ALLARME GRANO DURO. SI PRODUCE IN PERDITA E CROLLA IL TASSO DI AUTOAPPROVVIGIONAMENTO

ALLARME GRANO DURO

SI PRODUCE IN PERDITA E CROLLA IL TASSO DI AUTOAPPROVVIGIONAMENTO

 

Sul grano duro i numeri sono preoccupanti. Le quotazioni della CUN per il frumento duro di qualità superiore sono oggi inferiori a 300 euro per tonnellata: al di sotto dei costi medi di produzione. Allarme da Palazzo della Valle: chi raccoglie grano duro quest’estate lo fa in perdita.

Il Centro Studi di Confagricoltura evidenzia un dato ancora più preoccupante, che va oltre la crisi congiunturale. Dal 2012 al 2025, le superfici coltivate a grano duro in Italia si sono ridotte del 10%. Il tasso di autoapprovvigionamento è sceso dal 78% al 56,5%. Oggi, per raggiungere l’autosufficienza mancherebbero oltre 880mila ettari.

L’Italia dipende dall’estero per quasi la metà del grano duro che trasforma in pasta e questa dipendenza cresce ogni anno, con margini in contrazione per i cerealicoltori, o addirittura in perdita.

Basandoci sulle stime a disposizione, a livello mondiale è previsto, per il 2026, un aumento dell’offerta di grano duro. Di conseguenza, le scorte globali cresceranno. Tuttavia, auspichiamo che la qualità della materia prima nazionale porti a un incremento delle quotazioni con una valorizzazione della pasta sui mercati italiani ed esteri.

La Confederazione non intende incentivare polemiche sullo strumento di rilevazione dei prezzi (la CUN), quanto piuttosto promuovere una strategia di filiera che inverta la tendenza strutturale alla riduzione delle superfici coltivate e riporti il tasso di autoapprovvigionamento sopra una soglia di sicurezza, garantendo un reddito ai nostri agricoltori.

Il 15 luglio, durante l’Assemblea estiva dell’associazione, Confagricoltura porterà questi dati e alcune proposte al ministro Lollobrigida. L’obiettivo è sedare lamentele sterili e puntare a risposte concrete che convergano su una visione di lungo periodo per la filiera del grano duro italiano.

Tavolo Masaf settore Lattiero-caseario. L’accordo sul prezzo del semestre e gli impegni per il settore

Tavolo Masaf settore Lattiero-caseario. L’accordo sul prezzo del semestre e gli impegni per il settore

Ritorniamo sull’accordo del 24 giugno 2026, raggiunto presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) tra i vertici delle organizzazioni agricole, cooperative e industriali della filiera del latte bovino, per fornire ulteriori dettagli.

Le misure di sistema già programmate dal Masaf

Nella prima parte del tavolo l’amministrazione ha illustrato le iniziative già poste in essere e le azioni complementari programmate a sostegno del comparto:

  • il rafforzamento delle iniziative sul fronte internazionale per promuovere l’export dei prodotti lattiero-caseari nazionali verso i Paesi terzi;
  • un maggiore impegno nella programmazione delle azioni promozionali del progetto “Latte nelle scuole” in vista della campagna scolastica 2026-2027;
  • la previsione, per i prossimi due anni, di nuovi bandi a favore delle fasce indigenti, con incremento delle risorse disponibili e della quota di prodotti DOP e IGP, che coinvolgeranno anche i prodotti lattiero-caseari;
  • l’avvio, già nel corso dell’estate, di azioni di comunicazione e promozione dei consumi di prodotti lattiero-caseari sui principali canali televisivi e social.

La posizione di Confagricoltura

Confagricoltura, rappresentata al tavolo dal membro di Giunta Alberto Statti, ha sottolineato come l’export sia stato negli ultimi due anni un fattore trainante per il settore, generando utili consistenti per la fase industriale, come già evidenziato nel corso dell’assemblea di Assolatte. È stata posta con forza l’attenzione sulle difficoltà dei produttori, alle prese con costi di produzione che superano ormai i 50 centesimi al litro, con punte di 55 centesimi in alcune aree, generando forte preoccupazione tra gli allevatori.

È stato inoltre rilevato come, a fronte di un aumento complessivo delle consegne di latte, si registri al contempo una consistente riduzione del numero di aziende attive: le realtà rimaste hanno investito, come richiesto dal mercato e dalle esigenze dell’industria, per garantire la materia prima necessaria a produrre le eccellenze del lattiero-caseario italiano riconosciute a livello internazionale. Per Confagricoltura tali impegni dei produttori vanno tenuti in adeguata considerazione nella definizione di un’intesa equa, capace di dare al comparto un segnale di tranquillità per i prossimi mesi.

Il prezzo indicativo per il secondo semestre 2026

Il confronto si è concentrato non solo sul livello di prezzo, ma anche e soprattutto sui quantitativi oggetto della trattativa, in ragione della richiesta della parte industriale di inviare ai produttori un segnale chiaro per contenere i conferimenti, che non potranno replicare i volumi record registrati negli ultimi mesi del 2025 e che hanno contribuito a saturare i magazzini e ad alimentare tensioni di mercato.

Al termine del confronto -come noto- è stato definito il seguente prezzo indicativo, valido per il Nord Italia (per Centro e Sud Italia resta fermo il consueto differenziale aggiuntivo):

  • 48 centesimi/litro per luglio e agosto 2026;
  • 49 centesimi/litro per settembre e ottobre 2026;
  • 50 centesimi/litro per novembre e dicembre 2026.

Il meccanismo dei quantitativi di riferimento

Sui quantitativi, al termine di un confronto articolato, le parti hanno convenuto di assumere come quantitativo di riferimento la media aritmetica mensile della produzione 2025, moltiplicata per sei mesi, a definire il limite produttivo per il secondo semestre 2026 a cui si applica il nuovo prezzo indicativo.

In pratica, per ciascuna azienda il calcolo sarà il seguente:

  • produzione aziendale totale 2025 ÷ 12 = produzione media mensile 2025;
  • produzione media mensile × 6 = quantitativo di riferimento per il periodo luglio-dicembre 2026.

Il pagamento avverrà con cadenza mensile sulla base di tali quantitativi di riferimento, applicando 48 centesimi a luglio e agosto, 49 centesimi a settembre e ottobre e 50 centesimi a novembre e dicembre. A dicembre 2026 sarà effettuato un conguaglio finale, che terrà conto delle quantità effettivamente prodotte nel secondo semestre. I quantitativi eventualmente eccedenti il riferimento saranno remunerati con un prezzo definito secondo accordi individuali tra le parti.

Grana Padano: verifica dell’equa correlazione

Il tavolo ha inoltre sollecitato, entro la fine dell’anno, la verifica dell’equa correlazione prevista per il Grana Padano. Il Piano Produttivo 2025-2030 del Consorzio di tutela punta infatti a rafforzare l’equilibrio tra i diversi soggetti della filiera e a migliorare la correlazione tra il valore del formaggio finito e quello del latte impiegato per produrlo.

Rischio Calore. INL fornisce indicazioni agli organi di vigilanza

Rischio Calore. INL fornisce indicazioni agli organi di vigilanza

Fondamentale l’aggiornamento del DVR e il rispetto delle norme (vedi le indicazioni del servizio socio sanitario nazionale: Stress termico | Regione del Veneto)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, ha fornito ai propri uffici territoriali indicazioni operative in materia di tutela dei lavoratori rispetto ai rischi legati al calore, in vista della stagione estiva.

Il documento non introduce nuovi obblighi a carico delle imprese, ma richiama l’attenzione degli organi di vigilanza sulla necessità di verificare, negli accessi ispettivi estivi, l’effettiva applicazione delle misure di prevenzione già previste dalla normativa vigente (D.M. n. 95/2025 – Protocollo quadro per le emergenze climatiche, e D.Lgs. n. 81/2008). L’agricoltura è espressamente indicata, insieme a edilizia e logistica, tra i settori su cui si concentrerà l’attenzione ispettiva.

Nello specifico, l’attività di controllo riguarderà:

  • l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con il rischio specifico da stress termico;
  • l’eventuale rimodulazione degli orari di lavoro;
  • la previsione di pause in aree ombreggiate o rinfrescate;
  • la disponibilità di acqua fresca;
  • l’uso di indumenti adeguati;
  • l’informazione e la formazione di lavoratori e preposti,
  • il coinvolgimento del medico competente e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST).

Viene inoltre ribadita la possibilità, già prevista da precedenti indicazioni dell’Ispettorato, di sospendere temporaneamente le attività lavorative qualora le condizioni climatiche determinino un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In proposito ricordiamo che nel Veneto, dal 17 giugno al 31 agosto 2026, è in vigore l’Ordinanza n. 58 del 16 giugno 2026 (BUR n. 76 del 16/06/2026), che prevede il divieto di lavoro nelle ore centrali della giornata, dalle ore 12,30 alle ore 16, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

  1. a) il datore di lavoro ha già adottato le misure di prevenzione previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” (recepite con DGR n. 568 del 16/06/2026), ma nonostante ciò lo stress da calore comporta ancora rischi rilevanti per la salute;
  2. b) la mappa del rischio pubblicata sul portalehttps://www.worklimate.it – riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, ore 12:00 – segnala un livello di rischio “ALTO” per la zona specifica.

Per ulteriori approfondimenti sul rischio calore raccomandiamo a tutte le aziende di accedere ai contenuti della pagina dedicata sul sito di Regione del Veneto: Stress termico | Regione del Veneto.

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda alle aziende associate di verificare la propria organizzazione aziendale rispetto alle indicazioni richiamate, anche avvalendosi del supporto degli uffici preposti di Confagricoltura.

 

Direttiva (UE) 2024/1785 (IED)

Direttiva (UE) 2024/1785 (IED)
Via libera allo schema di decreto legislativo di attuazione delle norme UE per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento derivante da grandi impianti industriali e allevamenti intensivi di pollame e suini

Il Consiglio dei Ministri del 22 giugno ha dato il via libera preliminare alla bozza di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2024/1785, segnando di fatto un’accelerazione significativa dell’iter, dettata dalla necessità di rispettare la scadenza del 1° luglio 2026 per evitare una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.

L’approvazione preliminare del CdM contribuisce a “blindare” l’impianto del provvedimento, che nel quadro normativo nazionale nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, con un’estensione rilevante anche al comparto zootecnico.

Soglie di capacità

Rientrano nella norma gli allevamenti di suini e di pollame. Gli impianti rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva se raggiungono le seguenti soglie, calcolate in Unità di Bestiame (UBA):

Attività

Soglia UBA

Allevamento suini

≥ 350 UBA

Allevamento esclusivo galline ovaiole

≥ 300 UBA

Altro pollame

≥ 280 UBA

Combinazione suini/pollame

≥ 380 UBA

 

Sono escluse le installazioni che praticano allevamento biologico (regolamento UE 2018/848) e quelle con densità inferiore a 2 UBA/ettaro su terreno utilizzato esclusivamente per pascolo o foraggio, con animali tenuti significativamente o stagionalmente all’esterno.

I coefficienti di conversione utilizzati per il calcolo della capacità in UBA sono i seguenti:

Categoria

Coefficiente UBA

Scrofe riproduttrici ≥ 50 kg

0,500

Suinetti ≤ 20 kg

0,027

Altri suini

0,300

Polli da carne

0,007

Galline ovaiole

0,014

Tacchini

0,030

Anatre

0,010

Oche

0,020

Struzzi

0,350

Altro pollame

0,001

 

Decorrenza: il regime transitorio per gli allevamenti

Le nuove disposizioni relative alle soglie UBA si applicano in modo scaglionato in funzione delle dimensioni dell’installazione, a decorrere dall’entrata in vigore delle norme operative europee:

  • quattro anni dopo per le installazioni con capacità pari o superiore a 600 UBA;
  • cinque anni dopo per le installazioni con capacità pari o superiore a 400 UBA;
  • sei anni dopo per tutte le altre installazioni ricomprese nell’Allegato VIII-bis.

Le prime osservazioni di Confagricoltura

Il 3 luglio 2026 Confagricoltura ha diffuso una prima nota sull’iter del provvedimento, a seguito del via libera preliminare del Consiglio dei Ministri e in vista dell’esame delle Commissioni parlamentari. La nota evidenzia delle criticità emerse nel confronto con il Ministero

Nel corso del confronto con il Ministero, sono state evidenziate le seguenti criticità:

  1. Oneri procedurali: necessità di alleggerire al massimo i procedimenti, considerando che gli allevamenti non possono essere assimilati agli impianti industriali per struttura e funzionamento. Occorre inoltre garantire tempi uniformi e certi nel rilascio delle autorizzazioni.
  2. Rischio accorpamento aziende: il decreto prevede la possibilità di considerare più installazioni come un’unica unità in presenza di collegamenti gestionali o funzionali. Questo potrebbe portare all’assoggettamento a obblighi più stringenti per aziende distinte, con impatti significativi sulla loro gestione. È necessario escludere il riferimento ai rapporti economici e giuridici (non definiti dalla direttiva) per evitare distorsioni tra Stati membri e garantire certezze per le aziende agricole.
  3. Uniformità applicativa tra Regioni: serve garantire omogeneità nell’applicazione delle norme, soprattutto per realtà produttive che operano su più ambiti regionali.
  4. Sistemi di Gestione Ambientale (SGA): l’introduzione dell’obbligo di audit periodici e pubblicazione dei risultati rischia di tradursi in un onere organizzativo ed economico gravoso per le aziende agricole.
  5. Aumento adempimenti: il nuovo quadro normativo, pur allineato agli obiettivi ambientali europei, comporterà un incremento consistente di adempimenti e complessità gestionale.

Nessuna estensione agli allevamenti bovini

Le disposizioni riguardano esclusivamente suini e pollame. Non vi è alcuna disposizione che estenda il nuovo regime agli allevamenti bovini, né ad altre specie zootecniche (ovini, caprini, equini).

Si tratta di una scelta compiuta a livello europeo: in sede di negoziato sulla direttiva (UE) 2024/1785, l’inclusione dei bovini nell’ambito IED è stata oggetto di forte contrapposizione tra Parlamento europeo (favorevole) e Consiglio (contrario, con l’Italia tra i principali sostenitori dell’esclusione). L’accordo finale ha escluso i bovini dall’ambito di applicazione, prevedendo però una clausola di riesame: entro il 31 dicembre 2026 la Commissione europea dovrà valutare se e come intervenire sulle emissioni da allevamento bovino, riferendone a Parlamento europeo e Consiglio, valutando in parallelo anche una clausola di reciprocità per i prodotti importati da Paesi extra-UE.

 

Affitto agrario. La Cassazione si esprime sulla natura del contratto e sulla validità dei contratti in deroga

Affitto agrario

La Cassazione si esprime sulla natura del contratto e sulla validità dei contratti in deroga

Con l’ordinanza n. 19483 del 12 giugno 2026, la Corte di cassazione ribadisce importanti principi in materia di affitto agrario, confermando che la qualificazione del rapporto dipende dal titolo contrattuale e dall’oggetto del contratto e non può essere modificata dall’utilizzo di fatto del fondo da parte dell’affittuario.
L’ordinanza affronta una pluralità di questioni di particolare interesse nell’ambito dei contratti agrari, fornendo una ricostruzione organica dei rapporti tra qualificazione del contratto, competenza della Sezione Specializzata Agraria, validità degli accordi in deroga assistiti ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203 del 1982 e regime delle preclusioni processuali proprie del rito agrario.
La controversia trae origine da un contratto di affitto avente ad oggetto un fondo rustico con annessi fabbricati, stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole. La concedente, lamentando il protratto inadempimento dell’affittuario e la mancata restituzione del fondo alla scadenza pattuita, aveva adito la Sezione Specializzata Agraria chiedendo la risoluzione del contratto per morosità, il rilascio del bene e la condanna al pagamento dei canoni arretrati nonché dell’indennità dovuta per la successiva occupazione. L’affittuario si era costituito soltanto il giorno precedente all’udienza di discussione, sostenendo che il rapporto non avesse natura agraria ma dovesse essere qualificato come ordinaria locazione immobiliare e deducendo inoltre una serie di presunti inadempimenti della concedente.
Tali difese erano state ritenute tardive sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello, che avevano confermato la qualificazione agraria del rapporto e dichiarato la risoluzione del contratto per morosità. Investita della questione, la Corte di cassazione ha integralmente rigettato il ricorso dell’affittuario, riaffermando alcuni principi destinati ad assumere particolare rilevanza applicativa.
La natura agraria del contratto – Uno degli aspetti centrali della decisione riguarda la qualificazione del rapporto. La Suprema Corte ribadisce che la natura agraria del contratto deve essere individuata sulla base del titolo negoziale e dell’oggetto del rapporto, ossia della funzione economico-sociale che le parti hanno inteso attribuire al contratto al momento della sua stipulazione. Da tale impostazione deriva che l’utilizzazione concreta del fondo successivamente posta in essere dall’affittuario non può assumere efficacia modificativa della natura giuridica del rapporto quando si tratti di una scelta unilaterale non condivisa dalla controparte.
Validità dei contratti in deroga – Particolarmente significativa è poi la parte della decisione dedicata agli accordi in deroga disciplinati dall’art. 45 della legge n. 203 del 1982. Sul punto la Corte si inserisce in un filone interpretativo ormai consolidato che attribuisce all’assistenza delle organizzazioni professionali agricole una funzione essenziale di garanzia e di tutela della consapevolezza negoziale delle parti.
La normativa consente infatti di derogare alla disciplina legale dei contratti agrari purché l’accordo sia concluso con l’assistenza delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative. Tale assistenza, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non può ridursi ad una mera presenza formale al momento della sottoscrizione del contratto, ma deve tradursi in un’effettiva attività di consulenza e di indirizzo, idonea a chiarire alle parti il contenuto e le conseguenze delle clausole che si discostano dal regime legale.
Obbligo pagamento del canone e azione del singolo comproprietario – La Corte conferma, infine, che il persistente godimento del fondo esclude la legittimità della sospensione integrale del pagamento del canone e che ciascun comproprietario è legittimato ad agire autonomamente per la risoluzione del contratto in caso di morosità dell’affittuario. La decisione si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, rafforzando la certezza dei rapporti agrari e la stabilità degli accordi assistiti.

VINO – “Simply Italian Great Wines United Kingdom”: a Londra il 29 settembre 2026 con Confagricoltura

VINO – PROMOZIONE PAESI TERZI

“Simply Italian Great Wines United Kingdom”: a Londra il 29 settembre 2026 con Confagricoltura

Confagricoltura sostiene la partecipazione delle aziende vitivinicole associate a “Simply Italian Great Wines United Kingdom”, evento internazionale in programma il 29 settembre 2026 a Londra, presso la Lindley Hall (Westminster). L’iniziativa rientra nelle attività previste dal progetto OCM Vino Promozione Paesi Terzi per l’annualità 2025/2026 e segue le missioni già realizzate a Taiwan (dicembre 2025) e a Houston (marzo 2026).

L’evento è riservato a un pubblico esclusivamente professionale — importatori, distributori, operatori del settore Ho.Re.Ca. e stampa di settore — ed è pensato per favorire la creazione di rapporti commerciali diretti con il mercato britannico.

Chi può partecipare

Possono aderire le aziende vitivinicole con sede operativa nelle regioni italiane che aderiscono all’opzione multiregionale del progetto. Sono escluse le aziende con sede operativa in Sardegna, Toscana, Basilicata, Marche e Trentino-Alto Adige.

Quota di partecipazione: € 2.100 + IVA per azienda

La quota comprende:

  • organizzazione e partecipazione all’evento, con postazione dedicata per il wine tasting;
  • materiali per la degustazione (bicchieri, sputacchiere, ghiaccio, pane/grissini, ecc.);
  • servizio hostess e pacchetto media;
  • volo aereo A/R per 1 partecipante ad azienda da Roma a Londra (o altra città di partenza da concordare);
  • pernottamento di 1 notte in hotel convenzionato;
  • spedizione e sdoganamento dei campioni dal punto di groupage in Italia fino alla sede dell’evento a Londra;
  • partecipazione alle masterclass, con possibilità di presentare una delle referenze proposte.

Ogni azienda potrà presentare un massimo di 2 referenze, per un quantitativo indicativo di 6 bottiglie per etichetta.

La quota non comprende

  • la fornitura dei vini;
  • la spedizione dei campioni fino al punto di raccolta del groupage in Italia;
  • i trasporti locali;
  • i pasti e le ulteriori spese personali.

Come aderire

Le aziende interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse compilando il modulo di adesione online entro e non oltre il 9 luglio 2026.

Modulo di adesione: https://it.surveymonkey.com/r/Londra29settembre

La partecipazione è riservata a un numero circoscritto di aziende in base al budget disponibile per l’iniziativa: le domande saranno accolte in base all’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse.

Le indicazioni relative al punto di groupage, alle tempistiche di spedizione, alla documentazione necessaria e alle modalità di imballaggio ed etichettatura dei cartoni saranno comunicate successivamente alle aziende aderenti.

Per informazioni

Federica Amicone – federica.amicone@confagricoltura.it

Ulrike Nohrer – ulrike.nohrer@confagricoltura.it

Dettagli sull’evento: www.simplyitaliangreatwines.com

La Regione del Veneto dichiara lo stato di emergenza per deficit idrico su tutto il territorio

EMERGENZA IDRICA

La Regione del Veneto dichiara lo stato di emergenza per deficit idrico su tutto il territorio

Con Ordinanza n. 72 dell’1 luglio 2026, pubblicata sul BUR n. 87 del 2 luglio 2026, il Presidente della Giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per deficit idrico su tutto il territorio veneto, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 1° giugno 2022, n. 13 e dell’art. 1 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20. Il provvedimento riguarda sia il rischio da carenza idrica generalizzata, sia il rischio connesso alla risalita del cuneo salino nel tratto terminale del fiume Po e nel Delta.

L’ordinanza richiama i Rapporti sulla risorsa idrica pubblicati da ARPAV relativi ai primi cinque mesi del 2026, da cui emerge per l’anno idrologico 2025/2026 un deficit idrico generalizzato su tutto il territorio regionale. I dati principali riportati nel provvedimento sono i seguenti:

Deficit di precipitazioni

-21% a marzo 2026; aprile 2026 quarto più secco e caldo della storia recente del Veneto; maggio ancora sotto media

Cumulata anno idrologico

525 mm contro i 727 mm storici al 31 maggio 2026 (dal 1° ottobre 2025): deficit del -28%, pari a circa 2,4 miliardi di m³ di acqua mancanti

Risorsa nivale (SWE)

Quasi totalmente esaurita a fine maggio: 10-15 Mm³ nel bacino del Piave, 2-5 Mm³ nel bacino del Brenta

Portate dei fiumi

Deficit strutturale nei bacini principali: Brenta -23%, Po -23%, Adige -21%, rispetto alle medie storiche

Lago di Garda

Sceso a fine maggio sotto il 50° percentile storico, dopo essere stato sopra il 75° a febbraio

Falde dell’Alta Pianura

Veronese, Vicentino e Trevisano sotto i minimi storici stagionali, per mancata ricarica primaverile

Fiume Po a Pontelagoscuro

Portata scesa da 892 m³/s (media maggio) a circa 260 m³/s al 29 giugno, ben al di sotto della soglia critica di 450 m³/s per il contrasto all’intrusione salina

 

Il provvedimento non introduce, per il momento, divieti generalizzati o sanzioni dirette, ma dichiara lo stato di emergenza e formula una serie di raccomandazioni operative rivolte ai diversi soggetti coinvolti nella gestione della risorsa idrica

Le indicazioni per i Consorzi di bonifica e per le aziende agricole – L’ordinanza dedica una parte rilevante alle raccomandazioni per il mondo agricolo, richiamando il principio dell’art. 167 del D.Lgs. 152/2006, secondo cui nei periodi di siccità la priorità nell’uso della risorsa idrica va assicurata prima al consumo umano e, a seguire, all’uso agricolo, compresa l’acquacoltura. Ai Consorzi irrigui di tutto il Veneto viene raccomandato di:

  • attivare campagne di sensibilizzazione presso i consorziati per un uso accorto della risorsa, orientato ai reali fabbisogni irrigui delle colture, anche tramite strumenti di consiglio irriguo;
  • rendere gli operatori agricoli consapevoli del rischio di aggravamento della carenza idrica nei mesi di luglio e agosto, tradizionalmente di più intensa attività irrigua;
  • predisporre “piani di siccità”, quali misure del Piano di gestione delle acque, comunicandoli tempestivamente alla Regione e all’Osservatorio Permanente competente.

Per i Consorzi irrigui del territorio ricadente nel Distretto del fiume Po (Polesine e Delta), le indicazioni sono più stringenti e prevedono, tra l’altro, il razionamento dell’acqua con aperture temporanee delle derivazioni in condizioni di bassa marea, l’innalzamento al massimo del livello della rete promiscua per invasare la maggior quantità possibile di risorsa, il ricorso a motopompe di emergenza e, più in generale, l’adozione di tutte le misure straordinarie utili a fronteggiare la carenza idrica.

Altre misure – Ai gestori degli invasi idroelettrici dell’area montana viene chiesto di orientare la gestione degli invasi a favore dell’accumulo di risorsa idrica, per un’eventuale integrazione dei deflussi naturali nel prosieguo della stagione irrigua, fermi restando gli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale. Agli Enti d’Ambito e ai gestori del servizio idrico integrato viene raccomandato di comunicare ai Comuni eventuali misure di contingentamento per usi non prioritari, quali irrigazione di orti e giardini, lavaggio di aree cortilizie e veicoli, riempimento di piscine e fontane ornamentali. Ad ANCI Veneto viene chiesto di sensibilizzare i Comuni sull’uso accorto dell’acqua da pozzi domestici e di valutare la sospensione temporanea dei prelievi da falda per usi non prioritari, in particolare ornamentali.

Infine, l’ordinanza dispone l’avvio di un Tavolo di lavoro regionale per aggiornare il censimento dei pozzi domestici e la loro rispondenza al Piano di Tutela delle Acque, con la partecipazione della Provincia di Belluno, degli Enti d’Ambito, dei gestori del servizio idrico integrato, di ANCI Veneto e delle strutture regionali competenti, oltre alla richiesta all’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di convocare con urgenza l’Osservatorio Permanente per rivalutare il grado di severità idrica.

Filiera avicola italiana: nel 2025 consumi record e valore a 9,7 miliardi di euro

Filiera avicola italiana: nel 2025 consumi record e valore a 9,7 miliardi di euro

Unaitalia: produzione in crescita (+1,73%) e consumi pro-capite a 22,47 kg. Autosufficienza al 105,1% e 64 mila addetti: il comparto si conferma pilastro della sicurezza alimentare nazionale

La filiera avicola italiana chiude il 2025 con risultati record e rafforza il proprio ruolo strategico per l’economia e la sicurezza alimentare del Paese. È quanto emerge dai dati presentati da Unaitalia – l’associazione dei produttori di carni avicole e uova – in occasione dell’Assemblea dei Soci svoltasi a Bologna.

La produzione nazionale di carni avicole è cresciuta dell’1,73% rispetto al 2024, mentre i consumi pro-capite hanno raggiunto il massimo storico di 22,47 kg (+1,91%). Oggi nove italiani su dieci consumano carni avicole, che rappresentano il 44% degli acquisti complessivi di carne delle famiglie. Il settore mantiene inoltre un elevato livello di autosufficienza produttiva, pari al 105,1%, garantendo un contributo significativo alla stabilità degli approvvigionamenti alimentari nazionali.

Segnali positivi arrivano anche dal comparto delle uova, che secondo i dati Ismea registra una crescita del +15% a valore e del +7,4% a volume, con consumi pro-capite saliti a 234 uova (+7,3%).

Una filiera strategica per economia e occupazione

Con circa 64 mila addetti e un fatturato di 9,7 miliardi di euro nel 2025 (6,2 miliardi dalle carni avicole e 3,73 miliardi dalle uova), la filiera avicola si conferma tra i comparti più rilevanti dell’agroalimentare italiano. Il modello della filiera integrata, che garantisce elevati standard di controllo, tracciabilità e sicurezza lungo tutte le fasi produttive, ha permesso di ottenere risultati significativi anche sul fronte della sostenibilità: nell’ultimo decennio l’utilizzo di antibiotici negli allevamenti è diminuito del 96%, mentre il 35% della produzione nazionale risponde già a standard di benessere animale superiori ai requisiti minimi di legge.

Il contesto internazionale e le richieste del settore

I risultati arrivano in uno scenario internazionale segnato da forte incertezza: le tensioni in Medio Oriente e le criticità lungo le principali rotte commerciali alimentano volatilità nei mercati dell’energia, dei fertilizzanti e delle materie prime agricole, con ricadute dirette sui costi di produzione delle filiere zootecniche. A ciò si aggiungono le sfide legate alla politica commerciale europea e alla necessità di garantire condizioni di concorrenza eque per le imprese del settore.

“Accogliamo con favore il cambio di approccio dell’Europa, che appare oggi più pragmatico e attento alla competitività delle imprese”, ha dichiarato il Presidente di Unaitalia, Antonio Forlini, sottolineando la necessità di “rafforzare la resilienza delle filiere e le fonti di approvvigionamento di materie prime strategiche” e di far procedere l’apertura a nuovi mercati “nel rispetto del principio di reciprocità”, evitando di chiedere ai produttori europei standard sempre più elevati senza pretendere analoghe garanzie da chi esporta verso l’Unione.

Secondo le stime OCSE/FAO, oltre la metà della crescita dei consumi mondiali di carne prevista entro il 2030 sarà assorbita dalle produzioni avicole, a conferma dell’importanza crescente del comparto nei sistemi alimentari globali.

Confagricoltura Veneto segue con attenzione l’andamento del comparto avicolo, particolarmente rilevante anche per le imprese associate della nostra regione, e rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia di mercati zootecnici e politiche di settore.

 

PAC e Aiuti annuali CSR 2026: la Regione aggiorna le norme della Condizionalità Rafforzata

PAC e Aiuti annuali CSR 2026

La Regione aggiorna le norme della Condizionalità Rafforzata

La Regione del Veneto, con  DGR n. 581/2026, ha approvato le disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2026. I vincoli e gli impegni di Condizionalità Rafforzata, che devono essere rispettati da tutti gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti (PAC) e di aiuti annuali delle misure di sviluppo rurale, sono dettagliati nell’Allegato A al citato provvedimento.

Rispetto all’anno 2025, le nuove disposizioni tengono conto degli aggiornamenti normativi regionali e nazionali, con particolare riferimento al Decreto ministeriale del 17.6.2026 (in fase di registrazione), di applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2025/2649.

Si ricorda infatti che la Commissione europea, nel tentativo di semplificare gli oneri amministrativi, ha emanato  il Regolamento (UE) n. 2649 del 19 dicembre 2025, che introduce una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 relative alle norme BCAA, nonché al regime dei controlli e delle sanzioni della Condizionalità Rafforzata, modificando taluni obblighi.

Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità Rafforzata per l’anno 2026 sono contenute nel Decreto MASAF del 17.6.2026, n. 292670 che disciplina il regime di Condizionalità Rafforzata e dei Requisiti Minimi dando modo ai beneficiari di fruire delle semplificazioni introdotte dal sopra citato Regolamento.

Tra le semplificazioni approvate in vigore dal 1° gennaio 2026 si evidenzia:

  • la possibilità di considerare le unità di produzione biologica certificate conformi ai requisiti delle norme BCAA1 “Mantenimento dei prati permanenti”, BCAA3 “Divieto di bruciare le stoppie”, BCAA4 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”, BCAA5 “Gestione delle lavorazioni del terreno”, BCAA6 “Copertura minima del suolo” e, come di prassi, BCAA7 “Rotazione delle colture nei seminativi”, le unità di produzione biologica, certificate e in conversione, ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/848;
  • la possibilità degli agricoltori e dei piccoli beneficiari diversi dagli agricoltori, la cui azienda ha una superficie ammissibile ai pagamenti (non più la superficie agricola dichiarata) non superiore a 10 ettari, di essere esentati dai controlli di Condizionalità Rafforzata e dalle relative sanzioni;
  • la possibilità degli agricoltori con una dimensione massima dell’azienda non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata di essere esentati dai controlli di Condizionalità Rafforzata e dalle sanzioni relative ai requisiti della norma BCAA7 “Rotazione delle colture nei seminativi”;
  • l’aumento del valore massimo di diminuzione della percentuale di prati permanenti rispetto all’anno di riferimento 2018 all’interno della norma BCAA1 “Mantenimento dei prati permanenti”.

Inoltre, a partire dal 1°gennaio 2026 tutti i prati temporanei che sono ancora classificabili come seminativo, rimangono classificati come seminativo e non saranno classificati come prato permanente, anche se il periodo di cinque anni per la conversione automatica da seminativo a prato permanente è scaduto e il terreno non è stato arato, salvo che il beneficiario non dichiari la superficie interessata come prato permanente.

Al fine di non subire la decurtazione o la perdita totale degli aiuti UE, si raccomanda un’attenta lettura delle disposizioni contenute nell’allegato A alla DGR n. 581 del 24 giugno 2026. Di seguito si riporta l’elenco delle BCAA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) e dei CGO ( Criteri di Gestione Obbligatori) contenuti nel provvedimento.

BCAA e CGO — DGR n. 581 del 24 giugno 2026, Allegato A (Condizionalità rafforzata 2026)

ZONA 1 – Clima e ambiente

BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all’anno di riferimento 2018 (diminuzione massima del 10%)
Ambito: tutte le superfici a prato permanente. Obbligo: il rapporto prato permanente/superficie agricola totale non deve calare più del 10% rispetto al 2018 (calcolo a livello nazionale, soglia di allerta al 7%).

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere
Ambito: zone Ramsar regionali (Vincheto di Celarda, Valle Averto, Palude del Busatello, Palude del Brusà-Le Vallette). Obbligo: divieto di lavorazioni profonde che causino drenaggio delle acque, per proteggere i suoli ricchi di carbonio.

BCAA 3 (ex BCAA6) – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Ambito: superfici a seminativo. Obbligo: divieto di bruciatura di stoppie e paglie di riso, salvo deroghe fitosanitarie autorizzate.

ZONA 1 – Acqua

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE (acque), art. 11 par. 3 lett. e) e h)
Ambito: tutte le superfici agricole. Obblighi: possesso di titolo autorizzativo per l’uso irriguo dell’acqua; registrazione nel quaderno di campagna dei fertilizzanti a base di fosforo (tramite sistema A58-WEB o registro cartaceo, a seconda della SAU aziendale).

CGO 2 (ex CGO1) – Direttiva 91/676/CEE (nitrati)
Ambito: superfici agricole in zone vulnerabili ai nitrati (Provincia di Rovigo, Bacino Scolante Laguna di Venezia, area dei 100 comuni di alta pianura, Lessinia/rilievi Adige, ecc.). Obbligo: rispetto della disciplina regionale sulla distribuzione agronomica di effluenti, digestati e reflui (4° Programma d’Azione Nitrati).

BCAA 4 (ex BCAA1) – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Ambito: tutte le superfici agricole. Obblighi: (a) divieto di fertilizzazione/uso fitosanitari entro 5 m dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua; (b) costituzione/mantenimento di una fascia inerbita di 5 m lungo torrenti, fiumi e canali.

ZONA 1 – Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 (ex BCAA5) – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo conto del gradiente della pendenza
Ambito: seminativi con pendenza media >10%. Obblighi: (a) realizzazione di solchi acquai temporanei o lavorazione secondo le curve di livello; (b) divieto di affinamento/sminuzzamento del terreno per 60 giorni consecutivi (in Veneto: 1° dicembre–31 gennaio).

BCAA 6 (ex BCAA4) – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
Ambito: seminativi e colture permanenti (frutteti, vigneti). Obbligo: garantire copertura vegetale (naturale, seminata o residui colturali) per 60 giorni consecutivi nel periodo 15 settembre–15 maggio, salvo deroghe (forza maggiore, maggese in aridocoltura, colture sommerse come il riso, ecc.).

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
Ambito: seminativi in pieno campo. Esenzioni per aziende con prevalenza di foraggere/prato permanente, seminativi ≤10 ha, colture sommerse; esenti da controllo/sanzione le aziende ≤30 ha.

ZONA 1 – Biodiversità e paesaggio

CGO 3 (ex CGO2) – Direttiva 2009/147/CE (uccelli selvatici), art. 3 e 4
Ambito: siti Natura 2000 (ZPS/ZSC) del Veneto. Obbligo: tutela degli habitat e delle specie di uccelli protette secondo le misure di conservazione regionali.

CGO 4 (ex CGO3) – Direttiva 92/43/CEE (habitat naturali e seminaturali, flora e fauna), art. 6 par. 1-2
Ambito: siti di importanza comunitaria, ZSC e ZPS del Veneto. Obbligo: rispetto delle misure di conservazione stabilite dalle autorità di gestione dei siti.

BCAA 8 – A) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; B) Divieto di potare siepi e alberi nella stagione di riproduzione/nidificazione degli uccelli
Ambito: tutte le superfici. Obblighi: (A) conservazione di stagni, boschetti, siepi, filari, muretti a secco, alberi monumentali, ecc.; (B) divieto di potatura dal 15 marzo al 15 agosto (salvo diversa disciplina regionale).

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000
Ambito: prati permanenti in siti Natura 2000. Obbligo: divieto di conversione ad altri usi e di aratura/lavorazioni che alterino la copertura erbosa, salvo autorizzazione dell’Autorità di gestione del sito.

ZONA 2 – Salute pubblica, animale e vegetale

CGO 5 (ex CGO4) – Regolamento (CE) 178/2002 (sicurezza alimentare), artt. 14-20
Ambito: tutti i beneficiari. Obblighi: rispetto delle norme di sicurezza alimentare per produzioni animali, vegetali, latte, uova, mangimi (registrazioni, stoccaggio corretto, procedure di ritiro prodotti non conformi).

CGO 6 (ex CGO5) – Direttiva 96/22/CE (sostanze ormoniche, tireostatiche, beta-agoniste)
Ambito: tutti i beneficiari. Obblighi: divieto di somministrazione agli animali di sostanze anabolizzanti/ormonali salvo uso terapeutico veterinario controllato; rispetto dei tempi di sospensione.

CGO 7 (ex CGO10) – Reg. CE 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari), art. 55
Ambito: tutte le aziende che usano fitosanitari. Obblighi: tenuta e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) per 3 anni, rispetto dell’etichetta, uso dei DPI.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE (uso sostenibile dei pesticidi)
Ambito: beneficiari di pagamenti diretti. Obblighi: possesso del “patentino” fitosanitari, controllo funzionale periodico e taratura delle attrezzature, corretto stoccaggio/manipolazione/smaltimento dei prodotti fitosanitari.

ZONA 3 – Benessere degli animali

CGO 9 (ex CGO11) – Direttiva 2008/119/CE (norme minime protezione vitelli)
Ambito: allevamenti bovini/bufalini. Obblighi: divieto di box individuali oltre le 8 settimane, spazi minimi, alimentazione con colostro entro 6 ore, controlli giornalieri, divieto di museruola e taglio coda non terapeutico.

CGO 10 (ex CGO12) – Direttiva 2008/120/CE (norme minime protezione suini)
Ambito: allevamenti suinicoli. Obbligo: rispetto degli spazi minimi per scrofe/scrofette e altre disposizioni del D.Lgs. 122/2011 sul benessere suino.

CGO 11 (ex CGO13) – Direttiva 98/58/CE (protezione degli animali negli allevamenti)
Ambito: tutti gli allevamenti zootecnici (con esclusioni previste dal D.Lgs. 146/2001). Obbligo: rispetto delle misure minime generali di benessere animale negli allevamenti.

Guida alla lettura delle etichette dei prodotti fitosanitari

Fitosanitari

Guida alla lettura delle etichette dei prodotti fitosanitari

 Nell’ambito delle attività della UO Agroambiente della Regione Veneto a supporto degli operatori agricoli, in collaborazione con il CNR-IPSP, è stato realizzato il documento “Guida Sintetica alla lettura e all’applicazione delle etichette dei prodotti fitosanitari”.

Il testo fornisce approfondimenti utili a dare risposte pratiche agli operatori agricoli che si trovano di fronte a difficoltà di applicazione delle prescrizioni delle etichette dei prodotti fitosanitari. La Guida è disponibile sul sito della Regione Veneto alla pagina web Ambiente Rurale e al link: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/guida-sintetica e, auspichiamo, rappresenti un utile strumento da diffondere presso i vostri associati, i vostri tecnici e i formatori.

La Guida sarà periodicamente aggiornata ed integrata, in considerazione di nuovi temi affrontati o di aggiornamenti normativi.