SCADENZA AUTORIZZAZIONI IMPIANTO VIGNETI

SCADENZA AUTORIZZAZIONI IMPIANTO VIGNETI

Le autorizzazioni di nuovo impianto (bando nazionale 2023) e le autorizzazioni da conversione di ex diritti non ancora utilizzate o utilizzate parzialmente sono state prorogate al 1/07/2026 ai sensi del Reg. UE n. 471/2026.

Il medesimo Reg. UE n. 471/2026 prevede che i produttori titolari di un’autorizzazione di nuovo impianto valida, concessa prima del 1° gennaio 2025, possano evitare le sanzioni di cui all’art. 90 bis, paragrafo 4, comunicando all’autorità competente la propria intenzione di non avvalersene, prima della scadenza dell’autorizzazione e comunque entro il 31 dicembre 2026.

Sollecitiamo quindi le ditte a utilizzare le autorizzazioni di nuovo impianto bando 2023 entro il 31 luglio 2026 oppure a rinunciarvi secondo le modalità contemplate.

In caso di mancato utilizzo o di mancata rinuncia nei termini, si applicano le sanzioni previste dall’art. 69, comma 3, del Testo Unico del Vino (Legge n. 238/2016):

  1. a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;
  2. b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;
  3. c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l’autorizzazione Si precisa che, per superfici non utilizzate inferiori a un ettaro, non è ammessa la riduzione proporzionale della sanzione.

Agricat: entro settembre la denuncia dei sinistri della prima metà del 2026

Agricat

Entro settembre la denuncia dei sinistri della prima metà del 2026

Il Fondo Mutualistico Nazionale Agricat ha pubblicato la Circolare n. 7/2026 per concedere una boccata d’ossigeno alle aziende colpite da eventi catastrofali (gelo/brina, siccità, alluvione). Accogliendo le richieste presentate dai Centri di Assistenza Agricola (CAA), il Soggetto Gestore ha deciso di far slittare i termini per la presentazione delle domande di indennizzo (denuncia di sinistro).

Nella sostanza, per tutti i sinistri causati da avversità meteo che si sono verificati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026, la nuova scadenza ufficiale è fissata al 30 settembre 2026. È una modifica parziale rispetto alle vecchie scadenze, introdotta proprio per dare modo alle imprese e agli intermediari di predisporre con più calma la documentazione e i vari elenchi di liquidazione. La presentazione oltre tale termine comporterà l’inammissibilità delle istanze di indennizzo

Riforma della previdenza complementare. Cosa cambia dal 1° luglio 2026 per tutti i datori di lavoro

Riforma della previdenza complementare

Cosa cambia dal 1° luglio 2026 per tutti i datori di lavoro

Indicazioni operative per le aziende agricole associate alla luce dei chiarimenti di COVIP e Ministero del Lavoro

A partire dal 1° luglio 2026 entra in vigore la riforma della previdenza complementare introdotta dall’ultima legge di bilancio (art. 1, commi 201-205, legge n. 199/2025), che modifica il D.Lgs. n. 252/2005 e rafforza il meccanismo del cosiddetto “silenzio-assenso” per l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare negoziali di settore. In vista dell’entrata in vigore, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno pubblicato, rispettivamente il 19 e il 23 giugno 2026, importanti documenti di indirizzo e chiarimento, sulla base dei quali forniamo alle aziende associate una sintesi operativa degli adempimenti da compiere.

Il nuovo meccanismo di adesione automatica – La novità principale riguarda la riduzione del termine entro il quale il lavoratore deve esprimere la propria scelta sulla destinazione del TFR: non più 6 mesi, come nel precedente regime, ma 60 giorni dalla data di assunzione. In assenza di una scelta esplicita entro tale termine, scatta l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva individuata sulla base del contratto collettivo nazionale (o aziendale/territoriale) applicato in azienda.

L’adesione tacita comporta il versamento, con effetto retroattivo dalla data di assunzione, del TFR maturando, del contributo a carico del datore di lavoro e di quello a carico del lavoratore, secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento.

Gli obblighi del datore di lavoro – Dal 1° luglio 2026, all’atto di ogni nuova assunzione, il datore di lavoro dovrà:

  • consegnare al lavoratore un’informativa dettagliata sulla disciplina della previdenza complementare, sulle scelte disponibili e sulle relative tempistiche;
  • consegnare al lavoratore un apposito modulo per la scelta di destinazione del TFR (in attesa del modello definitivo, che sarà adottato con decreto interministeriale Lavoro-MEF, è possibile utilizzare una bozza già disponibile presso gli uffici paghe delle associazioni provinciali di Confagricoltura);
  • acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore e il modulo compilato;
  • in caso di adesione automatica, comunicarla al fondo di destinazione ed effettuare i versamenti — comprese le quote arretrate dalla data di assunzione — a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.

Le scelte del lavoratore – Il lavoratore “di prima assunzione” (cioè chi non ha mai avuto un precedente rapporto di lavoro subordinato) può scegliere liberamente, entro 60 giorni, se lasciare il TFR in azienda (o nel Fondo Tesoreria INPS, per le aziende obbligate), aderire al fondo negoziale di settore o iscriversi a un’altra forma pensionistica complementare. La scelta di mantenere il TFR in azienda resta comunque sempre modificabile in futuro.

Il lavoratore “non di prima assunzione” dovrà invece rendere un’apposita dichiarazione al datore di lavoro. Se dichiara di non essere mai stato iscritto a un fondo con versamento di TFR, potrà scegliere liberamente come per il lavoratore di prima assunzione. Se invece dichiara di avere già un’adesione attiva alla previdenza complementare alimentata dal TFR — scelta irrevocabile per legge — il TFR maturando dovrà necessariamente essere destinato al fondo collettivo di riferimento, senza possibilità di mantenerlo in azienda.

Il fondo di riferimento per il settore agricolo – Per i datori di lavoro agricolo, il CCNL di riferimento (sottoscritto da Confagricoltura, Coldiretti, Cia-Agricoltori, FLAI-CGIL, FAI CISL, UILA UIL e Confederdia) individua quale fondo negoziale Agrifondo. Si fa presente che in occasione del rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 28 maggio 2026, l’art. 60 ha introdotto la possibilità di aderire ad Agrifondo con una quota pari ad almeno il 50% del TFR maturando, anziché con l’intero TFR.

Il caso dei contratti a termine – Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’adesione automatica al fondo negoziale scatta soltanto se la durata del rapporto è superiore a 60 giorni, in modo da consentire il decorso del termine previsto dalla norma. Resta comunque sempre possibile, anche per i contratti più brevi, l’adesione tramite scelta espressa del lavoratore.

Lavoratori in forza al 1° luglio – Le novità illustrate riguardano esclusivamente le nuove assunzioni successive al 1° luglio 2026: per i lavoratori già in forza non scaturisce alcun nuovo adempimento.

L’ufficio paghe di Confagricoltura è a disposizione delle aziende associate per l’aggiornamento della modulistica aziendale (informativa e modulo di scelta TFR), per la gestione delle pratiche di adesione automatica e per ogni chiarimento relativo agli adempimenti connessi alla riforma.

Emergenza climatica – Norme in materia di cassa integrazione (CISOA) per gli OTI e per gli OTD

Emergenza climatica – Norme in materia di cassa integrazione (CISOA) per gli OTI e per gli OTD

Il decreto-legge n. 107/2026 – c.d. Decreto infrastrutture – pubblicato in G.U. n. 146 del 26 giugno 2026, ha replicato la misura straordinaria, già adottata nel 2025 in materia di CISOA per eccezionali situazioni climatiche (comprese le straordinarie ondate di calore), confermando l’applicazione, anche per quest’anno, agli operai a tempo determinato (OTD).

Il provvedimento stabilisce, infatti, che per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2026, il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA) per intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.

Si segnala, inoltre, che la norma prevede l’equiparazione al lavoro delle giornate di integrazione salariale riconosciute ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Per il resto, l’integrazione al reddito – come detto – ricalca lo schema degli anni precedenti:

  • la CISOA è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito ordinario delle 181 giornate lavorative previsto dall’articolo 8 della legge n. 457/1972;
  • le giornate riconosciute non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell’anno;
  • l’integrazione salariale spetta anche nel caso in cui la prestazione lavorativa sia ridotta alla metà dell’orario giornaliero;
  • il trattamento è concesso dalla Struttura dell’INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto, ciò anche al fine di agevolare il monitoraggio del limite di spesa; a tal proposito, si segnala che il predetto limite è stato fissato a 10,3 milioni di euro per il 2026, rispetto ai 22,5 milioni di euro previsti per l’anno 2025.

Con riferimento ai profili operativi, è necessario attendere le istruzioni INPS che non sono ancora state rese note.

Contributi 2026 dei lavoratori agricoli autonomi: confermata l’IVS, scende l’INAIL

PREVIDENZA AGRICOLA

Contributi 2026 dei lavoratori agricoli autonomi: confermata l’IVS, scende l’INAIL

Con la Circolare n. 67 del 18 giugno 2026, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti per l’anno 2026 dai lavoratori agricoli autonomi: coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri (CM) e imprenditori agricoli professionali (IAP). Confermata l’aliquota IVS al 24%, resta invariato il contributo di maternità, mentre si riduce la quota assicurativa INAIL, sia nelle zone normali sia nei territori montani e svantaggiati. Il versamento avviene, come di consueto, in quattro rate tramite modello F24.

Nessuna variazione per la contribuzione IVS – Il quadro previdenziale IVS resta stabile rispetto agli anni precedenti. La base di calcolo è il reddito convenzionale annuo, ottenuto moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero per il numero di giornate previsto dalla Tabella D allegata alla Legge n. 233/1990 in base alla fascia di reddito dell’azienda (156 giornate per la prima fascia, 208 per la seconda, 260 per la terza, 312 per la quarta).

Resta infine confermata, per gli ultra 65enni già pensionati presso l’INPS, la possibilità di richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti, ai sensi dell’art. 59, comma 15, della Legge n. 449/1997.

Le novità per il contributo INAIL – L’elemento di maggior rilievo della circolare riguarda la revisione della contribuzione INAIL, disposta dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 159/2025 e dal Decreto interministeriale 1° aprile 2026. Dal 1° gennaio 2026 le quote capitarie annue dovute per l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali scendono a 650 euro nelle zone normali e a 450,12 euro nei territori montani e nelle zone svantaggiate, contro i precedenti 768,50 euro e 532,18 euro.

Si tratta di una riduzione significativa che, pur comportando il venir meno dello sconto in precedenza previsto dall’art. 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, si traduce comunque in un risparmio netto per le aziende rispetto al 2025. Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) restano invece esclusi dal versamento della quota INAIL, essendo tenuti ai soli contributi IVS, all’addizionale giornaliera e al contributo di maternità.

Gli importi complessivi – Combinando le aliquote con il reddito convenzionale delle quattro fasce, gli importi annui complessivamente dovuti sono i seguenti (valori in euro; per CD/CM le cifre includono la quota INAIL, gli IAP ne sono esclusi):

Categoria / Zona

Fascia 1

Fascia 2

Fascia 3

Fascia 4

CD/CM – Zone normali

3.287,09

4.121,50

4.955,91

5.790,33

CD/CM – Zone montane/svantaggiate

3.087,21

3.921,62

4.756,03

5.590,45

CD/CM ultra 65enni – Zone normali

1.972,29

2.389,50

2.806,71

3.223,91

CD/CM ultra 65enni – Zone montane/svant.

1.772,41

2.189,62

2.606,83

3.024,03

IAP – Regime ordinario

2.637,09

3.471,50

4.305,91

5.140,33

IAP ultra 65enni pensionati

1.322,29

1.739,50

2.156,71

2.573,91

I termini di versamento – Il pagamento va effettuato in quattro rate tramite modello F24, secondo le istruzioni che l’INPS renderà disponibili nel Cassetto previdenziale del contribuente. Le scadenze ordinarie per il 2026 sono le seguenti:

  • prima rata: 16 luglio 2026;
  • seconda rata: 16 settembre 2026;
  • terza rata: 16 novembre 2026;
  • quarta rata: 18 gennaio 2027.

EMERGENZA IDRICA — ESTATE 2026

EMERGENZA IDRICA — ESTATE 2026
Brenta, Adige, Po: tre fiumi in crisi

La siccità che colpisce il Veneto nell’estate 2026 non è un’emergenza ordinaria. Le misure straordinarie di gestione idrica che in passato si adottavano a luglio inoltrato sono già operative a fine giugno. I tre principali bacini che alimentano l’agricoltura veneta — Brenta, Adige e Po — versano in condizioni critiche, con ricadute immediate sulle nostre imprese.

Il Brenta: dighe aperte in anticipo, turni irrigui a rischio

Il Consorzio di bonifica del Brenta ha ottenuto dalla Regione l’autorizzazione ad aprire con diverse settimane di anticipo le dighe Enel del Corlo e del Senaiga, nel Bellunese. Le portate registrano un calo del 64% rispetto alla norma. Nei comprensori dell’Est Vicentino e del Padovano orientale i bacini sono quasi esauriti e sono già in vigore limitazioni ai prelievi per ordinanza regionale, con la concreta possibilità di sospensione o slittamento dei turni irrigui.

Mais e soia sono le colture più esposte. Il mais in alcuni campi non cresce e si sta seccando; la soia, in fase di fioritura, richiede irrigazione continua per formare i baccelli. Senza piogge significative nelle prossime settimane, i danni rischiano di essere totali.

L’Adige: in stato di crisi, riserve nivali esaurite

L’Adige è il fiume che alimenta, attraverso il sistema del Canale Lessinio Euganeo Berico (LEB), una parte determinante del territorio vicentino e padovano e delle loro reti irrigue. Le portate hanno subito un crollo del 68% rispetto alla media storica: è già dichiarato in stato di crisi idrica. Le riserve nivali nei bacini montani segnano -32% rispetto al già drammatico 2022 nel bacino del Piave e addirittura -67% nel bacino Cordevole: in totale circa 62 milioni di m³ di riserva in meno. Con i ghiacciai ormai residuali, una volta esaurito l’apporto del manto nevoso, la pianura potrà contare solo sulle piogge estive per ricaricare acquiferi già oggi sotto i livelli minimi.

Il Po: il più critico — cuneo salino in risalita, Delta in emergenza

Il Po è oggi il fiume con lo stress idrico più grave. A Pontelagoscuro la portata è scesa a circa 290 m³/s, meno dei due terzi della soglia critica di 450 m³/s. Il fiume cala di 20 centimetri al giorno. La conseguenza diretta è la risalita del cuneo salino nel Delta a una velocità preoccupante: l’acqua marina ha già superato i 20 km nell’entroterra, i sifoni da Scardovari fino al mare sono stati chiusi. Il Riso del Delta IGP, il mais e le colture orticole del Polesine sono già compromesse, con perdite stimate superiori al 25% sul raccolto estivo. La salinizzazione prolungata dei terreni può causare danni permanenti alla fertilità agricola.

Su questo fronte Confagricoltura Rovigo ha convocato il 23 giugno una conferenza stampa a Taglio di Po, ottenendo ampia copertura su più testate. Il direttore Massimo Chiarelli ha indicato con chiarezza il punto critico: i prelievi eccessivi a monte riducono drasticamente la portata disponibile nel Delta, innescando la risalita salina: “E’necessario assumere decisioni emergenziali. Basterebbe garantire un 10% di acqua in più per consentire a tutti di irrigare e continuare a produrre”.

Piergiorgio Ruzzon, responsabile per il Delta del Po, ha aggiunto: “Stiamo vivendo come in una grande città senza segnaletica stradale. Serve una regia che coordini e regoli i prelievi lungo tutto il corso del Po.” Alberto Protti, reggente di Porto Tolle, ha ricordato che gli agricoltori hanno già investito per rendere efficienti i sistemi irrigui: “Questi sforzi diventano inutili se manca la risorsa fondamentale.”

La Regione Veneto ha avviato un confronto con Emilia-Romagna, Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano per aumentare gli apporti dai bacini confinanti. ANBI Veneto chiede accordi di mutualità con il Trentino-Alto Adige e la nomina di un commissario straordinario. Il problema è però strutturale: il Veneto invasa solo il 5% della pioggia caduta. Il solo Veneto ha presentato al bando PNIISSI 48 progetti per un importo che supera l’intero stanziamento nazionale. Finché le risorse non saranno adeguate, ogni estate rischia di riaprire la stessa emergenza.

Misura PNRR «Pratiche Ecologiche» (DM 13 marzo 2024, n. 99)

Misura PNRR «Pratiche Ecologiche» (DM 13 marzo 2024, n. 99)

Pubblicazione del primo atto di concessione

Lo scorso 17 giugno 2026 il GSE ha pubblicato il primo atto di concessione della Misura «Pratiche Ecologiche», adottato ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (DL PNRR). Le nuove Regole Operative della Misura ed i modelli dell’Accordo di concessione — Atto di concessione, Atto d’obbligo e Nota di accettazione — erano stati pubblicati il 12 giugno e illustrati nella nota di quest’Area del 15 giugno 2026.

L’atto individua, nell’Allegato 1, i soggetti beneficiari ammessi al contributo in conto capitale, con l’indicazione per ciascuno della proposta progettuale, della categoria di intervento, dei codici CUP e COR e del contributo massimo concedibile; l’importo concesso con questo primo atto ammonta a 49.064.230 euro. Ulteriori atti di concessione saranno pubblicati progressivamente nella stessa sezione del sito GSE (https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/pratiche-ecologiche/atti-di-concessione).

Dalla pubblicazione dell’atto decorre il termine entro cui i beneficiari accettano il finanziamento. Il GSE trasmette a ciascun beneficiario, via PEC, l’atto d’obbligo e la nota di accettazione; il beneficiario sottoscrive e restituisce la nota di accettazione, sempre via PEC all’indirizzo qualifiche.biometano@pec.gse.it, entro trenta giorni dalla pubblicazione e comunque entro il 30 giugno 2026. Con la trasmissione della nota di accettazione l’Accordo di concessione si perfeziona.

La mancata sottoscrizione entro il 30 giugno 2026 comporta la decadenza dal contributo.

Restano fermi i termini successivi, già illustrati nella precedente nota: l’avvio dei lavori entro tre mesi dal perfezionamento dell’Accordo — in mancanza, la costituzione di una garanzia pari al 5% dei costi specifici massimi ammissibili — e il completamento delle iniziative entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione dell’atto; la richiesta di riconoscimento degli incentivi va trasmessa entro trenta giorni dal completamento dell’intervento.

Come già evidenziato, l’atto di concessione è disponibile nella sezione dedicata del sito GSE (Pratiche Ecologiche > Atti di concessione).

Accordo al rialzo sul prezzo del latte alla stalla

Accordo al rialzo sul prezzo del latte alla stalla
Le novità per il secondo semestre 2026

Il 24 giugno 2026, al tavolo di filiera convocato dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) con il ministro Lollobrigida, la filiera lattiero-casearia ha raggiunto un accordo di prezzo per il latte alla stalla valido per il secondo semestre 2026. L’intesa inverte la tendenza al ribasso degli ultimi sei mesi e stabilisce quotazioni crescenti da luglio a dicembre.

Il tavolo ha definito il prezzo base per il latte del Nord Italia con un meccanismo progressivo per il secondo semestre 2026:

  • Luglio – Agosto 2026: 48 centesimi/litro
  • Settembre – Ottobre 2026: 49 centesimi/litro
  • Novembre – Dicembre 2026: 50 centesimi/litro

L’accordo riguarda il prezzo base per il latte conferito in misura non eccedente i quantitativi medi prodotti nel 2025. Il 2025 è stato un anno record per i volumi del settore e costituisce la soglia di riferimento: al di sopra di tale soglia, la produzione eccedente sarà oggetto di trattativa privata tra il singolo produttore e l’industria acquirente, al di fuori dei parametri dell’accordo.

Oltre alla definizione delle quotazioni, l’accordo introduce alcuni elementi qualificanti:

  • Meccanismo di equa correlazione con il Grana Padano, che verrà applicato a fine anno, garantendo un aggancio tra il prezzo del latte alla stalla e le performance del principale prodotto derivato della filiera del Nord Italia.
  • Trasparenza e controlli terzi sui dati produttivi 2026 rispetto al 2025, con verifica da parte di enti indipendenti, per evitare distorsioni nei quantitativi dichiarati.
  • Gestione delle eccedenze attraverso trattativa diretta tra il produttore e l’acquirente, evitando effetti distorsivi sul mercato.

Confagricoltura ha accolto positivamente l’intesa, pur ribadendo con chiarezza che essa non costituisce una soluzione definitiva alle difficoltà del comparto. Come ha dichiarato Alberto Statti, componente di Giunta di Confagricoltura presente al tavolo del MASAF: «L’intesa non è una soluzione definitiva ai problemi del settore, ma è un passo avanti importante perché cerca di dare stabilità al comparto in un momento di forte fluttuazione del mercato europeo e mondiale. L’export sta trainando bene il settore, ma i costi di produzione stanno superando i 50 centesimi, raggiungendo anche i 55 centesimi in alcune aree, creando forte preoccupazione tra gli operatori.»

Nasce l’Osservatorio Olivicolo Veneto

Nasce l’Osservatorio Olivicolo Veneto. I dati costituiscono la base per far crescere il settore

Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato all’unanimità la legge regionale che istituisce l’Osservatorio Olivicolo Veneto, un organismo chiamato a raccogliere, catalogare e aggiornare i dati sul patrimonio olivicolo regionale — dalla consistenza degli oliveti alle caratteristiche agronomiche e fitosanitarie, fino all’identificazione dei conduttori.

Soddisfazione da Confagricoltura Veneto. Per Alberto De Togni, Vicepresidente dell’associazione, la nuova legge va a colmare un vuoto che finora ha frenato qualsiasi politica di sviluppo efficace per il comparto: “La base per qualsiasi intervento regionale di sviluppo e di supporto passa necessariamente attraverso una corretta informazione dello status quo, che finora è mancata. Questa legge va così a colmare un vuoto.”

Sul piano finanziario, il Vicepresidente di Confagricoltura si è detto fiducioso: i 350.000 euro annui stanziati dalla legge sono “sufficienti”, e Veneto Agricoltura — l’ente tecnico regionale chiamato a gestire l’Osservatorio — dispone delle competenze necessarie per rendere operativa la norma.

De Togni ha infine ha ribadito la specificità e il valore dell’olivicoltura veneta: una produzione in quantità contenute, ma “di grandissima qualità e molto apprezzata sul mercato”, che merita uno strumento normativo all’altezza.

L’Osservatorio, che opererà in raccordo con le associazioni di categoria, i consorzi e i produttori, potrà anche costituire la base per un futuro Osservatorio Olivicolo Interregionale, in una logica di coordinamento che va oltre i confini del Veneto.

Il pioppo torna al centro della bioeconomia italiana. 

Il pioppo torna al centro della bioeconomia italiana
Opportunità da rivalutare anche per gli agricoltori Veneti

Il 14 maggio 2026 il Gruppo di Coordinamento Nazionale per la Bioeconomia (GCNB), istituito presso la Presidenza del Consiglio, ha approvato il documento “Azioni dirette al rafforzamento della bioeconomia circolare del pioppo”. Si tratta di un passaggio istituzionale rilevante per tutte le aziende agricole del Veneto che coltivano o valutano di coltivare pioppo: il settore torna ad essere oggetto di una politica nazionale coordinata, dopo anni di frammentazione.

Un settore in forte deficit

Il documento parte da un dato allarmante: a fronte di una domanda industriale che richiederebbe almeno 100.000 ettari di piantagioni per essere soddisfatta, le superfici nazionali coltivate a pioppo si attestano oggi a soli 53.400 ettari — meno della metà del fabbisogno. Il gap ha conseguenze dirette sull’industria italiana del legno, costretta ad importare tronchi dall’estero (principalmente da Francia, Ungheria e Belgio) per un valore compreso tra i 32 e i 42 milioni di euro l’anno.

Le superfici coltivate hanno subito un crollo storico: dagli oltre 150.000 ettari del 1970 si è scesi ai circa 53.000 ettari del 2024. In questo scenario di generale contrazione, il Veneto mantiene una posizione di rilievo, pur non essendo l’unica Regione con superfici in crescita (distinzione che oggi spetta al Friuli-Venezia Giulia).

I nuovi cloni MSA

Una delle novità tecniche più significative riguarda i cloni a Maggiore Sostenibilità Ambientale (MSA), sviluppati dal CREA di Casale Monferrato e da costitutori privati. Questi nuovi cloni presentano vantaggi concreti per l’imprenditore agricolo:

  • Riduzione dei trattamenti fitosanitari grazie alla maggiore resistenza alle principali patologie del pioppo
  • Minor fabbisogno di acqua, fertilizzanti e antiparassitari rispetto ai cloni tradizionali
  • Accrescimenti più elevati e legno con caratteristiche idonee anche per l’edilizia in legno (uso strutturale), un mercato in forte espansione
  • Possibilità di impiego su terreni agricoli ordinari e collinari, non solo in ambito golenale

Il clone tradizionale I214 rimane comunque preferito dall’industria del compensato per la leggerezza del suo legno e trova le condizioni ideali in ambito golenale.

Governance e piano nazionale: le azioni proposte

Il cuore del documento approvato dal GCNB è la proposta di un sistema di governance integrata tra cinque Ministeri (MASAF, MIMIT, MASE, MEF, MUR) e le Regioni, con compiti specifici assegnati a ciascun soggetto:

  • MASAF: aggiornare l’Osservatorio Nazionale del Pioppo (ONP) e sostenere la ricerca su nuovi cloni e tecniche innovative presso il CREA di Casale Monferrato
  • MIMIT: integrare le politiche agricole con quelle industriali e incentivare l’innovazione nella trasformazione del legno
  • MASE: elaborare linee guida per la coltivazione nelle aree golenali e nelle fasce di mobilità degli alvei fluviali
  • MEF: analizzare e coordinare incentivi, sgravi fiscali e strumenti assicurativi
  • MUR: coordinare la ricerca universitaria su nuovi impieghi del legno di pioppo e sull’innovazione tecnologica

A livello regionale, il documento invita le Regioni a creare Cluster locali dedicati alla pioppicoltura e a dare progressiva attuazione agli impegni dell’accordo siglato il 12 settembre 2025 tra le Regioni padane e i principali stakeholder del settore.

Le sfide aperte: golene, PAC e assistenza tecnica

Il documento non nasconde le criticità strutturali del comparto. Gli agricoltori che piantano pioppo si trovano spesso soli nel decidere se e quanto terreno dedicare alla pioppicoltura, in assenza di:

  • Osservatori sui prezzi di mercato e accordi di filiera stabili
  • Assistenza tecnica dedicata e predeterminazione di prezzi minimi di riferimento
  • Sistemi assicurativi adeguati oltre la sola copertura catastrofale

Resta inoltre aperta la questione delle aree golenali: il conflitto tra pioppicoltura, gestione naturalistica dei corsi d’acqua e piani di ripristino ambientale (anche finanziati dal PNRR) rappresenta una criticità che il piano nazionale dovrà affrontare con un coordinamento tra Autorità di distretto, Autorità di bacino e Aree protette.

Perché interessa le aziende associate in Veneto

Il Veneto è storicamente tra le Regioni a maggiore vocazione pioppicola, con una presenza significativa nelle aree perifluviali della pianura padano-veneta. Il documento del GCNB rappresenta un’opportunità concreta per le aziende associate sotto diversi profili.

Confagricoltura Veneto seguirà l’evoluzione del Piano nazionale e parteciperà ai tavoli regionali per garantire che le esigenze delle imprese associate siano adeguatamente rappresentate.