Dicembre 2023

Ecoschema 1, riduzione di antimicrobici e pascolamento

La Conferenza Stato Regioni dello scorso 6 dicembre ha approvato il decreto di modifica al DM pagamenti diretti del 23 dicembre 2022. Ciò è conseguente alla modifica del Piano strategico per la Pac approvato lo scorso 23 ottobre dalla Commissione europea.

La modifica principale, molto attesa dagli allevatori, riguarda la semplificazione delle regole per l’accesso al pagamento previsto dell’Ecoschema 1 Livello 1, relativo alla riduzione di antimicrobici. Il decreto inoltre fornisce indicazioni circa l’obbligo di pascolamento previsto dal livello 2.

 

Con riferimento al livello 1 (riduzione degli antimicrobici) per le nuove regole sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine dell’anno solare della domanda di aiuto, rispetto alla distribuzione della MEDIANA regionale calcolata per l’anno precedente:

  1. hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
  2. hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10%.

Inoltre è previsto che, sulla base della valutazione dell’andamento del consumo di antibiotico e/o della adesione degli allevamenti all’intervento, una “clausola di revisione” allo scopo di adattare – a partire dall’anno di domanda 2024 – le percentuali di riduzione e/o il baseline dell’intervento, allo scopo di mantenere una ampia platea di beneficiari coinvolta nel processo di riduzione del consumo di antibiotico.

Ricordiamo che per il per il livello 1  sono ammissibili le seguenti tipologie zootecniche: · Bovini da latte · Bovini da carne· Bovini a duplice attitudine · Vitelli a carne bianca · Ovini da latte · Ovini da carne · Caprini · Bufalini da latte · Bufalini da carne · Suini.

 

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Avversità pere e kiwi, ulteriori 11 milioni di euro per interventi di sostegno

Il Ministero dell’agricoltura ha stanziato altri 11 milioni di euro a favore dei produttori di pere e kiwi, colpiti dalle avversità atmosferiche e dalle fitopatie, portando le risorse a  23 milioni di euro.

18 milioni di euro andranno a favore dei produttori di pere che hanno subito quest’anno le maggiori perdite di raccolto, principalmente a causa delle gelate tardive.

Gli altri 5 milioni serviranno a compensare i produttori di kiwi colpiti sia dalle calamità climatiche e dalle  emergenze sanitarie.

Saranno ammesse le aziende che hanno subito una riduzione del valore della produzione, nel 2023, superiore al 30%, percentuale che rappresenta la soglia di accesso ai risarcimenti gestiti con le risorse del Fondo di solidarietà nazionale. L’intervento viene erogato per un massimo di 1.100 euro per ettaro nel caso delle pere e fino a 1.000 euro/ettaro per il kiwi, comunque sempre nei limiti delle risorse disponibili.

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Welfare aziendale 2023: strumenti a disposizione

L’anno fiscale in corso a breve si andrà a concludere. Le aziende sono, tuttavia, ancora nella condizione di poter riconoscere ai propri dipendenti alcuni strumenti di welfare aziendale avvalendosi delle incentivazioni fiscali previste per l’anno in corso. Si ricorda che, in virtù del principio di cassa allargato, rientrano nelle misure fiscali previste per l’anno 2023 tutte le erogazioni effettuate sino al 12.01.2024.

In primis, le aziende possono riconoscere fringe benefits, sotto forma di beni ceduti, servizi prestati nonché somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Al contrario di quanto accaduto per i due precedenti anni fiscali, per quello corrente la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefits diverge in modo sensibile a seconda della famiglia del singolo lavoratore. Per i lavorati privi di figli a carico, la soglia di esenzione è quella prevista dall’art. 51, comma terzo, TUIR, vale a dire € 258,23. Di contro, per i dipendenti che abbiano figli a carico, il Decreto Lavoro ha innalzato la soglia sino a € 3.000.

Si considerano figli fiscalmente a carico:
i figli con età non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedenti € 4.000,00;
i figli che abbiano già compiuto ventiquattro anni e con reddito annuo non superiore a € 2.850,41.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, è sufficiente la presenza anche di un solo figlio fiscalmente a carico per godere della soglia di esenzione di € 3.000.

È onere del lavoratore, che voglia accedere alla soglia di esenzione di maggior favore, presentare apposita dichiarazione al datore di lavoro con l’indicazione del codice fiscale dei figli, in difetto della quale rimane applicabile la soglia standard di € 258,23.
Per qualsiasi altro aspetto, rimane fermo quanto già stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35 del 04.11.2022.

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Sviluppo rurale, approvati 23 bandi per 150 milioni di euro

Si è concluso nei giorni scorsi l’iter per l’approvazione di 22 nuovi bandi del Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 del Veneto, previsti dal Piano pluriennale per il quarto trimestre del 2023. Ad essi si aggiunge un bando del PSR Veneto 2014-20224 misura 4.2.1- investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Dopo il parere positivo del Consiglio Regionale del Veneto, la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il pacchetto di bandi, che interessa in particolare il ricambio  generazionale, gli investimenti del settore agricolo e agroalimentare, la cooperazione e l’innovazione per un aiuto complessivo di 150 milioni e 900 mila euro.

Gli importi destinati a ciascuna misura e i tempi per la presentazione delle domande sono riportati nelle tabelle che seguono. I termini decorreranno dalla data di pubblicazione nel BUR prevista  nelle prime settimane di gennaio 2024.

Una sintesi dei bandi è contenuta nell’inserto tecnico degli Agricoltori Veneti scaricabile dal seguente link.

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Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Avepa, nel proprio sito, informa che il modulo per la presentazione della richiesta di pagamento anticipato è disponibile per le aziende che hanno presentato la domanda con il bando 2023/2024 (finanziata con il Decreto n. 338 del 29 novembre 2023).

Il termine ultimo per la presentazione sia della richiesta anticipata, che della relativa polizza fidejussoria è il 15 gennaio 2024.

 

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Dal 2024 obbligo di fattura elettronica

Anche i contribuenti minimi (D.L. 98/2011) e i forfettari (Legge 190/2014), che emettono le fatture senza applicazione dell’IVA, dal prossimo 1° gennaio 2024 dovranno emettere le fatture in modalità elettronica tramite il sistema SdI, a prescindere dall’ammontare dei loro ricavi. L’obbligo era già scattato dal 1° luglio 2022 per coloro che nel 2021 avevano conseguito ricavi superiori a € 25.000.

Dal 2024 pertanto, risulteranno ancora escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica solo le operazioni effettuate con l’estero: negli scambi con operatori esteri, ad eccezione di San Marino, le aziende potranno infatti utilizzare le fatture cartacee, con la possibilità di scegliere la fattura elettronica, qualora lo ritengano più pratico.

Di conseguenza, anche i minimi e i forfettari dal 2024 dovranno provvedere alla conservazione elettronica dei documenti fiscali (sia fatture emesse che ricevute).

Dal 2024 pertanto, risulteranno ancora escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica solo le operazioni effettuate con l’estero: negli scambi con operatori esteri, ad eccezione di San Marino, le aziende potranno infatti utilizzare le fatture cartacee, con la possibilità di scegliere la fattura elettronica, qualora lo ritengano più pratico.

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Cambia la tassazione del diritto di superficie

La diffusione delle energie rinnovabili, anche nel contesto agricolo, ha contribuito a rivitalizzare il diritto di superficie. In effetti, la separazione tra la titolarità del suolo e ciò che ci sta sopra si presta ad essere quanto mai duttibile a fini della realizzazione di impianti di biogas, di impianti fotovoltaici o di impianti agrivoltaici.

Dal punto di vista fiscale, la costituzione del diritto di superficie arrecava un vantaggio significativo per il proprietario del suolo, che fosse tale da almeno cinque anni. Il corrispettivo erogato per la costituzione di questo diritto reale limitato non era interessato da tassazione.

A differenza, infatti, dell’usufrutto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte escluso che il corrispettivo tratto dalla costituzione del diritto di superficie rientrasse nell’ambito dei c.d. redditi diversi di cui all’art. 67 TUIR.

Rispetto a quest’esenzione, il D.D.L. Bilancio 2024, in discussione presso il Parlamento, contiene una significativa quanto deleteria novità.

Qualora dovesse entrare in vigore, l’art. 23, comma quinto, lett. b), del D.D.L. prevede che la costituzione dei diritti reali di godimento, ivi compreso il diritto di superficie, costituisca una fattispecie assoggettata a tassazione quale reddito diverso.

La conseguenza è presto detta. Tutti coloro che, in questi anni, hanno stipulato preliminari per la costituzione di un diritto di superficie, rispetto ai quali il rogito del definitivo avverrà solo dopo il 01.01.2024, saranno soggetti a tassazione per l’intero corrispettivo percepito.

La scelta del legislatore si rivela estremamente penalizzante per tutti i numerosi imprenditori agricoli che, spesso lusingati da corrispettivi molto più elevati rispetto a quelli normalmente fruibili nel mercato, hanno stipulato preliminari rispetto ai quali i tempi del rogito sono lunghi e dilazionati a causa dei ritardi nel rilascio di concessioni, autorizzazioni e permessi da parte degli enti preposti. Se, infatti, al momento della stipula, spesso, non era prevista la tassazione del corrispettivo ottenuto, per il futuro, non sarà più così con il rischio di ridurre in modo più che significativo il possibile guadagno ottenuto.

Si raccomanda vivamente coloro i quali hanno stipulato preliminari relativi alla costituzione di diritti di superficie di verificare se, quanto meno, il preliminare sia stato registrato o di procedere quanto prima in tal senso.

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COP 28, accordo storico sulle rinnovabili

 “Un accordo storico perché, per la prima volta, è stato concordato un processo di transizione verso l’abbondono dei combustili fossili che sono responsabili di oltre il 70% delle emissioni di gas ad effetto serra a livello globale. Un processo che è indispensabile per raggiungere senza incertezze e ritardi gli obiettivi già fissati nell’Accordo di Parigi”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta l’accordo raggiunto alla COP 28, a Dubai.

Di grande importanza anche l’obiettivo di triplicare la produzione di energie rinnovabili entro il 2030 e la chiara indicazione di rafforzare le iniziative per lo stoccaggio al suolo del carbonio. In quest’ottica, l’agricoltura e le foreste hanno un ruolo ancora più importante da svolgere. In Italia viene già assorbito il 10% delle emissioni annuali totali.

Fanno parte della stessa partita sicurezza alimentare e lotta al cambiamento climatico. Dai dibattiti svolti nel corso della COP 28 sono emerse alcune indicazioni di rilievo, per rendere i sistemi agroalimentari più produttivi e sostenibili. Si tratta di indicazioni che, a nostro avviso, torneranno utili durante la presidenza italiana del G7.

Il raggiungimento dell’intesa alla COP 28 è risultato difficile. Era scontato, ma la logica multilaterale è insostituibile, anche per tener conto della diversità delle situazioni economiche.

Europa, USA, Cina e India rappresentano il 60% delle emissioni globali. Si sale al 70% con Federazione Russa e Giappone. L’incidenza della UE è inferiore al 10% e continua a diminuire con una velocità superiore a quella degli Stati Uniti.

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Accesso al credito, garanzie ISMEA prorogate a giugno

Le garanzie ISMEA U35 e GR8 sono prorogate al 30 giugno 2024, a seguito della decisione di Bruxelles del 20 novembre scorso di prorogare il quadro temporaneo sugli Aiuti di Stato.

Nello specifico, si rammenta che:

La garanzia per la liquidità U35 è la garanzia ISMEA, gratuita, rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle  PMI  agricole e della  pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.
U35 copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 62 mila euro e comunque entro il valore dei costi per l’energia, carburante e materie prime registrato nel 2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi.

U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in via automatica.

  • Per la liquidità U35 clicca il link:

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12135

Garanzia GR8 è la garanzia ISMEA gratuita rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca che intendono realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili. GR8 copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 250 mila euro, di durata fino a 8 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 12 mesi.

GR8 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in via automatica.

  • Per la Garanzie ISMEA GR8 clicca il link: https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12464

 

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Circolare Inps sulle prestazioni occasionali

A distanza di quasi un anno dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio del 2023 che le ha introdotte, per la prima volta, in via sperimentale per il biennio 2023 – 2024, l’INPS interviene con l’attesa circolare n. 16970 del 13.12.2023, fornendo precisazioni rilevanti sull’utilizzo delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, ridenominate LOAgri.

Dal punto di vista soggettivo, la circolare chiarisce a chi si applichi il nuovo strumento contrattuale.

Quanto ai datori di lavoro, i contratti di LOAgri possono essere utilizzati esclusivamente da coloro che operano nel settore economico dell’agricoltura e sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali INPS. Rimane fermo l’obbligo di rispettare i CCNL e i CCPL stipulati dalle OO.SS. del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Non sussistono, invece, limiti di carattere dimensionale.

Quanto ai lavoratori, l’INPS chiarisce che gli operai occasionali agricoli a tempo determinato, detti anche OTDO, possono essere esclusivamente:

  1. a) persone disoccupate, intendendosi come tali i privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attivà lavorativa;
  2. b) i percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione;
  3. c) i beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa;
  4. d) titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, ivi inclusi i percettori di pensione anticipata “precoci”, di pensione “quota 100”, “quota 102” e “quota103”. Sono esclusi, invece, i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità;
  5. e) giovani con meno di 25 anni, se iscritti ad un ciclo di studi;
  6. f) detenuti ed internati.

Rimane fermo l’impedimento al LOAgri nel caso in cui gli appartenenti alle categorie sopra indicate, con l’eccezione dei pensionati, siano stati assunti con un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. La perdita dei requisiti soggettivi in corso di rapporto ne determina l’automatica risoluzione.

L’INPS conferma, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che il contratto LOAgri non è un tertium genus rispetto al lavoro subordinato o autonomo, bensì deve essere ricondotto ad un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, la cui disciplina gli è integralmente applicabile in quanto compatibile.

I contratti LOAgri possono essere impiegati, solo, per attività stagionali. A tal proposito l’INPS interpreta estensivamente la nozione di stagionalità, ricomprendendovi le “lavoraizoni, incluse quelle afferenti alle attività connesse, che si svolgono in particolari periodi dell’anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali (a titolo esemplificativo, semina, raccolta, potatura, pastorizia, vinificazione, molitura del grano e delle olive, agriturismo, ecc.)”. Non possono, invece, mai essere svolte attraverso contratti LOAgri mansioni di tipo impiegatizio.

Si ricorda che, prima dell’assunzione, il datore di lavoro deve:

  1. verificare la sussistenza dei requisiti, mediante acquisizione di apposita autocertificazione del lavoratore;
  2. inoltrare al competente CPI la comunicazione obbligatoria.

L’iscrizione dell’OTDO nel LUL può avvenire, invece, in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapoorto di lavoro.

I datori di lavoro che intendano stipulare contratti LOAgri devono:

  • avvalersi del CIDA già utilizzato per le gestioni relative agli OTI e agli OTD,
  • utilizzare le medesime procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens, sezione PosAgtri;
  • effettuare il pagamento della contribuzione unificata dovuta per le giornate degli OTDO, entro il 16 del mese successivo al termine della prestazione o, in alternativa, in uno con quella relativa agli OTI e agli OTD.

Rimane confermata l’applicazione per questa tipologia contrattuale della contribuzione prevista per i territori svantaggiati, sicché le singole voci contributive a carico del datore di lavoro sono abbattute del 68%.

Rimangono, invece, ancora da chiarire le modalità di esposizione dei dati retributivi e contributivi delle giornate prestate, rispetto alle quali l’INPS si è riservata di fornire successivi chiarimenti in apposito messaggio.

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