QUALITÀ DELL’ARIA 1. Dal 1° ottobre tornano le misure antismog in Veneto

QUALITÀ DELL’ARIA 1. Dal 1° ottobre tornano le misure antismog in Veneto

Vietati gli abbruciamenti di residui vegetali

 

Con l’arrivo della stagione autunnale tornano in vigore in Veneto le misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, molte delle quali riguardano direttamente l’attività agricola. Riepiloghiamo le regole da conoscere, sulla base delle informazioni pubblicate dalla Regione del Veneto sul portale “Per un’aria pulita”.

Il quadro normativo

Le misure sono state introdotte con la DGR n. 238 del 2 marzo 2021, che interviene nei settori più rilevanti per la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico: traffico urbano, combustioni all’aperto, agricoltura e zootecnia (in particolare la fertilizzazione con liquami) e riscaldamento. Queste misure sono state consolidate e potenziate nel Nuovo Piano approvato con DGR n. 377 del 15 aprile 2025.

Le misure sono di due tipi. Quelle strutturali sono permanenti per tutto il periodo di riferimento e si applicano in condizione di Allerta 0 (VERDE). Quelle emergenziali sono temporanee e scattano in Allerta 1 (ARANCIO) e Allerta 2 (ROSSO): entrano in vigore il giorno successivo all’emissione del bollettino PM10 e restano valide fino al bollettino che segnala il rientro dei valori nei limiti di legge. È quindi importante consultare con regolarità il bollettino PM10.

L’attuazione delle misure spetta ai Comuni, coordinati dai Tavoli Tecnici Zonali istituiti presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia, e avviene tramite ordinanza sindacale. Il riferimento operativo per ogni azienda resta quindi l’ordinanza del proprio Comune, consultabile sui siti delle Province e della Città Metropolitana.

Abbruciamento dei residui vegetali: divieto dal 1° ottobre al 30 aprile

Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) vieta in generale la combustione dei residui vegetali, salvo le deroghe dell’art. 182, comma 6-bis, per i piccoli cumuli (inferiori a 3 metri steri per ettaro), con finalità agricole ammendanti e con metodi che non danneggino l’ambiente né la salute. La deroga vale solo per il materiale vegetale che non costituisce rifiuto, cioè i materiali agricoli e forestali naturali, come sfalci e potature eseguiti secondo le buone pratiche colturali.

A livello nazionale, il decreto-legge n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, consente il raggruppamento e l’abbruciamento dei materiali vegetali sul luogo di produzione soltanto nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro.

In Veneto vale però una regola più restrittiva: la DGR n. 238/2021 prevede che il divieto di abbruciamento sia applicato con ordinanza comunale, come misura strutturale in Allerta 0 (VERDE), su tutto il territorio regionale dal 1° ottobre al 30 aprile. In pratica, nonostante la norma nazionale consenta gli abbruciamenti anche in ottobre, in Veneto dal 1° ottobre e fino a fine aprile i residui vegetali non possono essere bruciati. Chi intende eliminare potature o sfalci con questo metodo ha tempo fino al 30 settembre, sempre nel rispetto dei limiti quantitativi e delle altre condizioni previste.

Unica eccezione: le ordinanze possono prevedere deroghe per emergenze fitosanitarie certificate dalla competente struttura regionale (Servizio Fitosanitario).

Falò, fuochi d’artificio e barbecue

Il Piano regionale aggiornato con la DGR n. 377/2025 (Azione E7) ha introdotto una disciplina specifica per falò e fuochi d’artificio, che non si limita ai giorni di allerta. Dal 1° ottobre al 30 aprile, infatti, sono vietati in via generale i falò rituali e i fuochi d’artificio delle categorie F2, F3 e F4, sia pubblici sia privati.

In deroga, sono consentiti al massimo due eventi nell’intera stagione (complessivi tra falò e fuochi d’artificio), in occasione di festeggiamenti tradizionali. Devono essere promossi o autorizzati dal Comune e svolgersi in livello verde, in assenza di dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi, utilizzando solo biomassa stagionata e priva di altri materiali (foglie e residui verdi, tessuti, imballaggi, plastica). Restano sempre consentiti i piccoli artifici di categoria F1 (bengala, fontane, girelle, candele magiche e simili).

Nei giorni di allerta arancio e rosso il divieto diventa assoluto, come già previsto dall’Accordo di Bacino padano per qualsiasi tipologia di combustione all’aperto.

Per i barbecue, il Piano limita il divieto in allerta a quelli alimentati a combustibili solidi (legna, carbone di legna) utilizzati da attività di ristorazione/rosticceria. Di conseguenza, in allerta:

  • è vietato l’uso di barbecue a legna o carbonella (e la preparazione all’aperto di caldarroste) da parte di attività economiche di ristorazione, comprese quindi le aziende agrituristiche che somministrano pasti;
  • restano esclusi dal divieto i barbecue dei privati, non legati ad attività economiche;
  • sono sempre ammessi i barbecue a gas o elettrici.

Quanto all’ambito territoriale, i divieti collegati all’allerta operano nei Comuni coperti dal bollettino PM10, cioè in tutto il Veneto esclusa la zona “Prealpi e Alpi”. La disciplina stagionale di falò e fuochi d’artificio è stata però recepita anche da Comuni montani e pedemontani, e alcune ordinanze adottano formulazioni più ampie. È quindi indispensabile verificare l’ordinanza del proprio Comune. Restano in ogni caso da rispettare le disposizioni in materia di incendi boschivi.

Spandimento dei liquami zootecnici

Anche per il comparto zootecnico, dal 1° ottobre al 15 aprile, sono previste limitazioni allo spandimento dei liquami in caso di Allerta PM10, legate al bollettino Agrometeo Nitrati. Per le regole di dettaglio e le indicazioni operative si rinvia allo specifico articolo: “Spandimento dei liquami: dal 1° ottobre torna vincolante l’Allerta PM10 dell’Agrometeo Nitrati”.

Circolazione dei veicoli e riscaldamento

Le limitazioni strutturali alla circolazione valgono dal 1° ottobre al 30 aprile, in Allerta 0, dal lunedì al venerdì, nei Comuni individuati dalle ordinanze.

Il blocco dei diesel Euro 5 in livello verde è stato rinviato al 1° ottobre 2027. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 15 settembre 2026 il progetto di legge n. 109, che differisce di un anno l’entrata in vigore della limitazione, inizialmente prevista dal 1° ottobre 2026 nei comuni e negli agglomerati con più di 100.000 abitanti. La Giunta ha quindi adottato la DGR n. 1024 del 18 settembre 2026, che accompagna il rinvio con un pacchetto di misure compensative obbligatorie, da recepire con ordinanza nei Comuni dell’agglomerato e in quelli con più di 30.000 abitanti. Anche a livello nazionale è all’esame del Consiglio dei Ministri un decreto-legge che sposta al 1° ottobre 2027 lo stesso termine per le quattro Regioni del Bacino padano.

Tra le misure compensative illustrate in questi giorni ai Tavoli Tecnici Zonali figurano l’estensione di un’ora della fascia oraria di divieto, che passa alle 8.30-19.30, e la riduzione del periodo di accensione degli impianti termici negli edifici pubblici e commerciali in zona climatica E (dal 1° novembre al 12 aprile). Restano invece in vigore le limitazioni per i diesel Euro 5 nei giorni di allerta arancio e rosso, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli dell’agglomerato.

In caso di allerta rossa prolungata scattano limitazioni aggiuntive anche per le macchine operatrici agricole e industriali. In condizione di allerta è inoltre vietato a tutti i veicoli sostare con il motore acceso.

Sul riscaldamento, in caso di allerta la temperatura media negli ambienti è limitata: l’Accordo di Bacino padano fissa il limite a 19°C, con tolleranza di 2°C, e la DGR n. 238/2021 lo ha abbassato di un grado. La misura vale su tutto il territorio regionale, esclusa la zona “Prealpi e Alpi”. Per l’uso di stufe e caldaie a legna e pellet valgono regole specifiche, illustrate nella sezione “Biomasse” del portale regionale.

QUALITÀ DELL’ARIA 2 – Spandimento dei liquami

QUALITÀ DELL’ARIA 2

Spandimento dei liquami: dal 1° ottobre torna vincolante l’Allerta PM10 dell’Agrometeo Nitrati

 

Con il 1° ottobre si apre il periodo nel quale il bollettino Agrometeo Nitrati della Regione del Veneto torna a fornire in modo vincolante l’indicazione relativa alla presenza di condizioni di Allerta PM10. Il periodo vincolante si estende fino al 15 aprile; dal 15 al 30 aprile l’indicazione resta pubblicata, ma a titolo non vincolante.

Si tratta di una delle misure con cui la Regione, nell’ambito delle politiche per la qualità dell’aria del Bacino padano, interviene sulle emissioni di ammoniaca di origine agricola, che contribuiscono alla formazione del particolato secondario. Richiamiamo quindi l’attenzione delle aziende zootecniche e di quelle che utilizzano effluenti e assimilati sulle regole da seguire, differenziate a seconda che sia in corso o meno l’allerta.

Nei giorni di Allerta PM10

Quando il bollettino segnala l’Allerta PM10 è vietato lo spandimento di liquami zootecnici e assimilati, indipendentemente dalla classificazione del territorio in Zona Ordinaria (ZO) o Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN). Il divieto discende dalle DGR n. 836/2017 e n. 238/2021 e dai successivi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020.

L’indicazione di allerta è riportata dal bollettino comune per comune e giorno per giorno: il divieto vale quindi soltanto nei comuni e nelle giornate in cui l’allerta è segnalata. Le misure riguardano il territorio di pianura; non si applicano ai comuni delle zone “Prealpi e Alpi” e “Fondovalle”, per i quali il bollettino non riporta l’indicazione PM10.

Lo spandimento resta ammesso solo con tecniche di distribuzione che rendano non significativo il rilascio di ammoniaca in atmosfera, ossia: iniezione diretta nel terreno, cioè interramento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche mediante l’utilizzo in sequenza di più attrezzature che operano contemporaneamente sullo stesso appezzamento.

Il riferimento normativo è l’art. 5, comma 3, lettera n) dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021.

In assenza di Allerta PM10

Anche quando non è in corso l’allerta, la distribuzione di effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti a base di urea deve avvenire con effettiva incorporazione nel suolo contestualmente allo spandimento oppure entro le 24 ore successive. L’obiettivo è ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e di lisciviazione e la formazione di odori molesti. La DGR n. 238/2021 incentiva comunque le pratiche di interramento immediato.

Fanno eccezione, e non richiedono l’incorporazione, gli interventi di distribuzione degli effluenti:

  • in copertura, ad esempio su terreni gestiti in no tillage;
  • su prati stabili in situ.

Il riferimento è l’art. 7 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021.

Indicazioni per le aziende

Nel periodo 1° ottobre – 15 aprile è indispensabile consultare il bollettino Agrometeo Nitrati prima di ogni intervento di distribuzione e programmare gli spandimenti tenendo conto della possibile attivazione dell’allerta, soprattutto nelle fasi di stabilità atmosferica tipiche dei mesi autunnali e invernali. È opportuno anche verificare per tempo la disponibilità di attrezzature per l’iniezione o l’interramento contestuale, anche tramite contoterzisti, e la capacità di stoccaggio aziendale, così da non trovarsi costretti a distribuire in giornate di divieto.

Il bollettino è pubblicato da ARPAV all’indirizzo www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/agrometeo/agrometeo-nitrati e riporta, per ciascun comune, sia l’eventuale allerta PM10 sia i divieti stagionali previsti dalla direttiva nitrati. In alternativa è possibile utilizzare l’applicazione “ARPAV Agrometeo Nitrati”, disponibile per smartphone Android e iPhone, che permette di consultare rapidamente l’indicazione relativa al proprio comune.

Ricordiamo che per l’adeguamento del parco macchine sono attualmente aperte opportunità di finanziamento: il bando regionale per il rinnovo delle attrezzature per l’interramento in campo degli effluenti (DGR n. 853 del 19 agosto 2026), con domande entro il 19 novembre 2026, e i prossimi bandi dello Sviluppo Rurale (intervento SRD02, riduzione delle emissioni di ammoniaca – copertura vasche liquami zootecnici e assimilati).

VINO. Via libera UE agli aiuti nazionali per distillazione di crisi, vendemmia verde ed estirpazione

VINO. Via libera UE agli aiuti nazionali per distillazione di crisi, vendemmia verde ed estirpazione

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 16 settembre 2026 il Regolamento delegato (UE) 2026/2093 del 10 luglio 2026. Il provvedimento dà attuazione al Regolamento (UE) 2026/471, che ha modificato le norme di mercato e le misure di sostegno nel settore vitivinicolo. Il nuovo regolamento consente agli Stati membri, anche tramite le Regioni, di erogare pagamenti nazionali per tre misure di gestione della crisi: la distillazione di crisi, la vendemmia verde e l’estirpazione dei vigneti produttivi.

Il regolamento stabilisce quando esiste una situazione di crisi. Solo in quel caso lo Stato membro può chiedere alla Commissione l’autorizzazione ai pagamenti. Il testo indica anche gli elementi per calcolare il sostegno.

Distillazione di crisi e vendemmia verde

Per attivare queste due misure serve una crisi congiunturale del mercato. Va dimostrato un aumento delle scorte e un calo del prezzo medio e dei volumi di vendita rispetto alle cinque campagne precedenti.

Estirpazione

L’estirpazione può essere attivata a livello nazionale o regionale. Può riguardare zone specifiche, singole categorie di vino (DOP, IGP e vini senza denominazione) e/o singoli colori. In questo caso serve uno squilibrio strutturale del mercato, dimostrato da alcune condizioni:

  • giacenze finali medie degli ultimi cinque anni superiori alla media degli ultimi dieci;
  • surplus tra vino prodotto e vino venduto in almeno tre delle ultime cinque campagne;
  • almeno una delle condizioni di crisi congiunturale verificata negli ultimi cinque anni;
  • calo sostanziale della redditività media annua per ettaro di vigneto negli ultimi dieci anni.

Sono esclusi dall’estirpazione i vigneti che negli ultimi cinque anni hanno ricevuto fondi per la ristrutturazione e riconversione.

Il dossier per la Commissione

Per attivare le misure lo Stato membro deve inviare un dossier alla Commissione europea e ottenerne l’approvazione. Il dossier deve indicare:

  • l’ambito geografico, le categorie e i colori di vino interessati;
  • eventuali condizioni aggiuntive e criteri di priorità;
  • la durata della misura;
  • i dati di mercato che dimostrano la crisi;
  • i volumi o le superfici coinvolti;
  • il bilancio previsto e l’importo massimo del pagamento per ettolitro o per ettaro.

Estirpazione obbligatoria se la crisi si ripete

In una zona possono essere già stati applicati distillazione di crisi o vendemmia verde per tre o più anni negli ultimi cinque, per gli stessi colori. Se in quella zona viene chiesta un’ulteriore misura di crisi, lo Stato membro deve attivare anche i pagamenti per l’estirpazione.

La posizione di Confagricoltura

Nei tavoli istituzionali Confagricoltura ha sostenuto l’attivazione di misure di gestione della crisi. L’estirpazione e la distillazione possono servire nei territori con bassa redditività o gravi difficoltà di mercato. Per Confagricoltura queste misure devono però rispettare tre condizioni:

  • essere volontarie e adeguatamente incentivate;
  • essere coordinate a livello nazionale;
  • non ridurre le risorse OCM destinate agli interventi strutturali, cioè promozione, investimenti e ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Confagricoltura Veneto sta valutando con la filiera regionale se occorra attivare queste misure nel nostro territorio.

FLOROVIVAISMO. La Legge Quadro offre al comparto una disciplina organica

FLOROVIVAISMO. La Legge Quadro offre al comparto una disciplina organica

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2026 il decreto legislativo decreto legislativo 30 luglio 2026 n. 151  che dà attuazione alla legge delega sul florovivaismo. Per la prima volta il settore dispone di un testo unico e organico, che supera un quadro normativo finora frammentato e riconosce il florovivaismo come filiera strategica dell’agricoltura italiana, per il suo valore economico, ambientale, paesaggistico e sociale

Richiamando l’art. 2135 del Codice civile, il decreto definisce attività agricola florovivaistica l’insieme delle operazioni di propagazione, coltivazione e crescita delle piante svolte in pieno campo, in vivaio, in serra o in altre strutture, anche mobili. Vi rientrano floricoltura, vivaismo ornamentale, frutticolo, viticolo, olivicolo, forestale e orticolo, oltre alla produzione di materiale di propagazione.

Sono confermate come connesse, nel rispetto del requisito di prevalenza, la manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali. La novità è il riconoscimento, come attività connesse, delle lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora delle piante e delle operazioni colturali di realizzazione e manutenzione del verde pubblico e privato, svolte con attrezzature e risorse prevalentemente aziendali.

I centri per il giardinaggio ottengono per la prima volta una disciplina specifica. Gli imprenditori agricoli e le cooperative che li gestiscono mantengono la qualifica agricola, a condizione di vendere prevalentemente la propria produzione e che le attività complementari restino nei limiti dell’art. 2135 c.c. Le categorie di beni e servizi connessi saranno individuate da un successivo decreto ministeriale.

Viene introdotto un contratto di coltivazione specifico, con cui il florovivaista cura i vegetali secondo le indicazioni del committente e, a ciclo compiuto, glieli vende. Per gli accordi quadro delle stazioni appaltanti è ammessa una durata fino a sette anni, più coerente con i lunghi cicli del vivaismo, e sono preferiti i progetti di verde urbano corredati da un piano di manutenzione.

Sono previsti un Piano nazionale del florovivaismo quinquennale, un Tavolo tecnico permanente presso il Masaf (sezioni floricola e vivaistica), un ufficio dedicato al settore, la rilevazione annuale di produzioni e prezzi da parte di ISMEA dal 1° gennaio 2027 e la possibile istituzione di un marchio unico del florovivaismo italiano. Il decreto promuove inoltre la definizione delle figure professionali e la formazione specialistica, e sostiene il vivaismo forestale. Dal 2027 il Ministero ha messo a budget oltre 10 milioni di euro.

Molti aspetti chiave del testo, a partire dall’inquadramento dell’attività nell’art. 2135 c.c. e dalla distinzione tra floricoltura e vivaismo, sono frutto delle proposte avanzate da Confagricoltura. Per rendere pienamente operativa la riforma servono ora numerosi decreti attuativi.

Condizionalità sociale. Obblighi in materia di lavoro e sicurezza da rispettare per non perdere gli aiuti PAC

Condizionalità sociale. Gli obblighi in materia di lavoro e sicurezza da rispettare per non perdere gli aiuti PAC

Al via i controlli da parte di Agecontrol: cosa viene richiesto e come prepararsi

 

Con la PAC 2023-2027 l’erogazione integrale degli aiuti – pagamenti diretti FEAGA e pagamenti annuali dello sviluppo rurale FEASR – è subordinata anche al rispetto delle norme sulle condizioni di lavoro e sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 14 e Allegato IV del Reg. UE 2021/2115). È la cosiddetta condizionalità sociale, al cui controllo fino allo scorso anno era incaricato l’Ispettorato nazionale del lavoro e gli Spisal.

Quest’anno, la Legge 21 aprile 2026, n. 75 (art. 17) ha affidato i controlli anche ad Agecontrol S.p.A., i cui ispettori operano con la qualifica di pubblico ufficiale. Il quadro è stato completato dalla Delibera del Direttore Agea n. 44 del 5 agosto 2026 e dalla Circolare AGEA n. 67596 del 13.08.2026. Le aziende da controllare sono estratte da AGEA con un’analisi del rischio basata sulle banche dati SIAN, INPS e Camera di Commercio.

La verifica riguarda un periodo di almeno dodici mesi e segue una check-list articolata in tre sezioni, che riassumiamo di seguito.

  1. Condizioni di lavoro trasparenti (D.Lgs. 104/2022)
  • Contratto e informativa scritta: per ogni lavoratore deve esistere il contratto e le condizioni di lavoro devono essere comunicate per iscritto (contratto individuale, lettera di assunzione o altro documento).
  • Contenuti minimi: identità delle parti, luogo di lavoro, inquadramento, qualifica e mansioni, data di inizio, durata se a termine, periodo di prova, retribuzione, orario di lavoro e CCNL applicato. Attenzione: anche un’omissione che non comporta sanzione amministrativa, come quella sul periodo di prova, può determinare la riduzione degli aiuti PAC.
  • Formazione obbligatoria: quella necessaria allo svolgimento delle mansioni deve essere gratuita per il lavoratore, considerata orario di lavoro e, ove possibile, svolta durante lo stesso.
  1. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
  • Documento di Valutazione dei Rischi: deve essere presente, aggiornato e custodito presso l’unità produttiva controllata. Gli ispettori ne verificano la coerenza con l’organizzazione aziendale, le mansioni effettive e le attrezzature utilizzate, e controllano che vi siano indicati i DPI assegnati.
  • Figure della sicurezza: nomina formale del RSPP ed eventuali deleghe di funzione; designazione degli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi; presenza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  • Gestione delle emergenze: piano di emergenza e procedure di evacuazione chiare.
  • Informazione e formazione comprensibili: sui rischi specifici della mansione. Per i lavoratori stranieri va verificata preventivamente la comprensione della lingua utilizzata: è un aspetto sul quale i controlli pongono particolare attenzione.
  1. Attrezzature di lavoro
  • Conformità: macchine e attrezzature con marcatura CE o, se precedenti, adeguate ai requisiti dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008.
  • Manutenzione: va dimostrata la regolare manutenzione e l’esecuzione dei controlli periodici e straordinari.
  • Abilitazioni: l’uso di trattori agricoli, carrelli elevatori, gru e delle altre attrezzature che richiedono conoscenze particolari è riservato a operatori in possesso dell’abilitazione specifica, conseguita con apposita formazione e soggetta ad aggiornamento quinquennale.

Come si svolge il controllo

La verifica avviene in contraddittorio con il titolare, il legale rappresentante o un delegato munito di delega scritta; l’assenza del titolare non impedisce il controllo se è presente una persona idonea a rappresentare l’impresa. Gli ispettori accedono a uffici, campi e attrezzature, acquisiscono i documenti e possono sentire i lavoratori presenti. L’azienda può rilasciare dichiarazioni che vengono riportate nel verbale, di cui riceve copia. Le irregolarità sanabili danno luogo a un verbale di prescrizione con un termine per la regolarizzazione; quelle non sanabili a un verbale di contestazione immediato. Il verbale viene trasmesso alle autorità competenti (INL, Carabinieri Tutela del Lavoro, INPS, ASL, Vigili del Fuoco) e, per conoscenza, ad AGEA.

Le conseguenze: un doppio binario sanzionatorio

Alle sanzioni ordinarie previste dalla normativa lavoristica e prevenzionistica, applicate dalle autorità competenti, si aggiunge – una volta che la violazione è accertata in via definitiva – la riduzione degli aiuti PAC, calcolata sull’importo totale dei pagamenti FEAGA e FEASR dell’anno dell’infrazione. Per le inosservanze non intenzionali la riduzione è del 3%, 5% o 10% in base alla gravità, e si applica comunque il 10% se sono coinvolti più di otto lavoratori; in caso di ripetizione nel triennio o di persistenza oltre l’anno si sale al 20%, mentre l’inosservanza intenzionale comporta una riduzione del 30%, fino all’esclusione dagli aiuti. Chi adempie alle prescrizioni nei termini beneficia di un abbattimento: la riduzione del 3% viene azzerata, quella del 5% scende al 2,5% e quella del 10% al 7,5%. In caso di sequestro preventivo dell’azienda per il reato di caporalato (art. 603-bis c.p.) i pagamenti sono sospesi fino alla revoca della misura, salvo nomina di un amministratore giudiziario.

Il Consiglio di Confagricoltura

È opportuno verificare fin d’ora che contratti, lettere di assunzione, DVR, nomine, attestati di formazione e documentazione delle macchine siano completi, aggiornati e disponibili in azienda. Gli uffici di Confagricoltura Veneto sono a disposizione degli associati per un controllo preventivo della documentazione e per l’assistenza in caso di ispezione.

Influenza aviaria. In Veneto misure straordinarie fino al 15 marzo 2027

Influenza aviaria. In Veneto misure straordinarie fino al 15 marzo 2027

 

Con l’avvio della migrazione autunnale degli uccelli acquatici, che interessa in particolare il Nord Italia, torna ad alzarsi il livello di allerta per l’Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il Ministero della Salute ricorda che nel solo periodo estivo in Europa sono stati registrati 94 casi di HPAI e che, con la ripresa dei flussi migratori, nuovi focolai sono già stati confermati in Svezia e in Francia. Il Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria (CRN-IA) ritiene probabile un aumento dei casi nei prossimi mesi, e i dati epidemiologici degli ultimi anni indicano ormai settembre come il mese di avvio della fase epidemica.

Su queste basi il Ministero, con la nota prot. 26433 del 16 settembre 2026.pdf ha chiesto alle Regioni ad alto rischio – tra cui il Veneto – di adottare quanto prima un pacchetto di misure di prevenzione, sorveglianza e controllo. La Regione del Veneto l’ha recepita con la nota prot. 527120 del 23 settembre 2026.pdf (U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari), disponendo misure che si applicano sul territorio regionale fino al 15 marzo 2027 salvo diversa comunicazione.

Il giorno stesso il Ministero è intervenuto con una rettifica nota prot. 27117 del 23 settembre 2026.pdf, che riscrive il punto relativo all’accasamento dei tacchini da carne.

Di seguito una sintesi delle misure di interesse per gli allevatori, aggiornata con la correzione.

  1. Chiusura del pollame e biosicurezza (Zone A e B)
  • Allevamenti all’aperto: negli allevamenti avicoli ordinari situati nelle Zone A e B individuate dalla DGR n. 1076 del 15/09/2025 è disposta la chiusura di tutto il pollame, inclusa la selvaggina da penna, laddove tecnicamente possibile, per azzerare i contatti con i volatili selvatici.
  • Allevamenti familiari: nelle stesse zone va adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i selvatici.
  • Fiere e mercati: in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica, fiere, mostre, esposizioni e mercati di pollame restano per ora consentiti in deroga, fino a diversa comunicazione regionale.
  1. Accasamento dei tacchini da carne in Zona B e rettifica ministeriale

Secondo le indicazioni regionali, nei Comuni compresi nell’Allegato B1 alla DGR n. 1076/2025 l’accasamento dei tacchini da carne deve avvenire per aree omogenee, in modo da evitare un’eccessiva concentrazione di animali sensibili nel periodo a maggior rischio. In tutti gli allevamenti della Zona B l’accasamento resta inoltre subordinato al rispetto delle misure di biosicurezza previste dal D.M. 30/05/2023.

Su questo punto interviene la rettifica del Ministero che dispone di «Effettuare da parte di ciascuna filiera con stabilimenti in Lombardia e Veneto l’accasamento dei tacchini da carne nelle zone a rischio» in modo da ridurre la concentrazione degli animali nella fase di età critica, «sulla base della programmazione già concordata con l’Autorità Competente Regionale».

  1. Personale in allevamento (Zona B)
  • Operazioni interne: negli allevamenti di tacchini e pollastre, vaccinazioni e somministrazione di farmaci devono essere effettuate solo da personale interno; lo stesso vale per le operazioni di carico al macello.
  • Personale esterno: se le dimensioni dell’allevamento rendono necessario il ricorso a ditte esterne, l’allevatore deve registrare tutto il personale impiegato e, per il carico, identificare ogni singolo operatore e i soggetti terzi fornitori del servizio, secondo quanto previsto dal D.M. 30/05/2023.
  1. Controlli pre-moving per il macello e spostamenti
  • Obbligo di screening: l’invio al macello di tacchini, ovaiole e anatidi da stabilimenti in Zona B, così come l’invio di pollastre destinate all’accasamento in Zona B e provenienti dalle Zone A e B, è vincolato all’esito favorevole di visite cliniche e campionamenti virologici.
  • Tempistiche: visita e prelievi vanno eseguiti nelle 96 ore precedenti il primo carico e ripetuti ogni 96 ore fino alla fine del carico. I campioni prelevati il venerdì restano validi per i carichi che si concludono il lunedì mattina successivo.
  • Campioni: almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento; per oche e anatre 30 tamponi tracheali e 30 cloacali per capannone.

Per i tacchini da carne provenienti dalla Zona B, queste indicazioni prevalgono, nel periodo stagionale a rischio, su quelle ordinarie dell’Allegato A alla DGR n. 1076/2025.

  1. Rilevamento precoce (early detection)

La registrazione della mortalità prevista dal D.M. 30/05/2023 deve distinguere i capi morti naturalmente da quelli soppressi. A partire dalla seconda settimana di vita, al verificarsi dei criteri dell’Allegato 2 l’allevatore deve darne immediata segnalazione al veterinario, che avvierà gli accertamenti di laboratorio:

  • Tacchini: mortalità giornaliera superiore allo 0,2% nel singolo capannone, inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
  • Galline ovaiole e pollastre, faraone: rialzo improvviso della mortalità pari a 2-3 volte quella del giorno precedente nel singolo capannone; per le ovaiole anche calo della deposizione e inappetenza.
  • Broiler: poiché le recenti epidemie si sono spesso manifestate senza sintomi evidenti, è necessario un monitoraggio periodico anche in presenza di mortalità fisiologica.

Qualsiasi variazione anomala della mortalità durante il carico per il macello o la movimentazione delle uova comporta l’interruzione automatica delle attività in attesa degli esiti di laboratorio. In caso di sospetto clinico di influenza aviaria resta fermo l’obbligo di notifica immediata al veterinario ufficiale. Nelle Zone B è inoltre previsto un monitoraggio periodico, ogni 15 giorni, negli allevamenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole, oltre ai campionamenti su broiler e svezzatori.

  1. Procedure di filiera

Ogni filiera deve disporre di una procedura unica, sottoscritta e validata dalla Regione competente per la propria sede amministrativa, che regoli la segnalazione dei casi, i flussi di comunicazione interni e verso l’AULSS, le modalità di campionamento e le prime misure di contenimento. La filiera è tenuta a diffonderla ai soggetti interessati, compresi i proprietari degli allevamenti in soccida, attraverso incontri formativi. Restano valide le procedure già trasmesse in base ai precedenti dispositivi; ogni aggiornamento va comunicato alla Regione.

ALLEVAMENTI DA LATTE. Virus Shamonda: primi casi in Italia nei bovini da latte

Allevamenti da latte. Virus Shamonda: primi casi in Italia nei bovini da latte

 

Il Ministero della Salute, con la nota DGSA n. 26526 del 17 settembre 2026, trasmessa da Confagricoltura nazionale alle sedi territoriali, ha informato della circolazione in Europa del virus Shamonda (SHAV) e dei primi casi riscontrati anche in Italia. Le positività hanno riguardato vacche da latte nelle province di Trento e Bolzano e alcuni capi di provenienza francese.

Un virus nuovo per l’Europa – Il virus Shamonda è stato identificato per la prima volta in Africa negli anni Sessanta e successivamente segnalato in Australia e Giappone. Solo da questa estate è comparso in diversi Paesi dell’Europa centro-occidentale: Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Liechtenstein e Austria. Si tratta di un virus trasmesso da insetti vettori, i Culicoides, gli stessi moscerini ematofagi coinvolti nella diffusione della lingua blu, già ben noti agli allevatori veneti.

Specie colpite e sintomi – Il virus non è trasmissibile all’uomo. Può colpire bovini, ovini, caprini, alpaca ed equini, ma mostra una preferenza per la specie bovina. Nei bovini si manifesta prevalentemente con febbre, diarrea, una significativa riduzione della produzione di latte e, in alcuni casi, aborto. Nei piccoli ruminanti la sintomatologia è più lieve, mentre negli equidi i sintomi possono essere neurologici e gravi.

La mortalità negli animali adulti è generalmente bassa e la morbilità moderata o lieve. Il danno economico principale deriva però dagli effetti sulle gravidanze: aborti e malformazioni fetali possono incidere in modo rilevante sui risultati aziendali, soprattutto negli allevamenti da latte e da riproduzione.

Nessun obbligo di notifica – La malattia non è soggetta a obbligo di notifica né a misure ufficiali di sorveglianza e controllo. Non sono quindi previsti blocchi, restrizioni alla movimentazione o abbattimenti. Il Ministero raccomanda comunque agli allevatori di segnalare al proprio veterinario gli animali che presentano i sintomi descritti, e ai veterinari di considerare il virus Shamonda nella diagnosi differenziale.

Come proteggere l’allevamento – Al momento non esiste un vaccino. Le misure di controllo più efficaci consistono nella protezione degli animali dagli insetti vettori, per ridurre il rischio di infezione. È quindi opportuno rafforzare le pratiche di lotta ai Culicoides già adottate in azienda, con il supporto del veterinario aziendale.

Grano duro. Aiuto de minimis 2026: domande prorogate al 5 ottobre

Grano duro. Aiuto de minimis 2026: domande prorogate al 5 ottobre

 

Slitta al 5 ottobre 2026 il termine per la presentazione ad Agea delle domande di aiuto “de minimis” per le imprese agricole che coltivano grano duro. La scadenza originaria, fissata al 15 settembre dalle Istruzioni Operative Agea n. 47 (prot. 42887) del 19 maggio 2026, è stata quindi prorogata di tre settimane.

Una misura nazionale, aperta anche al Nord – L’aiuto è previsto dal DM 12 settembre 2022 (Fondo grano duro) e non contiene limitazioni territoriali: possono accedervi tutte le aziende che coltivano grano duro sul territorio nazionale, comprese quindi quelle venete e del Nord Italia, purché in possesso dei requisiti richiesti. L’obiettivo è rafforzare la filiera nazionale grano-pasta attraverso i contratti di filiera tra produttori e industria, migliorando la qualità del prodotto con l’impiego di sementi certificate e buone pratiche agricole.

Per la campagna 2026 la dotazione finanziaria è di 7.565.186 euro, inferiore a quella degli anni precedenti, quando non si era mai scesi sotto i 10 milioni di euro annui. Non si esclude un’integrazione con successivi provvedimenti ministeriali.

I requisiti – L’aiuto è riservato alle imprese agricole che abbiano sottoscritto, entro il 31 dicembre 2025, un contratto di filiera di durata almeno triennale, stipulato direttamente con l’impresa di trasformazione e commercializzazione oppure tramite Organizzazioni di produttori, cooperative o consorzi agrari. Nel contratto devono essere indicate, tra l’altro, le varietà di sementi certificate impiegate.

Le sementi devono essere esclusivamente certificate, di varietà iscritte nei registri nazionali o comunitari, con una densità di semina minima di 150 kg per ettaro, coerente con la superficie seminata. Fa eccezione la varietà Senatore Cappelli, per la quale il minimo è di 130 kg per ettaro. Alla domanda vanno allegate le fatture di acquisto delle sementi, con indicazione della varietà, della categoria e del numero di identificazione del lotto, oltre agli eventuali documenti che attestano la restituzione del seme non utilizzato.

L’importo dell’aiuto – Per il 2026 l’aiuto indicativo è pari a 100 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro e oggetto di contratto di filiera, entro il limite massimo di 50 ettari per beneficiario. L’importo definitivo sarà determinato a consuntivo sulla base della superficie ammissibile: se le richieste supereranno la dotazione disponibile, gli importi verranno ridotti in proporzione.

Il contributo rientra nel regime “de minimis” agricolo (Reg. UE 1408/2013, come modificato dal Reg. UE 2024/3118), che prevede un tetto di 50.000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, compreso quello in corso. Qualora l’azienda abbia già beneficiato di altri aiuti de minimis agricoli nel periodo, l’importo sarà rideterminato da Agea entro tale soglia.

Gli uffici tecnici di Confagricoltura Veneto nelle sedi provinciali sono a disposizione delle aziende associate per la verifica dei requisiti e la presentazione della domanda entro il nuovo termine del 5 ottobre.

OLIO. L’obbligo per i commercianti di consegna delle olive ai frantoi entro sei ore slitta al 1° luglio 2027

OLIO

L’obbligo per i commercianti di consegna delle olive ai frantoi entro sei ore slitta al 1° luglio 2027

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha rinviato di un ulteriore anno, al 1° luglio 2027, l’applicazione del termine delle sei ore per la consegna delle olive da olio ai frantoi da parte dei commercianti di olive e per la relativa annotazione nel registro telematico dell’olio del SIAN. Lo prevede il decreto ministeriale del 16 settembre 2026, che modifica il DM 18 settembre 2024 sulle modalità di registrazione di queste consegne.

L’obbligo discende dall’articolo 9 della legge n. 206/2023 sul made in Italy, secondo cui le consegne ai frantoi da parte dei commercianti, e le registrazioni nel SIAN, devono avvenire entro sei ore dalla cessione delle olive da parte dell’olivicoltore. La norma avrebbe dovuto applicarsi dal 1° luglio 2025, ma era già stata differita al 1° luglio 2026 con il DM n. 502845 del 29 settembre 2025. Il nuovo decreto sposta ora la data al 2027, con effetti che decorrono dal 1° luglio 2026: non si crea quindi alcun periodo scoperto per la campagna in corso.

Nelle premesse del provvedimento il Ministero richiama il perdurare delle difficoltà degli operatori ad adempiere, segnalate dalle organizzazioni di categoria, e la particolare situazione del mercato oleario nazionale, con un notevole volume di prodotto ancora stoccato negli oleifici all’avvio della campagna 2026/2027. Il rinvio punta a evitare nuove criticità logistiche e operative per frantoi e produttori durante la raccolta.

Caro fertilizzanti. Al via i sostegni del MASAF

Caro fertilizzanti. Al via i sostegni del MASAF

Quasi 140 milioni di euro per le aziende agricole italiane

 

Con il Decreto MASAF – n. 0471903 del 15 settembre 2026 attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, prendono forma i primi aiuti concreti per gli agricoltori colpiti dall’aumento dei costi dei fertilizzanti conseguente alla crisi in Medio Oriente. Il provvedimento dà attuazione al Regolamento (UE) 2026/1768 e veicola risorse comunitarie e nazionali per un totale di circa 136,8 milioni di euro (45,6 milioni di euro, provenienti dalla riserva di crisi UE ai quali si sono poi aggiunti 91,2 milioni di euro di cofinanziamento nazionale).

Come funziona il sostegno

  • Sono ammesse le colture per cui l’aumento dei costi dei fertilizzanti ha inciso per oltre l’1,5% sul valore della produzione per ettaro (stima ISMEA).
  • L’aiuto copre il 50% del maggior costo registrato per ettaro, con importi che vanno da un minimo di 25,55 €/ha (olivo) a un massimo di 64,30 €/ha (mais da granella).
  • Restano escluse le produzioni ortofrutticole e la vite da vino, per le quali l’incidenza dei rincari è risultata inferiore allo 0,6%.
  • Beneficiari sono gli agricoltori che hanno presentato entro il 25 luglio 2026 domanda di aiuto per interventi a superficie (domanda PAC 2026) e le superfici interessate devono risultare nel fascicolo aziendale ed essere condotte dal beneficiario alla data del 15 maggio 2026.
  • Gestione e pagamenti sono affidati ad AGEA Coordinamento: erogazioni entro il 28 febbraio 2027 (quota comunitaria) ed entro il 31 maggio 2027 (cofinanziamento nazionale).
  • È possibile la modifica o il ritiro (anche parziale) delle domande entro il 15 novembre 2026.

Eventuali altre misure attivabili

Il decreto ricorda che il sostegno per ettaro è cumulabile, entro determinati limiti, con gli aiuti dello sviluppo rurale (FEASR) previsti dal Regolamento (UE) 2026/1768 – che possono coprire fino al 50% dei maggiori costi, elevabile all’80% per chi riduce l’uso di fertilizzanti – e con eventuali aiuti di Stato nazionali o regionali, nel rispetto del limite complessivo di intensità del 70% (80% nei casi particolari). Su questo punto è utile evidenziare che la Regione del Veneto ha già impegnato pressoché tutte le risorse previste dal programma CSR 2023-2027 (Complemento per lo sviluppo rurale del Veneto), per cui sarà improbabile un ulteriore sostegno derivante da tale fonte.

La posizione di Confagricoltura

Secondo Confagricoltura si tratta di un primo importante intervento, ma resta un ristoro parziale: non copre tutte le produzioni, compensa solo metà dell’aumento dei costi dei fertilizzanti e non tiene conto di altri danni, come quelli da avversità climatica. Confagricoltura proseguirà l’azione sindacale per una rapida erogazione delle risorse già stanziate e per l’attivazione di ulteriori aiuti.

Il testo del decreto è disponibile sul sito del MASAF: MASAF – DM 15 settembre 2026: attuazione dei sostegni finanziari per l’aumento del costo dei concimi

Importi massimi dell’aiuto per ettaro

Coltura

Aiuto (€/ha)

   

Cereali (escl. mais da granella e mais ceroso)

35,25

Mais da granella

64,30

Mais da insilato (ceroso)

41,55

Altri seminativi a foraggere non leguminose

32,80

Barbabietola da zucchero

35,30

Girasole

36,00

Colza e ravizzone

29,60

Olivo

25,55

Nocciolo

30,25