/2026

Florpirauxifen-benzyl, nicosulfuron e thifensulfuron metile

LORTAMA 26

mais da granella e da foraggio

infestanti graminacee e dicotiledoni

dal 09/02/2026 all’08/06/2026

Fluxapyroxad

SYSTIVA

soia (concia delle sementi)

cancro dello stelo della soia

dal 09/02/2026 all’08/06/2026

Pethoxamide

MOJANG 600

girasole e sorgo

infestanti graminacee e dicotiledoni

dal 09/03/2026 al 06/07/2026

Pyriproxyfen

JUVINAL

GOLD

kiwi

cocciniglia bianca

dal 20/03/2026

al 17/07/2026

Polisolfuro di calcio

Polisolfuro di calcio polisenio

melo

ticchiolatura 

dal 28/02/ 2026 al 27/06/2026

mandorlo

bolla, oidio e monilia

dal 04/02/2026 al 03/06/2026

Rame ossicloruro

CUPRORAM 35 WG NC

frumento e orzo

Septoria (fungo)

dal 20/03/2026

al 17/07/2026

Rame metallo da poltiglia bordolese

POLTIGLIA 20 WG GREEN

frumento e orzo

Septoria (fungo)

dal 20.03.2026 al 17.07.2026

Rame metallo da poltiglia bordolese

POLTIGLIA DISPERSS

frumento e orzo

Septoria (fungo)

dal 20/03/2026 al 17/07/2026

Sulfoxaflor

CLOSER

melo

afidi

dal 12/03/2026 al 09/07/2026

ciliegio, pesco, nettarino, albicocco e susino

afidi

dal 12/03/2026 al 09/07/2026

cucurbitacee (in pieno campo)

afidi

dal 01/04/2026

al 29/07/2026;

agrumi

afidi

dal 12/03/2026 al 09/07/2026

cocciniglie

dal 01/05/2026 al 28/08/2026

vite da vino e da tavola 

cocciniglie

dal 01/05/2026 al 28/08/2026

(Z,Z)-3,13-Octadecadienil acetato e (E,Z)-3,13-Octadecadienil acetato

ISOMATE P 2026 PLUS

melo e pero

Sesia del melo

dal 20/02/2026 al 19/06/2026

(Z) -11 – Hexadecenal + (Z) -13 – Octadecenal 

CRYPTOTEC 2026

vite da vino, da tavola e melograno

Tignola rigata

dal 04/03/2026 al 01/07/2026

 

Ricordano le finestre in cui inviare le prossime richieste per l’uso in situazioni di emergenza fitosanitaria, secondo quanto previsto dalle procedure del Ministero della Salute. Chi fosse interessato a proporre dei prodotti può chiedere informazioni all’ufficio tecnico si Confagricoltura Veneto.

 

Invio delle richieste

Periodo di impiego

1-31 gennaio 2026

Secondo quadrimestre 2026

(giugno – settembre)

1-31 maggio 2026

Terzo quadrimestre 2026

(ottobre – gennaio)

1-30 settembre 2026

Primo quadrimestre 2027

(febbraio – maggio)

 

Pac 2026 -Sementi certificate per aiuti accoppiati

Pac 2026 -Sementi certificate per aiuti accoppiati

Vanno conservati cartellini e fatture delle sementi utilizzate

 

Ricordiamo che per la richiesta degli aiuti accoppiati per determinate coltivazioni ammesse si deve utilizzare semente certificata, rispettando le quantità minime previste (vedi tabella che segue).

Al fine di dimostrare il rispetto della norma l’agricoltore è tenuto a conservare e a mettere a disposizione degli Organismi pagatori gli elementi richiesti dai medesimi per la verifica delle condizioni di ammissibilità al sostegno accoppiato, come fatture e cartellini relativi al materiale di propagazione e alle sementi certificate utilizzati per il trapianto e la semina.

Riportiamo la tabella con i quantitativi minimi (Decreto Direttoriale Masaf del 22 maggio 2024) di semente certificata.