CANI DA GUARDIANIA. AL VIA IL BANDO REGIONALE PER LA DIFESA DELLE GREGGI DAGLI ATTACCHI DEI LUPI

CANI DA GUARDIANIA. AL VIA IL BANDO REGIONALE PER LA DIFESA DELLE GREGGI DAGLI ATTACCHI DEI LUPI

La Giunta regionale del Veneto, con  Deleiberazione n. 687 del 7 luglio 2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR n. 97 del 21 luglio 2026), ha approvato il “Bando per misure complementari di sostegno alla difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi”, rivolto agli allevatori di ovicaprini che utilizzano cani da guardiania per proteggere le proprie greggi dalla predazione dei grandi carnivori.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 50/1993 e dell’art. 3 della L.R. 6/2013, stanzia complessivamente 55.000 euro a valere sul capitolo 75058 del Bilancio di previsione 2026-2028.

Finalità e spese ammissibili

Il contributo, erogato in forma “una tantum”, è destinato a sostenere i costi di gestione dei cani da guardiania, che si affiancano alle recinzioni elettrificate come strumento di prevenzione più efficace nelle aree di presenza stabile del lupo. Sono ammissibili le spese per:

  • mantenimento (alimentazione);
  • spese veterinarie, comprese vaccinazioni e sterilizzazione;
  • valutazione comportamentale;
  • stipula di copertura assicurativa per responsabilità civile e danni a terzi.

Importi del contributo

Il contributo è calcolato in base al numero di cani da guardiania regolarmente iscritti all’anagrafe canina a nome del beneficiario. L’importo per singolo cane non potrà superare 320 euro, mentre il massimo concedibile per ciascun beneficiario è di 1.500 euro, nel rispetto del regime “de minimis” agricolo (Reg. UE 1408/2013, come modificato dal Reg. UE 2024/3118). Qualora le domande ricevute risultino inferiori rispetto alle risorse disponibili, il contributo sarà riconosciuto nella misura massima di 320 euro per cane, sempre entro il tetto di 1.500 euro per beneficiario.

Chi può accedere al contributo

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) operanti nel settore zootecnico che, alla data di presentazione della domanda:

  • sono titolari di allevamenti di ovini e/o caprini con codice aziendale in Veneto;
  • hanno una consistenza non inferiore a 20 capi ovicaprini iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN);
  • possiedono il codice identificativo dell’allevamento rilasciato dall’ASL competente;
  • dispongono di almeno 2 cani da guardiania, di età non inferiore a 3 mesi, appartenenti alle razze ammesse (elencate nel bando: tra le altre, Maremmano-abruzzese, Pastore bergamasco, Pastore della Sila, Kangal turco, Kuvasz ungherese, Mastino dei Pirenei, oltre ad altre razze/incroci verificati idonei in istruttoria) e verificati come idonei dalla Regione.

I cani per cui è richiesto il contributo devono essere mantenuti per almeno un anno dalla domanda; in caso di decesso, vanno sostituiti con un soggetto di razza ammessa.

Come e quando presentare la domanda

La domanda, redatta sui moduli predisposti dalla Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria (scaricabili su www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/grandi-carnivori ), va inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo direzioneforeste@pec.regione.veneto.it, con oggetto “BANDO CANI DA GUARDIANIA 2026: TRASMISSIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO [NOME e COGNOME del richiedente]”, corredata di copia del documento d’identità del sottoscrittore.

Il termine perentorio è di 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul BUR (21 luglio 2026): le domande dovranno pertanto pervenire entro il 20 agosto 2026, pena l’irricevibilità.

Alla domanda (modulo 1/A) vanno allegati, tra gli altri: documento d’identità del legale rappresentante; relazione con la documentazione a supporto dei requisiti soggettivi; dichiarazione sostitutiva con l’elenco dei cani da guardiania (microchip, razza, data di nascita/registrazione – modulo 2/A); dichiarazione sul rapporto cani/capi allevati (modulo 3/A); scheda anagrafica e scheda di posizione fiscale (moduli 4/A e 5/A); dichiarazione ai fini della L.R. 16/2018 (modulo 6/A).

Graduatorie ed erogazione

Le domande ricevibili e ammissibili saranno valutate dagli uffici regionali, che formeranno una graduatoria in base al numero di cani da guardiania posseduti da ciascun richiedente. Le risorse disponibili saranno ripartite proporzionalmente tra i beneficiari ammessi, ed i contributi liquidati in base alla disponibilità di cassa sul capitolo di bilancio.

 

Interventi di prevenzione. Danni da fauna selvatica in agricoltura e acquacoltura

Interventi di prevenzione. Danni da fauna selvatica in agricoltura e acquacoltura

Ricordiamo che con  DGR n. 435 del 28 maggio 2026, la Regione ha stanziato i contributi per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole l’acquacoltura, oltre a indennizzi forfettari per le imprese di pescicoltura estensiva.

Le risorse complessive sono le seguenti:

  • € 115.000,00 per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata e nei territori preclusi all’attività venatoria (Allegato A).
  • € 60.000,00 per indennizzi forfettari all’acquacoltura (imprese di pescicoltura estensiva), con un massimo di € 10.000,00 per azienda (Misura 1 – Allegato B).
  • € 20.000,00 per interventi di prevenzione dei danni da fauna ittiofaga all’acquacoltura su tutto il territorio regionale (Misura 2 – Allegato B).

Gli interventi ammissibili

Prevenzione Produzioni Agricole

  • Protezioni fisiche: recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica, shelter in materiale plastico, reti anti-uccello.
  • Protezione elettrica: sistemi a bassa intensità.
  • Protezione acustica: strumenti ad emissione di onde sonore, suoni o ultrasuoni, apparecchi radio.
  • Protezioni visive: sagome di predatori (anche tridimensionali o gonfiabili), nastri olografici, palloni “predator”, ecc.

Prevenzione Acquacoltura

  • Sistemi di protezione: reti anti-uccello, dissuasori, ecc., da installare almeno a carico delle vasche o peschiere esterne di pertinenza dell’azienda.

Per gli interventi di prevenzione, i limiti di spesa per azienda sono i seguenti:

  • Spesa massima ammissibile: € 5.000,00
  • Spesa minima ammissibile: € 200,00
  • Intensità dell’aiuto: 100% della spesa ammissibile.

Le misure Interventi di prevenzione agricoltura e acquacoltura devono essere presentate entro il  26 settembre 2026.

Danni da fauna selvatica nelle aree a gestione programmata della caccia

Danni da fauna selvatica nelle aree a gestione programmata della caccia

La Regione stanzia 435.000 euro per il 2026

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 690 del 7 luglio 2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 21 luglio 2026, la Regione ha stanziato 435.000,00 euro per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata della caccia.

La materia è disciplinata dall’art. 28 della L.R. n. 50/1993 e dalla Convenzione tra Regione del Veneto e AVEPA approvata con DGR n. 945/2020, che affida all’Agenzia l’istruttoria, la concessione e la liquidazione dei contributi. La Convenzione prevede tre linee di intervento distinte:

  • il bando annuale per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole;
  • il bando annuale per l’indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all’acquacoltura;
  • lo stanziamento per l’indennizzo dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata della caccia, relativo alle istanze del secondo semestre dell’anno precedente e del primo semestre dell’anno in corso.

Le prime due linee erano già state finanziate con la DGR n. 435 del 28 maggio 2026 (bando “Prevenzione” e bando “Acquacoltura”). La DGR n. 690/2026 dà ora attuazione alla terza linea.

Cosa prevede la delibera

  • Stanziamento di 435.000,00 euro sul capitolo n. 75044 del bilancio regionale 2026-2028, per l’annualità 2026.
  • Le risorse finanziano le istanze di indennizzo per i danni verificatisi tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026 (secondo semestre 2025 e primo semestre 2026).
  • Le aliquote massime di indennizzo restano: 90% fino a 2.500 euro di danno e 60% per la quota eccedente, con un tetto massimo di 50.000 euro per beneficiario, nel rispetto del regime “de minimis agricolo” (Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i.).
  • Restano confermati i criteri di ammissibilità e quantificazione dei danni previsti dall’Allegato C alla DGR n. 750/2022, validi anche per i danni nei territori preclusi all’attività venatoria ai sensi della L.R. n. 6/2013.
  • Allo stanziamento si sommeranno eventuali risorse residue di annualità precedenti non ancora utilizzate da AVEPA, nonché ulteriori disponibilità che si rendessero possibili nel corso dell’esercizio 2026 a seguito di variazioni di bilancio.

Cosa significa per le aziende

La gestione delle istanze e la liquidazione dei contributi restano in capo ad AVEPA, che determinerà gli importi spettanti a ciascun beneficiario applicando le aliquote sopra indicate agli importi di danno riconosciuti ammissibili, con possibile riduzione proporzionale qualora le richieste complessive superassero lo stanziamento disponibile.

Le imprese che hanno presentato istanza per danni da fauna selvatica riferiti al periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026, nelle aree a gestione programmata della caccia, potranno quindi attendersi la liquidazione da parte di AVEPA secondo questi criteri.

REGISTRO TELEMATICO DELL’OLIO D’OLIVA: NUOVE REGOLE

REGISTRO TELEMATICO DELL’OLIO D’OLIVA

Nuove regole per olive e oli biologici o in conversione

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha diffuso una Circolare gestione olive biologiche e in conversione.pdf rivolta a tutti gli operatori del settore olivicolo-oleario, con indicazioni importanti sulla corretta gestione delle registrazioni relative a olive e oli qualificati come biologici o in conversione nel registro telematico dell’olio d’oliva.

Il punto centrale della circolare

Il Ministero richiama l’attenzione sulla necessità di garantire piena coerenza tra:

  • le registrazioni di carico delle olive biologiche o in conversione, e
  • le successive operazioni di produzione dell’olio.

Eventuali incongruenze tra questi due momenti della filiera non sono considerate un semplice errore formale: costituiscono un’errata tenuta del registro, con conseguente possibilità di applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Controlli informatici automatici dal 1° agosto 2026

La novità più rilevante riguarda i tempi di adeguamento. A partire dal 1° agosto 2026 saranno attivati controlli informatici automatici sul sistema del registro telematico, che impediranno la registrazione di operazioni non coerenti con le giacenze effettivamente presenti a sistema.

In pratica, da quella data non sarà più possibile “correggere in corsa” eventuali disallineamenti: il sistema stesso bloccherà le operazioni che non trovano corrispondenza con le giacenze registrate.

Cosa fare da subito

Per evitare blocchi operativi e possibili sanzioni, è consigliabile:

  1. Verificare le procedure di registrazione attualmente in uso in azienda, con particolare attenzione a olive e oli biologici o in conversione.
  2. Controllare la coerenza tra i carichi registrati e le produzioni di olio effettivamente dichiarate.
  3. Prendere visione della circolare integrale, che riporta anche i codici di movimentazione da utilizzare per le produzioni in conto proprio e in conto terzi.
  4. Adeguare per tempo le proprie modalità di registrazione, in modo da arrivare pronti alla data di attivazione dei controlli automatici.

Per approfondire

Gli aspetti operativi e tecnici — inclusi i codici di movimentazione specifici — sono illustrati integralmente nella circolare ministeriale, che raccomandiamo di consultare con attenzione prima della scadenza del 1° agosto 2026.

CREDITO D’IMPOSTA PER GASOLIO E BENZINA UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE

CREDITO D’IMPOSTA PER GASOLIO E BENZINA UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE

Decreto attuativo in corso di emanazione

A seguito di vari solleciti effettuati da Confagricoltura nelle sedi opportune, è in corso di emanazione il Decreto attuativo dell’art. 8-ter del D.L. n. 38/2026. Si tratta della norma che riconosce un credito d’imposta destinato alle imprese agricole per attenuare l’incremento dei costi sostenuti per l’approvvigionamento dei carburanti utilizzati nell’attività.

Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta, per gli acquisti di gasolio e benzina effettuati nel periodo 1° marzo – 31 maggio 2026 e ne potranno beneficiare gli imprenditori agricoli individuali, le società semplici, le società agricole di persone e di capitali e le cooperative agricole.

I carburanti per cui si può fruire del credito sono quelli destinati ad alimentare mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento delle serre per la coltivazione di piante orticole.

La gestione dell’intero procedimento sarà affidata ad AGEA, mediante la relativa piattaforma telematica, che provvederà alla raccolta delle domande, alla verifica dei requisiti e al riparto delle risorse, e alla comunicazione dell’importo effettivamente spettante del credito, dopo la chiusura della fase di presentazione delle domande.

L’utilizzo del credito sarà possibile esclusivamente mediante compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

Si ricorda che lo stanziamento complessivo è di 90 milioni di euro; pertanto, qualora le domande eccedano detto importo, il credito sarà ridotto in proporzione. 

Ad oggi, mancano ancora le linee guida operative per stabilire le procedure telematiche da seguire e la documentazione da fornire, e anche il termine entro cui presentare le domande.

Emergenza climatica. Cassa integrazione per gli OTI e per gli OTD

Emergenza climatica. Cassa integrazione per gli OTI e per gli OTD

Le Istruzioni dell’INPS

A seguito delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 107/2026 (c.d. Decreto infrastrutture), in materia di CISOA per eccezionali situazioni climatiche (comprese le straordinarie ondate di calore) l’Inps, con Messaggio numero 2418 del 20-07-2026 ha fornito istruzioni operative per l’attuazione della misura.

L’art. 6, al comma 2, del provvedimento citato riconosce uno speciale trattamento CISOA per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa causate da eccezionali situazioni climatiche (comprese le straordinarie ondate di calore) effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, sia agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.

L’integrazione al reddito – come detto – ricalca lo schema degli anni precedenti:

  • la CISOA è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito ordinario delle 181 giornate lavorative previsto dall’articolo 8 della legge n. 457/1972;
  • le giornate riconosciute non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell’anno;
  • l’integrazione salariale spetta anche nel caso in cui la prestazione lavorativa sia ridotta alla metà dell’orario giornaliero;
  • le integrazioni sono equiparate al lavoro ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola;
  • in corrispondenza delle giornate per le quali è autorizzata la CISOA a riduzione ai sensi della speciale normativa in oggetto, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presentano una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

Con riguardo alle modalità operative, il messaggio precisa che se l’attività lavorativa è ridotta per metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito, nella domanda di prestazione deve essere utilizzata l’apposita causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” (Codice 17).

Se la sospensione dell’attività è relativa all’intera giornata, invece, nella domanda dovrà essere indicata la causale “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 107/2026” (Codice 18).

È possibile presentare un’unica domanda, riferita sia agli OTI che agli OTD se la sospensione o la riduzione riguarda tutti i lavoratori.

Qualora invece i lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale siano in parte a sospensione e in parte a riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali.

Le domande devono essere presentate entro il termine ordinario di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, a decorrere dal 24 luglio 2026. Il messaggio INPS precisa, a tal proposito, che le istanze riferite ad eventi verificatisi tra il 1° e il 23 luglio 2026, potranno essere inviate entro il 22 agosto 2026.

Il trattamento è concesso con provvedimento del Direttore dalla Struttura dell’INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto, in deroga alle regole ordinarie, sul conto corrente del lavoratore (l’IBAN va indicato nella domanda).

Il messaggio in oggetto, inoltre, individua specifiche modalità di esposizione nel flusso Uniemens/PosAgri per la “CISOA eventi atmosferici a riduzione”, al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata per metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito (cfr. paragrafo 2.3).

Vale la pena di sottolineare che, come già avvenuto per il 2025, nel semestre interessato (1° luglio-31 dicembre 2026) possono essere presentate domande di integrazione CISOA per eventi meteorologici avversi (comprese le alte temperature), esclusivamente mediante le causali 17 (riduzione) e 18 (sospensione), sia per gli operai a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato (sono invece esclusi dal campo di applicazione di questa speciale normativa gli impiegati e i quadri, ai quali si applica la normativa ordinaria).

Si sottolinea, inoltre, che il messaggio INPS precisa che i datori di lavoro non sono tenuti a effettuare ulteriori adempimenti, oltre alla presentazione del modello di domanda “SR33” che contiene già gli elementi informativi utili alla liquidazione del trattamento di CISOA.

Per eventuali chiarimenti e per la presentazione della domanda le aziende interessate possono rivolgersi agli uffici delle associazioni provinciali dei Confagricoltura.

 

 

PAC 2026. AGEA lancia il Cronoprogramma Unico

PAC 2026. AGEA lancia il Cronoprogramma Unico

Attenzione alle scadenze

AGEA Coordinamento ha formalizzato il nuovo Cronoprogramma Unico per la gestione e l’erogazione degli aiuti della PAC 2023-2027, valido a partire dalla campagna d’aiuto 2026.

La nuova programmazione risponde alle direttive europee di semplificazione e punta a ottimizzare l’uso dei fondi nazionali. Il piano introduce una maggiore flessibilità per il pagamento degli acconti (vedi articolo specifico) e fissa finestre temporali e scadenze “inderogabili” per lo scambio dei dati tra gli Organismi Pagatori (OP) e il SIAN.

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità operative e delle scadenze da monitorare.

ECO-SCHEMI: REGOLE E FINESTRE DI CONTROLLO

Eco-schema 1 – Livello 1 (Riduzione degli antibiotici)

La verifica dei consumi dei farmaci (espressa in DDD) copre il periodo 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2026.

  • Il 15 novembre ClassyFarm pubblicherà i dati sul cruscotto informativo.
  • Entro il 15 novembre gli OP dovranno trasmettere i dati delle aziende in Domanda Unica in cui il proprietario non coincide con il detentore.
  • Entro il 21 dicembre dovranno essere inseriti a sistema i dati relativi ai subentri aziendali per il ricalcolo dei consumi.

Eco-schema 1 – Livello 2 (SQNBA con Pascolamento)

Il calcolo dei premi si basa sulla consistenza media annua delle UBA certificate SQNBA che praticano il pascolo.

  • Modello SQNBA/Quaderno pascolo: attivo dal 31 luglio su ClassyFarm per tracciare telematicamente i movimenti interni degli animali.
  • Entro il 30 novembre gli OP verificheranno nel Registro del Biologico (SIB) l’iscrizione di chi richiede la deroga specifica per il bio.
  • Entro il 31 dicembre gli Enti di certificazione dovranno rilasciare su ClassyFarm le certificazioni SQNBA e gli esiti dei controlli (utilizzando anche foto geotaggate concordate).
  • Entro il 10 gennaio 2027 gli OP scaricheranno i dati finali sulle UBA effettivamente ammissibili.

Eco-schemi da 2 a 5: Monitoraggio Satellitare (AMS)

I controlli satellitari Area Monitoring System valideranno l’ammissibilità delle superfici. Si evidenzia una novità per l’Eco-schema 2 (Inerbimento): a seguito della VI modifica del Piano Strategico della PAC, la finestra di osservazione a partire dal 2026 viene anticipata e si concentrerà nel periodo 1° settembre – 30 aprile. Per l’Eco-schema 5 (Impollinatori), il monitoraggio resta attivo dal 1° marzo al 30 settembre.

 SOSTEGNI ACCOPPIATI: ZOOTECNIA E SUPERFICI

Comparto Zootecnico (Bovini, Latte e Ovi-caprini)

L’ammissibilità ai premi si matura ufficialmente al 31 dicembre.

  • Gli OP effettueranno un primo scarico massivo dei capi dalla BDN a partire dal 15 dicembre, inviando ad AGEA il primo flusso per il controllo dei “capi doppi” entro fine anno.
  • Carne Bovina (Focus Istruttorie): dall’11 gennaio 2027 gli OP scaricheranno in autonomia i registri dal sistema per avviare le istruttorie. Nota: l’indipendenza di questo flusso potrebbe consentire la liquidazione dei premi per la carne bovina in anticipo rispetto agli altri aiuti zootecnici.
  • Latte e Ovi-caprini: l’allineamento dei dati sui circuiti DOP/IGP e sulle consegne latte avverrà a tappe tra il 31 dicembre e il 1° marzo 2027, data del rilascio dei dati definitivi sulle consegne. L’IZS di Teramo invierà i dati sulle agnelle da rimonta (qualifica L1) in due tranche, a fine dicembre e entro il 31 gennaio 2027.

Comparto Superfici (Contratti di filiera)

Per gli aiuti accoppiati a superficie (Girasole/Colza, Pomodoro da industria, Olio d’Oliva DOP/IGP e Agrumeti specializzati), il mese chiave è settembre: dal 3 al 30 settembre le industrie, le OP e gli Organismi di Controllo dovranno validare e caricare i contratti di coltivazione e filiera sul SIAN. Dal 1° ottobre gli OP preleveranno i dati per l’avvio delle istruttorie.

 TITOLI PAC, RISERVA NAZIONALE E SVILUPPO RURALE

  • Diritti PAC: entro il 31 gennaio AGEA annullerà nel Registro Nazionale i titoli non utilizzati nel biennio precedente da soggetti che non hanno presentato domande. Il portale per i trasferimenti dei titoli a valere sulla campagna aprirà il 15 febbraio.
  • Agricoltore in Attività: gli OP dovranno chiudere le istruttorie sul requisito di attività entro il 30 aprile 2027. Seguirà il ricalcolo massivo di AGEA entro il 5 maggio per lo sblocco dei pagamenti.
  • Riserva Nazionale (DAR) e Giovani: le istruttorie per l’attribuzione dei nuovi titoli si chiuderanno il 31 dicembre. L’assegnazione ufficiale dei titoli da Riserva decorrerà dal 20 gennaio 2027.
  • Agricoltura Biologica (SRA29) – Attenzione agli anticipi: per consentire l’inserimento delle aziende negli elenchi degli anticipi, gli Organismi di Controllo dovranno completare e caricare in BDV i verbali delle visite ispettive annuali tassativamente entro il 31 ottobre 2026. I caricamenti completati tra il 1° novembre e il 31 dicembre faranno slittare il pagamento direttamente alla fase di saldo.
  • Produzione Integrata (SRA01/SQNPI): gli Organismi di Controllo dovranno inserire a sistema gli esiti delle verifiche aziendali entro il termine del 31 ottobre.

 

Crisi idrica: anche l’Adige nella morsa del cuneo salino

Crisi idrica: anche l’Adige nella morsa del cuneo salino
La situazione dei fiumi dal bollettino di ANBI Veneto, le ordinanze della Regione, gli investimenti previsti e le indicazioni per le aziende

 

La siccità che da settimane colpisce il Po si estende ora anche all’Adige. Il Consorzio di bonifica Delta del Po segnala livelli di portata eccezionalmente bassi alla foce del fiume e una risalita del cuneo salino tale da rendere l’acqua non più utilizzabile per l’irrigazione in ampie porzioni del territorio.

Al misuratore di Boara Pisani la portata si attesta intorno ai 50 metri cubi al secondo, ben al di sotto della soglia di 80 metri cubi al secondo sotto la quale la barriera antisale tra Chioggia e Rosolina perde efficacia. Con valori di salinità ampiamente superiori alla soglia di tolleranza per l’irrigazione, il Consorzio ha sospeso tutte le derivazioni e chiuso le prese irrigue che alimentano direttamente dal fiume i territori di Rosolina e di Sant’Anna di Chioggia, aree a forte vocazione orticola per le quali la disponibilità della risorsa è un’esigenza vitale e immediata.

Anche sul Po la situazione resta critica: al misuratore di Pontelagoscuro la portata è stabilmente sotto i 300 metri cubi al secondo, lontana dai 450 metri cubi al secondo necessari al funzionamento delle barriere antisale sul Po di Donzella e sul Po di Tolle. Il cuneo salino risulta risalito per oltre 20 chilometri nell’entroterra e diverse derivazioni irrigue restano chiuse da giorni.

La situazione sugli altri bacini

Il quadro complessivo, ricostruito anche attraverso i bollettini diffusi da Anbi Veneto (IN AGGIORNAMENTO: CRISI IDRICA, NOTIZIE DAI CONSORZI DI BONIFICA DEL VENETO – Anbi Veneto) e dai singoli Consorzi di bonifica, evidenzia criticità diffuse su tutto il territorio regionale:

  • Livenza: deficit di portata pari al 55%.
  • Sile: situazione delicata, con attenzione particolare all’impianto di desalinizzazione di Torre Caligo, infrastruttura strategica per l’approvvigionamento idrico del territorio di Jesolo.
  • Brenta: le piogge della scorsa settimana hanno attenuato solo temporaneamente il caldo, senza modificare in modo significativo le portate del fiume; risorgive, falde e pozzi restano in sofferenza. Il Consorzio Brenta valuta l’estensione delle turnazioni irrigue straordinarie, in particolare per l’area del torrente Tesina a Sandrigo (VI), e richiama le aziende al rispetto rigoroso dei turni assegnati.
  • Piave: il Consorzio ribadisce l’obbligo di rispettare i turni di irrigazione assegnati; l’irrigazione fuori turno comporta la sospensione immediata del servizio e sanzioni che, in ragione dello stato di emergenza regionale, possono arrivare fino a 500 euro.
  • Adige Po: il Consorzio ha incontrato il Commissario straordinario nazionale alla siccità per sollecitare interventi infrastrutturali, tra cui la traversa mobile sul fiume Adige in località Bova (Badia Polesine) e tre progetti di efficientamento irriguo a servizio del territorio di Porto Tolle, per un valore complessivo di 18 milioni di euro.

Le decisioni della Regione

Nel corso dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è stato deciso il passaggio dal livello di severità idrica bassa a quello media, con un ulteriore rafforzamento del monitoraggio e delle prescrizioni per tutti gli utilizzatori. Le valutazioni tecniche condivise indicano come indispensabile mantenere sull’Adige una portata non inferiore a 140 metri cubi al secondo a Ponte San Lorenzo e garantire almeno 80 metri cubi al secondo a Boara Pisani, condizioni necessarie per contenere l’avanzata del cuneo salino e assicurare il funzionamento degli impianti di desalinizzazione.

Va ricordato che la Regione ha dichiarato lo stato di emergenza regionale con l’Ordinanza del Presidente n. 72, e ha attivato una task force tecnico-scientifica, coordinata dall’assessore all’Ambiente Elisa Venturini, con la partecipazione di Anbi Veneto, Viveracqua, strutture regionali e mondo accademico, per definire le azioni di breve e medio periodo a tutela dell’approvvigionamento idropotabile irriguo

Gli investimenti strutturali

Accanto alle misure emergenziali, la Regione porta avanti un piano di investimenti strutturali per rendere il sistema idrico veneto più resiliente. La barriera anti-cuneo salino sull’Adige, che ha un costo di 42 milioni di euro, risulta già interamente finanziata: l’opera sarà messa a gara nel 2027, con apertura del cantiere prevista lo stesso anno e conclusione dei lavori nel 2029. La Regione ha inoltre predisposto un pacchetto di progetti per oltre 400 milioni di euro destinati a difesa del suolo, sicurezza idraulica e resilienza climatica del territorio.

Indicazioni per le aziende associate

  • Rispettare rigorosamente le turnazioni irrigue disposte dal proprio Consorzio di bonifica: la violazione, in regime di stato di emergenza, espone a sanzioni pecuniarie oltre che alla sospensione del servizio.
  • Consultare periodicamente il sito e i canali del proprio Consorzio di bonifica per le mappe aggiornate delle aree interessate da limitazioni, incluse le eventuali “zone rosse” prive di alimentazione anche di soccorso.
  • Segnalare tempestivamente ai nostri uffici tecnici eventuali danni o mancate rese riconducibili alla crisi idrica, utili anche in vista di richieste di stato di calamità o di misure di sostegno.
  • Per le aziende dei territori del Delta del Po e delle zone costiere, valutare con i tecnici di zona le colture più sensibili alla salinità residua nei terreni irrigati con acque prossime al limite di tolleranza.

Pinot Grigio DOC “Delle Venezie”. Proposta di riduzione della resa e attivazione dello stoccaggio

Pinot Grigio DOC “Delle Venezie”. Proposta di riduzione della resa e attivazione dello stoccaggio

Il Consorzio di tutela vini DOC delle Venezie ha presentato alla Regione del Veneto un’istanza, ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 4, della legge n. 238/2016, per contenere la resa massima di uva e vino rivendicabile a Pinot Grigio DOC “Delle Venezie” e per attivare, sulla produzione eccedente, la misura dello stoccaggio. La richiesta – protocollata in Regione il 10 luglio 2026 – riguarda esclusivamente la campagna vendemmiale 2026/2027 ed è stata resa nota con avviso pubblicato dalla Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario della Giunta regionale.

Riduzione della resa massima – La proposta prevede di rideterminare la resa massima per ettaro fissata dal disciplinare di produzione, portandola da 18 a 16 tonnellate per ettaro. I quantitativi eccedenti questa nuova soglia dovranno essere calcolati sulla quota così ridefinita, e lo stesso criterio si applica anche alla scelta vendemmiale e alle riclassificazioni verso il Pinot Grigio “Delle Venezie” di partite già rivendicate con altre denominazioni del medesimo territorio, incluse quelle destinate al taglio con Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Asolo Prosecco e Prosecco DOC (con resa massima a 16 t/ha e resa uva/vino al 70%).

Lo stoccaggio della produzione eccedente – La seconda misura riguarda l’attivazione dello stoccaggio – su uve, mosti e vini – della quota di prodotto proveniente dai vigneti idonei alla rivendicazione Pinot Grigio DOC “Delle Venezie” della vendemmia 2026, con l’obiettivo dichiarato di riequilibrare il mercato della denominazione. Il criterio è differenziato in base all’anzianità del vigneto:

Fascia vigneto

Quota conferibile a DOC

Tetto massimo (uva eccedente destinata a stoccaggio)

Vigneti dal 3° anno (a regime)

13 t/ha (91 hl/ha)

fino a 16 t/ha (112 hl/ha) — max 3 t/ha eccedenti

Vigneti al 2° anno – Veneto e FVG

7,8 t/ha (54,6 hl/ha)

fino a 9,6 t/ha — max 1,8 t/ha eccedenti

Vigneti al 2° anno – Prov. Aut. Trento

6,5 t/ha (45,5 hl/ha)

fino a 8 t/ha — max 1,5 t/ha eccedenti

La misura si applica, negli stessi limiti, anche alla produzione di Pinot Grigio proveniente dagli esuberi (fino al 20% della resa massima) delle altre denominazioni coesistenti sullo stesso territorio.

Le condizioni principali

  • Sono escluse dallo stoccaggio le produzioni Pinot Grigio DOC “Delle Venezie” ottenute con metodo di coltivazione biologico.
  • Le produzioni certificate SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) devono essere tracciate nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, per un’eventuale gestione differenziata in fase di sblocco.
  • Lo stoccaggio si concluderà entro il 31 dicembre 2027, salvo eventuale proroga. Lo svincolo, totale o parziale, non potrà comunque iniziare prima del 1° gennaio 2027, salvo casi eccezionali valutati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela.
  • Durante il periodo di stoccaggio, i detentori del prodotto potranno comunque riclassificarlo autonomamente a vino generico (con o senza IG) o a DO per le denominazioni coesistenti, nel rispetto dei rispettivi disciplinari.
  • Le richieste di sblocco o di ulteriore riclassificazione dei volumi stoccati dovranno essere presentate dal Consorzio di tutela alle Amministrazioni competenti.

Adempimenti – Le disposizioni dovranno essere osservate nella dichiarazione di vendemmia (art. 37, L. 238/2016) e nel registro telematico di cantina, con riferimento sia alla scelta vendemmiale (art. 38, comma 1) sia alle riclassificazioni di volumi già rivendicati con altre denominazioni del territorio (art. 38, comma 2).

Carburante agricolo agevolato: richiesta l’assegnazione supplementare per emergenza irrigua

Carburante agricolo agevolato: richiesta l’assegnazione supplementare per emergenza irrigua

Lo scorso 14 luglio è stata presentata formalmente alle autorità regionali e ai vertici di AVEPA una richiesta congiunta da parte delle principali associazioni di categoria del settore agricolo del Veneto – Confagricoltura, Coldiretti e CIA. La nota sollecita l’avvio immediato dell’iter amministrativo per l’assegnazione supplementare di gasolio agricolo agevolato su tutto il territorio regionale.

L’istanza si è resa necessaria a causa dell’andamento climatico stagionale, caratterizzato da temperature elevate e scarse precipitazioni, che hanno determinato un forte aumento dell’evapotraspirazione del terreno. Di conseguenza, i normali turni irrigui risultano insufficienti per il fabbisogno delle colture, in particolare per il mais e i secondi raccolti, rendendo indispensabili interventi straordinari di soccorso.

I richiedenti evidenziano che la necessità di carburante aggiuntivo prescinde dallo stato dei bacini idrici regionali, in quanto una quota significativa di aziende agricole provvede all’approvvigionamento idrico tramite pozzi aziendali. Viene pertanto richiesto il rapido completamento delle verifiche tecniche previste dalla normativa vigente per autorizzare la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate.