Nella giornata di oggi 24 novembre, è stato convertito in Legge il Decreto del 22 ottobre 2016, definito “Collegato alla Finanziaria 2017”. Di seguito un riassunto dei punti di maggior interesse di carattere fiscale.
Equitalia: a decorrere dal 1° luglio 2017 è disposto lo scioglimento di Equitalia e l’istituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. Si consente al nuovo ente di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province. Viene precisato che nel rapporto coi contribuenti il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente.
Adempimenti fiscali: è abrogata la comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (spesometro); sono però introdotti due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli in regime di esonero IVA situati nelle zone montane. Sono inoltre semplificati gli adempimenti relativi alle comunicazioni delle operazioni intracomunitarie (modelli INTRASTAT). La dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile. E’ estesa la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, mod. 770 sostituti d’imposta) anche oltre il termine attualmente in vigore. Il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione integrativa potrà essere utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi.
Controversie in materia di accise e di IVA: L’Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti, aventi ad oggetto accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Il soggetto passivo può estinguere la pretesa tributaria pagando, entro 60 giorni dalla transazione, almeno il 20% dell’accisa e della relativa IVA in contestazione. Sono esclusi interessi, indennità di mora e sanzioni.
Rottamazione cartelle: è possibile definire in via agevolata i ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un’unica rata o in un massimo di 4 rate. Dovrà essere presentata un’apposita dichiarazione, entro il 22 gennaio 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. In sede di conversione del decreto, è prorogato il termine al 31 marzo 2017 (in luogo del 22 gennaio).
Versamenti imposte: è posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP; è spostato dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP. E’ soppresso l’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro.
Rimborsi IVA: è innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi IVA subordinati alla prestazione di un’apposita garanzia da parte del contribuente.