Dichiarazione Imu entro il 30 giugno

Entro il 30 giugno deve essere presentata la dichiarazione IMU relativa all’anno 2024. La dichiarazione può essere consegnata o spedita con raccomandata postale al Comune in cui sono situati gli immobili, o inoltrata telematicamente.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione sussiste per comunicare situazioni che incidono sull’imposta e che non sono direttamente conoscibili dal Comune attraverso la consultazione delle risultanze catastali.

Ad esempio, deve essere presentata la dichiarazione IMU nei seguenti casi:

– acquisto di area fabbricabile (per comunicare il valore della medesima);

– mutamento da terreno agricolo ad area edificabile o viceversa;

– terreni condotti da CD/IAP per i quali spetta l’esenzione di imposta;

– fabbricati di interesse storico o artistico (per i quali la base imponibile è ridotta al 50%);

– area edificabile condotta da CD/IAP (assolve l’IMU come terreno agricolo).

Invece, non va presentata la dichiarazione IMU:

– per l’abitazione principale (la situazione è conoscibile dal Comune dalle risultanze anagrafiche);

– acquisto / vendita di immobile (il notaio provvede ad aggiornare i dati catastali).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se non intervengono variazioni di quanto già comunicato.

Proroga dei versamenti delle imposte

Il Consiglio dei Ministri ha annunciato la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Il differimento, come già l’anno scorso, riguarda però solo i “soggetti ISA”, cioè le attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, anche in presenza di cause di esclusione dagli stessi, e compresi coloro che partecipano a società di persone soggette agli ISA.

I termini di versamento di Irpef, relative addizionali regionali e comunali, Irap, imposte sostitutive, cedolare secca ecc., sia a titolo di saldo 2024 che di acconto 2025, risultano quindi i seguenti:

– attività agricole rientranti nel reddito catastale agrario (imprese individuali e società semplici) e soggetti privati, senza partecipazione in società di persone “ISA”:

30 giugno – 30 luglio con gli interessi dello 0,40%

– agriturismi, fattorie didattiche, enoturismo, allevamenti eccedenti, produzione di energia eccedente il reddito catastale, attività connesse tassate a forfet, attività tassate “a bilancio” o in modo forfettario (attività di contoterzista, manutenzione del verde ecc.), contribuenti “minimi” o “forfettari”:

21 luglio (il 20 cade di domenica) – 20 agosto con gli interessi dello 0,40%

E’ inoltre sempre possibile optare per il pagamento rateale, da completarsi entro il 16 dicembre, con rate mensili maggiorate degli interessi.

 

Tabacco, confronto sulla situazione produttiva in Europa

Lo scorso 6 giugno si è svolta la riunione del Gruppo di Lavoro COPA (Associazione degli agricoltori europei) sul Tabacco, nel corso della quale i vari partecipanti hanno fornito una panoramica complessiva sulla situazione del comparto nei vari Stati membri da cui emerge una sostanziale stabilità del comparto tabacchicolo europeo in termini di superfici coltivate, di produttori e volumi, con limitate variazioni tra i diversi gruppi varietali tra ed all’interno dei vari Paesi UE.

La presentazione ha messo in luce problematiche comuni che, sul lato della produzione, riguardano la cronica mancanza di manodopera, la riduzione dei principi attivi per la difesa, il mancato ricambio generazionale, l’aumento dei costi energetici connessi in particolare alle operazioni di cura del tabacco, gli impatti dovuti ad andamenti climatici avversi, gli accordi internazionali che la UE sta definendo con l’India ed i paesi del Mercosur, che espongono il comparto ai rischi di una crescente concorrenza e rendono urgente l’applicazione del principio di reciprocità.

Oltre a ciò è stata condivisa da tutti i partecipanti la necessità di monitorare l’evoluzione normativa in atto a partire dalla revisione delle Direttiva TED e TPD, e di preparare per tempo anche la partecipazione della Commissione Europea alla prossima Conferenza COP 11 che si terrà a Ginevra a novembre di quest’anno e che avrà certamente ricadute importanti sul settore.

Per Confagricoltura ha preso parte all’incontro Fausto Rossi, componente della FNP tabacchicola che nell’ambito dei temi affrontati ha rimarcato la necessità di mantenere e sostenere la produzione e la coltivazione del tabacco in Europa riaffermandone i tratti distintivi sul fronte della sostenibilità sia per quanto riguarda la fase di produzione che di trasformazione, evidenziando gli investimenti fatti nel campo della ricerca ed innovazione, l’attenzione riposta nell’impiego di energie rinnovabili, il rischio che deriva da un eccesso di liberalizzazione dei mercati che attraverso accordi commerciali come il Mercosur andrebbe a vantaggio di Paesi concorrenti come Argentina e Brasile.

Assemblea Assolatte: comparto lattiero-caseario in salute

«Quando la produzione italiana di latte era contingentata dal sistema delle quote in Italia si realizzavano 10 milioni di tonnellate l’anno e il timore principale erano i surplus produttivi e il crollo dei prezzi. Con la fine del sistema delle quote oggi in Italia si producono 14 milioni di tonnellate, il 40% in più. Prodotto ritirato dall’industria lattiero casearia italiana che trasforma questa materia prima e lavalorizza grazie all’innovazione e all’export. Il risultato è che il prezzo del latte alla stalla in Italia è superiore del 10-15% alla media europea. I listini hanno messo asegno un ulteriore +6% nei primi quattro mesi di quest’anno e oggi sono del 40%superiori alle quotazioni del latte del 2020».

È un sistema virtuoso quello descritto dal presidente di Assolatte (l’associazione delleindustrie lattiero casearie italiane), Paolo Zanetti che nei giorni scorsi ha celebrato a Roma la propriaassemblea annuale insieme agli 80 anni dell’associazione.

Zanetti, inoltre, ha evidenziato che, per l’export caseario italiano, il 2024 è stato un altro anno da ‘record’, giacché “le 658.000 tonnellate” inviate fuori dai nostri confini hanno fatto salire il valore del 10,7% sul 2023, mentre il fatturato è stato pari a 5,4 miliardi, in uno scenario in cui arrivare a questi livelli, “tra le guerre, il persistere dell’inflazione e varie altre insidie, non è stato facile.

Lo studio realizzato da The European House – Ambrosetti (Teha) per Assolatte ha permesso di osservare come “nel 2024 l’export agroalimentare abbia raggiunto il valore record di 67,5 miliardi e la produzione agroalimentare made in italy conferma il suo alto livello di qualità, con 891 produzioni certificate”, essendo “il primo Paese in Ue per numero di formaggi certificati, con 57 denominazioni”. E, nella filiera agroalimentare italiana, l’industria lattiero-casearia “occupa il 2° posto per fatturato – il settore ha raggiunto i 26,6 miliardi – e il 4° per esportazioni – 5,9 miliardi” lo scorso anno.

Le imprese del comparto operanti in Italia hanno raccolto e trasformato il latte vaccino prodotto nelle stalle della Penisola: si tratta di 13,18 milioni di tonnellate, a cui se ne aggiungono 800.000 di latte tra caprino, bufalino e pecorino; quello lavorato nel Belpaese è destinato alla produzione di 2,5 milioni di tonnellate di latte alimentare, di 1,4 milioni di tonnellate di formaggi (per il 44% a denominazione di origine protetta), di 265.000 tonnellate di yogurt e altri latti fermentati e di 103.000 tonnellate di burro”.

Gran parte della produzione nazionale si concentra nella mozzarella (315.000 tonnellate), nel Grana Padano dop (218.000), nel Parmigiano Reggiano dop (163.000), nel Gorgonzola dop (63.000), nella Mozzarella di bufala campana dop (55.000), nel Pecorino Romano dop (39.000), in burrata e stracciatella (47.500, di cui 600 di Burrata di Andria IGP), nel provolone (28.000, di cui 7.000 in Valpadana Dop), in mascarpone, crescenza e Asiago dop.

Giovani Agricoltori, verso il credito d’imposta per le spese di formazione

La Legge n. 36/2024, sullo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, tra le altre cose ha previsto la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, fissato nella misura dell’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 con un importo massimo per beneficiario di 2.500 euro.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025, è stato pubblicato il Decreto interministeriale 1° aprile 2025, con cui sono state definite le modalità per l’attribuzione del contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024.

Entro il prossimo 25  luglio l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare il modello di comunicazione per la richiesta di contributo, unitamente alle istruzioni. Inoltre, ai fini del rispetto del limite di spesa, con un ulteriore provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle comunicazioni di accesso al contributo, sarà definito l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile.

Il credito d’imposta è destinato agli imprenditori agricoli con età inferiore a 41 anni compiuti, che abbiano iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il requisito dell’età anagrafica deve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenute (anno 2024).

Sono ammissibili al beneficio le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024, rientranti nelle seguenti categorie: 1) corsi di formazione, seminari, conferenze ecoaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola; 2) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui sopra, fino a un importomassimo pari al 50% delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione.

Le spese ammissibili devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggettobeneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediatariconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. È altresì richiesta l’esibizione di unattestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante.

Per ottenere il contributo è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dellespese ammissibili sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari alcontributo richiesto, moltiplicato per una percentuale che sarà comunicata da un appositoprovvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza deltermine di presentazione delle comunicazioni di richiesta del contributo.

Detta percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontarecomplessivo dei crediti d’imposta richiesti. Qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’impostarichiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100% del contributo richiesto.

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24per il pagamento di imposte e contributi. Il credito d’imposta può essere usufruito entro il secondo periodo di imposta successivo a quello incui la spesa è stata sostenuta (e, quindi, entro il 31 dicembre 2026).

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodod’imposta nel corso del quale è presentata la comunicazione di richiesta del contributo (2025) enelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quando se ne concludel’utilizzo.

Comunicazione della Pec degli amministratori delle società

Come si ricorderà, la Legge di bilancio per il 2025 aveva introdotto l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche per gli amministratori “di imprese costituite in forma societaria”.Anche le imprese agricole organizzate in forma societaria (personale o di capitali), sono tenute a rispettare l’obbligo di comunicazione.

La disposizione normativa  è stata oggetto di diversi approfondimenti, compendiati nella circolare del MIMIT del 12 marzo 2025.La norma, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2025, trova applicazione anche per le imprese che siano già costituite prima di tale data. In assenza di un termine di adempimento fissato dalla legge, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la citata circolare, ha ritenuto opportuno assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 il termine per la comunicazione da parte delle società, degli indirizzi PEC dei propri amministratori, fino alla data del 30 giugno 2025.

Unioncamere, anche a seguito di nostre sollecitazioni, ha chiesto al Ministero delle Imprese ulteriori chiarimenti sulla disposizione normativa introdotta, in modo da superare le incertezze applicative. Inoltre, in attesa di conoscere l’orientamento del Ministero, ha fornito al sistema Camerale l’indicazione di applicare la norma in questione, per le società già costituite al primo gennaio 2025, al momento in cui le stesse presenteranno una qualsiasi variazione societaria, che esige l’iscrizione nel registro delle imprese. Una circolare ministeriale non può infatti fissare alcun termine di adempimento (nella fattispecie il 30/6/2025), in assenza di una precisa statuizione in tal senso, ad opera della normativa statale. Nessuna sanzione amministrativa potrà essere irrogata in assenza, a livello normativo, di un termine perentorio, entro il quale osservare l’obbligo di comunicazione. Per le società che si sono costituite o si costituiranno dal primo gennaio 2025. vale la regola ordinaria fissata dalla legge.

Agriturismi, dichiarazione dell’imposta di soggiorno

I gestori di strutture ricettive, compresi gli agriturismi, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, anche nel caso in cui non sia stata registrata nessuna presenza. La prossima scadenza è fissata al 30 giugno, con riferimento ai dati relativi all’anno 2024. La dichiarazione deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando i servizi disponibili nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

L’imposta di soggiorno può essere istituita nei Comuni capoluogo di Provincia, nelle Unioni di Comuni e nei Comuni considerati località turistiche o città d’arte, fino a un massimo di 5 euro per ciascuna notte di soggiorno, aumentato a 10 euro nei Comuni capoluogo che abbiano registrato presenze turistiche venti volte superiori al numero dei residenti. I gestori delle strutture ricettive la riscuotono dagli ospiti che alloggiano e provvedono al versamento dell’imposta al Comune.

L’omessa o errata presentazione della dichiarazione comporta la sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, commisurata al tributo dovuto, anche qualora il versamento dell’imposta fosse stato eseguito tempestivamente. Su questo aspetto, il Ministero dell’Economia e Finanze ha tuttavia precisato che in caso di manifesta sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto. Invece, l’omesso o ritardato versamento dell’imposta è sanzionato nella misura del 25%, ridotta al 12,5% qualora il versamento sia effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni.

Afta epizootica in Slovacchia ed Ungheria, fine emergenza

Il Ministero della salute, con nota n.16895 del 6 giugno 2025 ha informato che si è conclusa l’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2025/1097 della Commissione, del 23 maggio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza per i focolai di afta epizootica in Ungheria e Slovacchia.

Il Ministero reputa di non dover più applicare i controlli sulle partite di animali vivi sensibili all’Afta epizootica e anche su quelle di prodotti di tali animali eventualmente introdotti dalle suddette zone, ma esorta comunque a mantenere alta l’attenzione nei confronti di questa malattia altamente contagiosa, garantendo la vigilanza sullo stato di salute degli animali aftoso sensibili e procedendo alla segnalazione immediata al Servizio veterinario competente di eventuali situazioni sospette.

Con tale comunicazione il Ministero segnala il superamento della crisi sanitaria scaturita dalla presenza di focolai di Afta Epizootica, nel mese di marzo, in Ungheria e Slovacchia.

Rentri, obbligo di Iscrizione per le aziende tra 10 e 50 dipendenti

Il prossimo 15 giugno partiranno le iscrizioni al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRi) per le imprese tra 10 e 50 dipendenti. L’iscrizione potrà essere effettuata fino al 15 agosto.

Ai fini del calcolo dei dipendenti si considerano quelli presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono inclusi:

  • i dipendenti a tempo pieno;
  • i dipendenti a tempo parziale e stagionali, conteggiati come frazioni di unità lavorative, in base a quanto stabilito dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive;
  • titolare e soci vanno considerati nel conteggio solo se inquadrati come dipendenti formalmente dell’azienda, ossia regolarmente a libro paga.

Ricordiamo che gli imprenditori agricolisono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiutisolo se producono rifiuti pericolosi (vedi tabella in fondo all’articolo)

Fermo restando l’obbligo di iscrizione ed il pagamento del contributo annuale, per le aziende agricole cambia poco sul piano operativo.

Restano infatti valide tutte le semplificazioni previste dal D.Lgs. 152/2006::

  • possibilità di tenere i formulari o i documenti di conferimento (registri di carico e scarico), ovviamente aggiornati con la nuova modulistica RENTRi, in luogo dei registri di carico e scarico e del MUD;
  • delegabilità: le imprese possono delegare associazioni di categoria e loro società di servizi o circuiti organizzati di raccolta (gestiti direttamente da Consorzi o sulla base di Accordi di programma territoriali) sia per l’iscrizione al Registro e sia per la trasmissione dei dati.

Riguardo alla trasmissione dati: quella digitale è già operativa e obbligatoria per il registro di carico e scarico, mentre per i FIR diventerà obbligatoria solo a partire da febbraio 2026.

Le aziende agricole che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come, ad esempio, nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta), non devono trasmettere i dati al RENTRI.

Un aspetto da attenzionare è il rapporto tra azienda agricola e contoterzisti e/o manutentori.

Nel caso delle aziende agromeccaniche, l’affidare i propri rifiuti a un contoterzista non esonera dall’obbligo di iscrizione al RENTRi: la titolarità e la responsabilità del rifiuto restano in capo all’impresa agricola.

Nel caso dell’impresa di manutenzione se svolge l’attività, con regolare contratto di affidamento da parte del committente (nel quale contratto venga specificato che la manutenzione, sostituzione di parti meccaniche e/o materiale di consumo -es. cambio olio trattore- sia da espletarsi in totale autonomia decisionale dal manutentore), il produttore del rifiuto che ne deriva è il manutentore stesso perché è a seguito della sua attività che si genera il rifiuto. Tale soggetto, pertanto, sarà obbligato al RENTRi.

Si ricorda che per le imprese agricole rimangono vive, se rientranti tra i soggetti obbligati al nuovo sistema, le possibilità di delegare le associazioni imprenditoriali o i circuiti organizzati di raccolta per la gestione degli adempimenti e per l’iscrizione al nuovo Registro, nonché le diverse esenzioni e modalità alternative di tenuta di registri e formulari presenti nel Dlgs 152/2006.

 

Rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi

I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali. 

I rifiuti speciali non pericolosi più ricorrenti prodotti dalle aziende agricole sono:

  • materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) (CER 020104);
  • imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi – concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
  • oli vegetali esausti (CER 200125);
  • fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici (vari CER);
  • pneumatici usati (CER 160103);
  • contenitori di fitofarmaci bonificati (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
  • scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole (vari CER).

I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono: 

  • oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205*);
  • batterie esauste (CER 160601*);
  • veicoli e macchine da rottamare (CER 160104*);
  • fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108*);
  • contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*);
  • farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205*).

Pac 2024, gli importi definitivi degli Ecoschemi

Con Circolare dello scorso 5 giugno Agea ha definito gli importi unitari degli Eco-schemi e del Sostegno accoppiato al reddito per superficie per le domande PAC del 2024.

In linea generale, l’importo unitario è determinato come risultato del rapporto tra il plafond previsto dal Piano strategico (PSP) e il numero di ettari/UBA accertati dagli Organismi pagatori, salvo rimodulazioni finanziarie all’interno dei medesimi interventi, al fine di evitare che il livello di premio (in termini di importo unitario) si attestasse su valori al di sotto dell’importo minimo programmato nel PSP.

Inoltre, in presenza di economie di spesa per taluni interventi si è proceduto a riallocare le stesse su altri interventi, al fine di evitare la perdita di fondi unionali.