Prezzi minimi garantiti per biogas, biomasse solide

Prezzi minimi garantiti per biogas, biomasse solide

Delibera ARERA 174/2026/R/eel del 19 maggio 2026

Con la Deliberazione Arera del 19 maggio 2026, 174/2026/Reel l’Autorità per l’Energia ha dato prima attuazione alle disposizioni del DL Bollette (articolo 5 del DL 21/2026) che a decorrere dal 19 aprile 2026, ha introdotto una modifica al meccanismo dei prezzi minimi garantiti per gli impianti a biogas, biomasse solide e bioliquidi sostenibili (Bio-PMG).

La delibera 174/2026/R/eel, composta dagli Allegati A (relativo al Bio-PMG biogas/biomasse solide) e B (Bio-PMG bioliquidi) e dall’Appendice A, comporta i seguenti effetti pratici sulle aziende produttrici.

1. Nuove formule PMG dal 1° luglio 2026

Le formule di calcolo dei prezzi minimi garantiti (BioPMG) vengono aggiornate. Nel periodo transitorio 1° aprile – 30 giugno 2026 restano in vigore quelle del primo trimestre 2026. Dal 1° luglio 2026 scattano le nuove formule, che adeguano la componente a copertura dei costi fissi operativi alle effettive ore di funzionamento previste per ciascun impianto.

2. Ore equivalenti con tetto semestrale

I PMG non coprono più tutta la produzione: il GSE definisce un numero massimo di ore equivalenti per semestre, differenziate per tipologia di impianto. Prima stima GSE attesa entro metà giugno 2026 (valevole per il 2° semestre 2026).

3. Priorità in caso di riduzione delle ore

Se il costo stimato supera i tendenziali di spesa, il GSE taglia le ore in quest’ordine:

  1. Prima: impianti non asserviti a processo produttivo
  2. Poi: impianti asserviti a processo produttivo
  3. Infine: impianti da filiera (certificazione anno precedente)

Gli impianti collegati a un processo produttivo sono quindi i più tutelati.

4. Definizione di “impianto asservito a processo produttivo”

Conta come asservito l’impianto collegato (elettricamente o termicamente) a uno stabilimento in cui: a) senza la produzione il ciclo produttivo si ferma, oppure b) senza la produzione i costi del ciclo aumentano. Per il punto b), il GSE valuta la condizione verificando se la valorizzazione dell’energia consumata in sito risulta superiore al PMG.

5. Durata dei PMG per tipologia

Tipologia

PMG fino a

Biogas > 300 kW (non riconvertiti)

31/12/2030

Biogas ≤ 300 kW

31/12/2037

Biogas con interventi D.M. MASE 99/2024

31/12/2037

Biogas/biomasse con incentivi originari > 2030

Fino alla scadenza incentivo originario

Biomasse

31/12/2030

6. Correzione per servizi ausiliari da rete

Gli impianti che prelevano energia dalla rete per i servizi ausiliari venivano penalizzati rispetto a quelli in autoconsumo. La delibera introduce una formulazione specifica per equipararne il trattamento nel calcolo dei ricavi convenzionali.

8. Consultazione postuma

La delibera è stata adottata in via d’urgenza senza consultazione preventiva. I soggetti interessati possono inviare osservazioni ad ARERA (protocollo@pec.arera.it) entro il 16 giugno 2026.

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES ANCHE PER LE ENTRATE LOCALI

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES ANCHE PER LE ENTRATE LOCALI

In sede di conversione del “Decreto Fiscale” è stata prevista un’estensione della definizione agevolata delle iscrizioni a ruolo. Si tratta della sanatoria chiamata “rottamazione-quinquies” introdotta con l’ultima Legge Finanziaria, che permette di chiudere in modo agevolato alcuni debiti pendenti presso l’Agente della Riscossione.

È ora previsto che ne siano interessati anche i tributi locali, quali IMU e Tari, ricompresi in ruoli ancora pendenti e che siano stati affidati all’Agente per la Riscossione nel periodo dal 2000 al 2023. Gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) dovranno emanare un provvedimento apposito entro il prossimo 30 giugno, che preveda le modalità ed i termini per presentare l’istanza di adesione. I contribuenti dovranno presentare l’istanza entro il 31 ottobre 2026, e versare le somme dovute entro il 31 gennaio 2027, anche in rate bimestrali (massimo 54 rate, a partire dal 2027, con l’aggiunta degli interessi del 3% annuo).

 

 

PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

MA SOLO PER ALCUNE AZIENDE

Con il “Decreto Caro Petrolio quater” è stata concessa la proroga dei versamenti di imposte e contributi derivanti dalle dichiarazioni dei Redditi e Irap: è possibile pagare entro il 20 luglio 2026 oppure entro il 20 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,8%. I versamenti prorogati sono: il saldo 2025 e l’acconto 2026 di Irpef e Irap, delle addizionali all’Irpef, della cedolare secca, il diritto annuale alla CCIAA e i contributi previdenziali dovuti alle gestioni artigiani e commercianti e alla gestione separata INPS.

Lo slittamento dei termini è riconosciuto solo ad alcune categorie di contribuenti: i soggetti che applicano gli “ISA” e i “forfettari”. Si tratta di agriturismi, manutentori di aree verdi, conto terzisti, commercianti e artigiani in generale, professionisti ecc. Possono beneficiare della proroga anche coloro che sono soci di società di persone che svolgono tali attività.

La proroga non riguarda i privati senza Partita IVA, le ditte individuali e le società semplici che svolgono attività agricola rientrante nel reddito catastale agrario – per detti contribuenti la scadenza delle imposte rimane fissata al 30 giugno o al 30 luglio 2026 (con lo 0,40% di maggiorazione).

 

 

Dermatite Nodulare Contagiosa (LSD) – Le nuove disposizioni per la movimentazione bovina dalla Sardegna

Dermatite Nodulare Contagiosa (LSD)

Le nuove disposizioni per la movimentazione bovina dalla Sardegna

Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota DGSA n. 14169 del 08.05.2026 relativa alle condizioni per le movimentazioni di bovini dalla regione Sardegna, a seguito dei focolai di Dermatite Nodulare Contagiosa (LSD) confermati nell’isola. Con l’inizio della stagione favorevole all’attività degli insetti (vettori del virus), è diventato prioritario adottare misure di mitigazione per proteggere il settore produttivo e prevenire la diffusione della malattia nel resto del territorio nazionale. A integrazione di ciò, a seguito di chiarimenti pervenuti dal territorio, il Ministero ha emanato una nota di aggiornamento  che specifica le disposizioni introdotte, le quali rimangono subordinate all’evoluzione della situazione epidemiologica.

Per poter spostare gli animali dalla Sardegna verso il resto del territorio nazionale, sono previsti requisiti molto rigorosi, che si applicano esclusivamente ai territori dell’isola non inclusi nelle zone di protezione e sorveglianza. Inoltre, ogni singola movimentazione in uscita deve essere preventivamente validata dall’Autorità Competente Locale. Oltre alla vaccinazione obbligatoria (effettuata da almeno 28 giorni), i capi devono essere rimasti in azienda per un periodo continuativo e non devono esserci casi sospetti nel raggio di 50 km dallo stabilimento di origine. Relativamente alla profilassi, per i bovini che si trovano ancora nel periodo di immunità garantito dalla precedente vaccinazione al momento del richiamo, decade l’obbligo di attendere ulteriori 28 giorni prima dello spostamento.

I controlli per questi animali da vita sono serrati: ogni bovino deve superare una visita clinica nelle 24 ore precedenti la partenza e risultare negativo a un test PCR eseguito nei 5 giorni antecedenti. Inoltre, è fondamentale il trattamento con insetticidi e repellenti, da effettuare almeno 10 giorni prima dello spostamento. Una volta giunti a destinazione, i bovini devono osservare un periodo di fermo e osservazione di 30 giorni, durante il quale il Veterinario Aziendale effettuerà visite cliniche documentate.

I requisiti cambiano significativamente in caso di movimentazioni per macellazione immediata: gli animali provenienti da zone non soggette a restrizione e destinati direttamente al macello sul territorio nazionale possono essere movimentati senza l’obbligo di test PCR e senza trattamento con insetto-repellente. Per tali flussi è invece obbligatoria la sola pre-notifica al Servizio Veterinario competente dello stabilimento di destinazione.

Parallelamente, a partire da giugno, scatterà un piano di sorveglianza rafforzata con visite mensili a campione negli stabilimenti.

Riduzione contributi INAIL agricoltura dal 2026 – L’aliquota passa dal 13,24 all’8,5%

Riduzione contributi INAIL agricoltura dal 2026

L’aliquota passa dal 13,24 all’8,5%

Con la pubblicazione del decreto interministeriale sul sito del ministero del Lavoro e della Circolare Inail n. 18 del 7 maggio 2026 si è concluso l’iter di revisione della contribuzione antinfortunistica INAIL in agricoltura.

La misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, riguarda i datori di lavoro agricoli con operai a tempo determinato e indeterminato e riduce l’aliquota INAIL dal 13,24% all’8,5%, come già indicato dall’INPS (circolare n. 43/2026). Nelle zone svantaggiate l’aliquota scende al 2,72% e nelle aree montane o particolarmente svantaggiate al 2,12%. Per i lavoratori autonomi agricoli il contributo unitario è fissato a 650 euro, ridotti a 450,12 euro nei territori montani e svantaggiati.

L’intervento, voluto fortemente e portato a compimento da Confagricoltura, rende più sostenibile il carico contributivo, soprattutto per le imprese con manodopera dipendente, e valorizza il miglioramento dell’andamento infortunistico, ottenuto grazie agli investimenti in prevenzione e sicurezza realizzati dalle imprese.

TFR e Previdenza complementare – Il quadro generale e le novità della Legge di Bilancio 2026

TFR e Previdenza complementare

Il quadro generale e le novità della Legge di Bilancio 2026

 

La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, art. 1, commi 201–205) ha ridisegnato in modo significativo la disciplina del TFR e della previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, agendo su tre fronti: adesione ai fondi pensione, obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS e regime fiscale dei contributi.

  1. Adesione automatica alla previdenza complementare (dal 1° luglio 2026)

La novità più rilevante riguarda i lavoratori di prima assunzione nel settore privato (esclusi i domestici): dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica alla forma pensionistica complementare prevista dalla contrattazione collettiva applicabile, con contestuale destinazione del TFR maturando e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Il lavoratore ha 60 giorni dall’assunzione per rinunciare espressamente o scegliere una forma diversa. In assenza di scelta, si forma il silenzio-assenso. In presenza di più fondi collettivi, il TFR confluisce in quello con il maggior numero di aderenti in azienda; in mancanza di qualsiasi fondo collettivo, il destinatario residuale è il fondo Cometa (ex FONDINPS, soppresso dal DM 85/2020).

Per i lavoratori non di prima assunzione, il datore di lavoro deve verificare la scelta previdenziale pregressa e acquisire apposita dichiarazione scritta.

Per il settore agricolo, il fondo di riferimento è Agrifondo, istituito dalla contrattazione collettiva sin dal 2007 (CCNL operai agricoli e florovivaisti, CCNL quadri e impiegati agricoli, CCNL dirigenti).

  1. Fondo Tesoreria INPS: soglie dimensionali dinamiche e progressive

Il versamento al Fondo Tesoreria INPS — che non è un fondo pensione ma una “cassa” per il TFR non destinato alla previdenza complementare — viene esteso a una platea più ampia di datori di lavoro.

La soglia, prima ancorata alla fotografia del 2006, diventa dinamica: si calcola sulla media annua dei dipendenti dell’anno solare precedente. Le soglie si abbassano progressivamente:

Periodo

Soglia dipendenti

2026–2027

≥ 60

2028–2031

≥ 50

Dal 2032

≥ 40

Scadenza per i versamenti pregressi. I datori di lavoro con almeno 60 dipendenti medi al 31 dicembre 2025 hanno tempo fino al 16 luglio 2026 per versare il TFR relativo ai primi sei mesi dell’anno senza applicazione di sanzioni, somme aggiuntive o interessi (termine prorogato dal 16 maggio dal DL 62/2026, in vigore dal 1° maggio). Per i versamenti di quote pregresse di TFR occorre utilizzare nel flusso UniEmens il codice causale CF05.

Aziende costituite nel 2025. Per queste vale una regola distinta: l’obbligo scatta al raggiungimento della media di 50 dipendenti nel corso del primo anno di attività, come già avveniva in passato.

L’obbligo è esclusivamente in capo al datore di lavoro. I dipendenti sono estranei al rapporto contributivo con l’INPS. Per il lavoratore è irrilevante se il proprio TFR rimane accantonato in azienda o è trasferito all’INPS: in entrambi i casi, sarà il datore a corrispondergli il TFR secondo l’art. 2120 c.c., recuperando poi la prestazione anticipata per conto dell’Istituto.

In caso di mancato versamento si applicano le sanzioni per omissione contributiva.

  1. Il settore agricolo: le esclusioni per gli OTD (Messaggio INPS 1493/2026)

Con il messaggio n. 1493 del 5 maggio 2026 — integrativo del messaggio 1388/2026 e della circolare 12/2026 — l’INPS ha fornito chiarimenti specifici per i datori di lavoro agricolo.

Sono esclusi dall’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria:

  • Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) assunti per fasi lavorative senza termine prestabilito, in quanto collegato al verificarsi di un evento (es. assunzioni ex art. 21, c. 8, lett. a) del CCNL operai agricoli e florovivaisti);
  • Gli OTD con rapporto di durata inferiore a tre mesi;
  • Gli OTD per i quali la contrattazione collettiva prevede la mensilizzazione del TFR (corresponsione periodica in luogo dell’accantonamento), come previsto dall’Allegato 14 del CCNL e dai contratti provinciali agricoli.

Quest’ultima precisazione è particolarmente rilevante: l’INPS riconosce espressamente la legittimità della mensilizzazione del TFR, dissipando i dubbi sorti dopo la nota INL n. 616 del 3 aprile 2025.

  1. Novità fiscali e di gestione delle prestazioni
  • Il limite annuo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare sale da € 5.164,57 a € 5.300 (dal periodo d’imposta 2026);
  • La quota di prestazione liquidabile in forma di capitale sale dal 50% al 60% del montante accumulato;
  • Vengono introdotte nuove tipologie di rendita alternative alla rendita vitalizia: rendita a durata definita, rendita a prelievi liberamente determinabili, rendita mediante erogazione frazionata (per almeno 5 anni).

Adempimenti operativi

Le istruzioni operative definitive sono attese da COVIP, INPS e Ministero del Lavoro entro il 1° luglio 2026. Nel frattempo, per il Fondo Tesoreria rimangono valide le indicazioni della circolare INPS n. 70/2007 e del DM 30 gennaio 2007, salvo successive modifiche.

 

Opportunità di inserimento lavorativo – Trattoristi qualificati dall’Uzbekistan

Opportunità di inserimento lavorativo

Trattoristi qualificati dall’Uzbekistan

Confagricoltura informa le aziende associate di un’importante iniziativa avviata dalla Confederazione in collaborazione con la Repubblica dell’Uzbekistan, già validata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il progetto prevede la formazione in Uzbekistan di 15 lavoratori con significativa esperienza agricola (almeno 5-7 anni), attualmente impegnati in corsi di lingua italiana ed educazione civica. Al termine della fase linguistica seguirà una formazione professionalizzante specifica per il ruolo di trattorista.

Una volta superato l’esame finale, i lavoratori potranno entrare in Italia con regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, tramite contratto di somministrazione di 12 mesi gestito da Umana (partner esecutivo del progetto).

Vantaggi per l’azienda

  • Lavoratori già formati e selezionati, pronti all’inserimento in azienda
  • Percorso strutturato e assistito, senza oneri organizzativi a carico dell’impresa
  • Dopo i 12 mesi, possibilità di assunzione diretta senza intermediazione
  • Rinnovo del permesso di soggiorno senza passare dal click day

Come aderire – Le aziende interessate o che desiderano approfondire le condizioni operative sono invitate a segnalare la propria disponibilità contattando gli uffici di Confagricoltura il prima possibile, data l’urgenza dei tempi.

 

“Generazione Terra” – Scade il 19 giugno l’intervento di Ismea per l’acquisto di terreni agricoli da parte di giovani agricoltori

“Generazione Terra”

Scade il 19 giugno l’intervento di Ismea per l’acquisto di terreni agricoli da parte di giovani agricoltori

“Generazione Terra“, è lo strumento fondiario promosso da ISMEA, in linea con la strategia del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste per favorire l’accesso alla terra da parte delle nuove generazioni e sostenere il ricambio generazionale in agricoltura.
La misura finanzia fino al 100% l’acquisto di terreni agricoli. Essa è rivolta agli under 41 già attivi nel settore agricolo, che intendono ampliare la propria azienda, e a giovani startupper che desiderano avviare una nuova attività imprenditoriale in agricoltura, sia con esperienza sia in possesso di adeguati titoli di studio.
Con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2026, “Generazione Terra” rappresenta l’unico strumento fondiario in Europa a basarsi sull’istituto del patto di riservato dominio, che prevede l’acquisto dei terreni da parte di ISMEA e la contestuale assegnazione degli stessi ai giovani richiedenti. L’operazione prevede che il debito sia poi pagato con un preammortamento di 2 anni e un mutuo della durata massima complessiva di 30 anni, con la possibilità per i beneficiari di richiedere, dopo almeno cinque anni, la revisione del tasso applicato al finanziamento, quando migliorativo.
Dal punto di vista finanziario, “Generazione Terra” consente di accedere a interventi fino a 1,5 milioni di euro (500 mila euro per gli startupper con titolo di studio).
Per i giovani startupper viene messo a disposizione anche un premio di primo insediamento fino a 100 mila euro, che viene rilasciato a riduzione delle prime di ammortamento fino alla avvenuta realizzazione del piano – con un’intensità maggiore nelle aree interne e montane.
A conferma dell’attenzione verso i territori più fragili, alle iniziative localizzate nelle aree interne e montane è inoltre dedicata in via esclusiva, da quest’anno, una quota del 10% delle risorse complessivamente messe a disposizione.
Dal 2011 ad oggi, la Misura ha effettuato 765 operazioni fondiarie, per una superficie complessiva di 27 mila ettari e un valore delle transazioni pari a 483 milioni di euro.
I criteri, approvati dal Consiglio di amministrazione, verranno pubblicati sul sito ISMEA nei prossimi giorni, mentre il portale per la presentazione delle domande sarà aperto dal 22 aprile al 19 giugno

Pinot Grigio DOC Delle Venezie – In arrivo un bando interregionale per il recupero delle superfici

Pinot Grigio DOC Delle Venezie

In arrivo un bando interregionale per il recupero delle superfici

Il Consorzio DOC Delle Venezie, dopo il confronto con le organizzazioni di categoria e con i viticoltori associati, ha avviato l’iter per la definizione di un bando interregionale destinato al recupero delle superfici vitate a Pinot Grigio nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Perché nasce il bando – Dal 2019/2020 è in vigore la sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti Pinot Grigio a schedario, prorogata fino al 31 luglio 2026. Nel corso di questo periodo si è registrata una contrazione stimata in circa 1.000 ettari in Veneto e 500 ettari in Friuli Venezia Giulia. Il bando nasce quindi come misura correttiva, non espansiva: l’obiettivo è ripristinare il potenziale produttivo perso, non aumentare la dimensione complessiva della denominazione.

Finestra temporale e obiettivi – Il bando sarà operativo tra il 1° agosto 2026 e il 31 luglio 2028, coprendo due campagne vitivinicole. Le domande (manifestazioni di interesse) dovranno essere presentate prima dell’avvio di ciascuna finestra di impianto. Il recupero massimo previsto è di circa 1.500 ettari, pari al 5-6% del potenziale viticolo interregionale complessivo (circa 27.000 ettari). I nuovi impianti entreranno in produzione a partire dalla campagna 2029/2030, senza dunque impatti a breve termine sull’offerta di mercato.

I principi del bando

  • Recupero, non incremento: nessun aumento strutturale del potenziale produttivo.
  • Pari opportunità: accesso aperto a tutti gli operatori con criteri uniformi e oggettivi.
  • Tutela delle piccole imprese: franchigia di 1 ettaro per azienda, al di sotto della quale non si applica il taglio lineare.
  • Superficie massima ordinaria: 3 ettari per impresa, con possibilità di indicare superfici superiori se il tetto complessivo non viene raggiunto.
  • Taglio lineare proporzionale: in caso di domande eccedenti le superfici disponibili, si procede a una riduzione proporzionale salvaguardando la franchigia.
  • Pinot Grigio “a terra”: le superfici già impiantate durante il periodo di sospensione saranno equiparate ai nuovi impianti, con iscrizione a schedario prevista per tutti a partire dal 2029/2030.

Il contesto di filiera – Buona parte del vigneto Pinot Grigio interregionale è stata impiantata prima del 2010, il che rende il bando anche uno strumento di ricambio generazionale del vigneto, oltre che di riequilibrio produttivo. Alla sua elaborazione hanno contribuito i Consorzi di tutela di Venezia, Garda, Trentino, Friuli, Friuli Grave, Arcole, Colli Berici e Vicenza, in coordinamento con le rispettive amministrazioni regionali. La Provincia autonoma di Trento, non avendo subito perdite significative di superficie, non parteciperà al bando.

Gestione dell’offerta per la vendemmia 2026/2027

In parallelo al bando, il Consorzio DOC Delle Venezie ha assunto le misure di gestione dell’offerta per la campagna vendemmiale 2026/2027. È prevista una resa massima di 160 quintali/ettaro, così articolata:

  • 130 q/ha rivendicabili immediatamente;
  • 30 q/ha soggetti a stoccaggio amministrativo.

Si tratta di un ritorno ai valori del triennio precedente, dopo che nel 2025 la resa era stata temporaneamente elevata a 170 q/ha con 20 q/ha di stoccaggio. Va ricordato che la resa reale media degli ultimi anni si è comunque mantenuta tra 140 e 150 q/ha, al di sotto dei limiti regolamentari.

Il Consorzio sottolinea che lo stoccaggio non è una riduzione della produzione: il vino rimane disponibile e può essere svincolato in una o più tranche in base all’andamento del mercato — come già avvenuto nel 2025, quando lo stock è stato sbloccato già a gennaio. L’aumento della quota di stoccaggio (da 20 a 30 q/ha) è considerato una misura prudenziale, volta a garantire maggiore flessibilità operativa in un contesto di mercato caratterizzato da variabili economiche e commerciali in evoluzione.

 

Domanda Pac prorogata al 30 giugno 2026

Pac 2026

Domanda Pac prorogata al 30 giugno

Con Decreto del Masaf del 13 maggio, il termine per la presentazione delle domande PAC 2026 è stato prorogato dal 15 maggio al 30 giugno 2026. Con successiva disposizione la Regione del Veneto ha posticipato alla medesima data la scadenza delle domande di aiuto per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale.

In caso di presentazione tardiva dopo il 30 giugno 2026, si applicano le riduzioni dei pagamenti cui avrebbe diritto l’agricoltore se avesse presentato la domanda nei termini, per una quota pari all’1% (3% in caso di domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 25 giorni. Pertanto, le domande e le modifiche presentate oltre il 25 luglio 2026 sono irricevibili.