Lavoro

La dichiarazione dei redditi del 2023

In questo periodo è il momento di compilare la dichiarazione dei redditi di persone fisiche e società, relativi all’anno 2023, denominata modello Redditi 2024 e la dichiarazione Irap. L’invio telematico delle stesse dovrà essere effettuato entro il 15 ottobre 2024. Invece, il versamento delle eventuali imposte che ne scaturiscono (Irpef e addizionali regionale e comunale, cedolare secca, Irap ecc.), deve essere eseguito entro il 1° luglio (perché il 30 giugno cade di domenica) o il 31 luglio (con la maggiorazione dello 0,40%). E’ anche possibile pagare a rate mensili, completando il versamento entro il 16 dicembre. Rispetto agli anni precedenti, viene quindi aggiunto un ulteriore mese per la rateizzazione.

Anche per il 2023 è prevista l’esenzione dall’IRPEF dei redditi dominicali ed agrari per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il reddito dei terreni va comunque indicato nel quadro RA del modello Redditi. I redditi dominicali devono essere dichiarati dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), mentre il reddito agrario deve essere dichiarato dal titolare dell’impresa agricola.

Non sono comprese nel reddito agrario le attività agrituristiche, gli allevamenti eccedenti, le attività enoturistiche, e in generale quelle “connesse”, i cui redditi andranno pertanto dichiarati negli appositi righi del quadro RD.

Nel caso di società semplici, il reddito dei terreni andrà dichiarato dalla società, e il socio dovrà riportare tali redditi nel quadro RH della propria dichiarazione.

Con già dall’anno scorso, l’IRAP non risulta più dovuta per le ditte individuali, mentre ne sono ancora soggette le società, comprese le società semplici che esercitano attività di agriturismo e altre attività connesse.

C’è inoltre l’obbligo di compilazione del quadro RU del modello Redditi per evidenziare i crediti d’imposta spettanti per investimenti in beni strumentali e i relativi utilizzi in compensazione.

Come è noto, gli uffici sono a disposizione di tutti gli associati per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni redditi e Irap.

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Imprenditoria giovanile, nuova legge per la promozione e lo sviluppo

Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”, pubblicata nella G.U. dello scorso 26 marzo contiene una serie di agevolazioni a favore delle imprese agricole costituite da giovani agricoltori. Riportiamo di seguito i principali contenuti della legge.

L’articolo 2 contiene le definizioni di “impresa giovanile agricola” e “giovane imprenditore agricolo”. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, devono essere esclusivamente impegnate in attività agricole, come definite dall’articolo 2135 del Codice civile. I requisiti soggettivi includono:

  • l’età dell’imprenditore agricolo, che deve essere superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  • nelle società di persone e cooperative, almeno la metà dei soci deve rientrare nella fascia di età specificata;
  • nelle società di capitali, almeno la metà del capitale sociale deve essere sottoscritta da imprenditori agricoli della fascia di età indicata, e almeno la metà degli organi di amministrazione deve essere composta da tali soggetti.

L’articolo 3, comma 1, della disposizione in esame istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, volto al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo.

L’articolo 4 consente ai giovani imprenditori agricoli che iniziano un’attività d’impresa di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), che disciplina il reddito agrario.

L’art.5 della legge riconosce un’agevolazione a favore dei giovani imprenditori agricoli, nel caso di compravendita di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo fino a € 200.000, consistente nella riduzione degli oneri notarili. In particolare, viene stabilito che l’onorario notarile va determinato in misura non superiore alla misura prevista dal D.M. 20.7.2012, n. 140, e va ridotto alla metà.

L’art. 6 stabilisce che per i giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2021 è riconosciuto un credito d’imposta la partecipazione a corsi di formazione per le spese da loro sostenute nell’anno 2024 (purché documentate).Il beneficio si applica nella misura dell’80% per le spese sostenute entro il limite di € 2.500 per ciascun partecipante.

L’art. 7 prevede che a decorrere dal 1.1.2024 i giovani coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale, in caso di acquisto o di permuta di terreni agricoli e relative pertinenze, beneficiano della riduzione del 40% dei tributi dovuti, per cui le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute nella misura del 60% della misura ordinaria o ridotta (es. PPC). Il beneficio si applica nella misura dell’80% per le spese sostenute entro il limite di € 2.500 per ciascun partecipante.

L’articolo 8 contiene disposizioni concernenti la priorità nella prelazione quando vi sono più soggetti confinanti che intendono esercitare il diritto di prelazione secondo l’art. 7 della legge n. 817 del 1971.

L’art. 11 prevede che i comuni, nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli esercitata su aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggi, possono riservare in favore delle imprese giovanili agricole e dei giovani imprenditori agricoli una quota di posteggi fino al 50% del loro numero complessivo.

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Welfare aziendale: rimborso utenze domestiche, affitti e interessi su mutui prima casa

Con Circolare n. 5 dello scorso 7 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (D.L. 145/2023)relative al welfare aziendale, al trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, e alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Riguardo al welfare aziendale la Legge di bilancio 2024 stabilisce che, per il periodo di imposta 2024, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro (cd. “fringe benefits”) entro il limite di 1.000 euro o, nel caso in cui il lavoratore abbia figli a carico, entro il limite di 2.000 euro.

Oltre a rinnovare l’estensione del trattamento fiscale agevolato previsto per i benefit anche alle erogazioni in danaro destinate al pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, la Legge di Bilancio 2024 prevede la possibilità di agevolare, attraverso l’erogazione diretta o il rimborso delle somme,le spese di affitto della prima casa o gliinteressi sul mutuo relativi alla prima casa, anche qualora il contratto di affitto o il mutuo sia intestato al coniuge o ad altro familiare del dipendente.

L’Agenzia delle Entrate si sofferma inoltre sul trattamento integrativo (che non concorre alla formazione del reddito) riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazionedi alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione a prestazioni di lavoro notturno e di lavoro straordinario festivo. Si tratta del beneficio inizialmente previsto dl Decreto Lavoro e poi esteso dalla Legge di Bilancio per il primo semestre del corrente anno.

Anche nella circolare in commento, continua a non essere specificato se tale previsione possa essere o meno applicata all’agriturismo. A nostro avviso è sostenibile che anche i lavoratori degli agriturismi possano beneficiare dell’agevolazione, considerata la ratio della norma (sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, recettivo e termale) e la circostanza che l’attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande svolta dalle imprese agricole è assimilabile a quella svolta da altre imprese private del settore turistico. Tra l’altro, i codici Ateco delle attività di fornitura di alloggio e ristorazione connesse alle aziende agricole appartengono allo stesso gruppo di codici Ateco delle attività del settore economico turistico.

 

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Imprenditoria giovanile, pubblicata la nuova legge

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge n. 36 del 15 marzo 2024 finalizzata a promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Riportiamo di seguito un riepilogo delle misure più importanti che entreranno in vigore il prossimo 10 aprile. Possiamo anche dire che la portata delle norme non ci sembra all’altezza delle attese.

Anzitutto va detto che possono beneficiare delle misure contenute nella legge le imprese che esercitano esclusivamente attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, con i seguenti requisiti:

Ditte individuali: il titolare deve avere età compresa tra 18 e 41 anni non ancora compiuti;

Società di persone: almeno la metà dei soci deve avere età compresa tra 18 e 41 anni non ancora compiuti;

Società di capitali: almeno la metà del capitale deve essere sottoscritta da giovani di età compresa tra 18 e 41 anni non ancora compiuti, e almeno la metà degli amministratori deve essere composta dai medesimi giovani soci.

In materia di imposte dirette, invece delle aliquote ordinarie, le imprese e le attività agricole che non rientrano nel reddito catastale agrario potranno optare per un’imposta sostitutiva del 12,5% per i primi 5 anni.

In caso di compravendita di fondi rustici e relative pertinenze con corrispettivo non superiore a 200mila euro, il compenso notarile è ridotto del 50%. I giovani coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che dal1°gennaio2024acquisterannoterreniagricoliepertinenze potranno, inoltre, beneficiare di una riduzione del 60% delle imposte ipotecaria,catastale e di registro; detta riduzione dovrebbe essere cumulabile con le attuali agevolazioni PPC (Piccola Proprietà Contadina).

Viene inoltre istituito, per i giovani agricoltori titolari di impresa individuale, un credito d’imposta per le spese sostenute per partecipare a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’impresa agricola, nella misura dell’80% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 2.500 euro.

Infine è stata apportata una modifica al diritto di prelazione agraria riservato ai confinati. Nel caso vi siano più soggetti aventi tale diritto saranno preferiti i giovani imprenditori agricoli.

 

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PNRR: ammodernamento macchine agricole

Il 26 marzo  il Ministero dell’Agricoltura (Masaf) ha adottato un nuovo decreto (n. 144081) che modifica il D.M. n. 413219 dell’8 agosto 2023 relativo ai bandi regionali per la gestione di 400 milioni di euro destinati alla sottomisura del PNRR “ammodernamento delle macchine agricole”.

Il nuovo DM posticipa al 31 maggio il termine per la presentazione delle domande di finanziamento. Inoltre vengono semplificate alcune procedure ed elevato il limite di spesa dell’investimento pur rimanendo ferma la spesa ammessa (35 mila euro per gli investimenti in attrezzature di cui ai punti A e C e 70 mila auro per i trattori fuoristrada elettrici e a biometano).

Inoltre potrà essere richiesta un’anticipazione finanziaria pari fino al 30% del contributo concesso.

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Click day, serve maggiore rapidità per il rilascio dei visti

Si è svolto senza particolari problemi tecnici il click day per la richiesta di lavoratori extracomunitari stagionali per l’anno 2024. Le quote da assegnare sono complessivamente 89.050 per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, di cui 41.000 riservate alle Organizzazioni professionali agricole.

Confagricoltura mette in rilievo lo sforzo organizzativo delle proprie strutture territoriali che, oltre a caricare sul portale del Ministero dell’Interno le istanze per conto delle aziende agricole associate, hanno espletato l’iter di controlli preventivi, come richiesto dalle nuove norme di semplificazione, sollevando gli ispettorati territoriali da questo onere.

Anche se le quote sono aumentate, resta il timore, a causa della cronica carenza di manodopera in agricoltura, che ancora una volta il numero delle domande possa superare le quote messe a disposizione. Ma le preoccupazioni maggiori, anche alla luce di quanto è accaduto nel 2023, riguardano i tempi di completamento delle procedure, soprattutto a causa del ritardo nel rilascio dei visti di ingresso agli stranieri provenienti da alcuni Paesi (Nord Africa, India e Pakistan) che ha precluso, in alcuni casi, l’instaurazione del rapporto lavorativo.

Sarebbe inoltre auspicabile, secondo l’Organizzazione che rappresenta i datori di lavoro agricolo, aumentare il numero delle quote da assegnare per motivi di conversione dei permessi di soggiorno stagionali in permessi per lavoro subordinato (fissate in 4.000 unità per l’anno 2024), attraverso un DPCM integrativo che accolga anche le domande già presentate nel click day di dicembre 2023, ma rimaste fuori quota per incapienza. È infatti in continua crescita l’interesse di aziende e lavoratori per questa tipologia di richieste che consente la stabilizzazione della situazione lavorativa e di quella soggettiva dello straniero, alleggerendo al contempo i click day stagionali.

Confagricoltura ricorda che un terzo della manodopera nel settore primario è di nazionalità straniera, con una quota elevata di extracomunitari (circa il 70%). Tra i Paesi di provenienza predomina l’Africa, in particolare Marocco, Tunisia, Senegal, Nigeria e Mali. Rilevante anche la quota di manodopera non comunitaria proveniente dell’Est Europa, in particolare Albania e Macedonia, e dall’Asia, soprattutto India e Pakistan.

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Bonus colonnine di ricarica per imprese e professionisti

Come comunicato nel sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (https://www.mase.gov.it/node/17179), il 15 marzo riapre lo sportello “bonus colonnine per imprese e professionisti”, che sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. Dopo la prima apertura dello sportello (data di chiusura sportello 20 novembre 2023), sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro.

Il Ministero dell’Ambiente ha definito le modalità di accesso a tale incentivo tramite il Decreto direttoriale del 7 marzo 2024, stabilendo le modalità e le date di avvio della piattaforma gestita da Invitalia, attraverso la quale sarà possibile richiedere il contributo pubblico.

Immagine da freepik.com

Il Bonus Colonnine per imprese e professionisti sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili.

Le spese ammissibili comprendono l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica, nonché le spese connesse quali quelle per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili necessarie, gli impianti di monitoraggio, e altre correlate come la connessione alla rete elettrica e le spese di progettazione e sicurezza.

La presentazione delle domande di accesso al bonus avviene attraverso due modalità distinte, a seconda del valore complessivo degli investimenti:

  • per gli interventi dedicati alle imprese la domanda può essere compilata e inviata online sul sito di Invitalia, gestore della misura, a partire dalle ore 00 del 15 marzo 2024;
  • per gli interventi dedicati ai professionisti, la domanda deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo CRE1@postacert.invitalia.it, sempre a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024.

La chiusura dei termini di presentazione delle domande è, in tutti i casi, fissata alle 17.00 del 20 giugno 2024.

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Ape sociale 2024: prestazione Inps con 63 anni e 5 mesi

L’Inps ha illustrato le istruzioni della prestazione assistenziale Ape sociale 2024. Il nuovo requisito anagrafico per accedere ad Ape sociale è ora di 63 anni e 5 mesi e, altra novità, il beneficio non è più cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il mancato rispetto dei limiti reddituali (da comunicare all’Inps entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento) comporta la decadenza dal beneficio con il recupero delle somme percepite. Questa limitazione vale fino all’età pensionabile fissata oggi a 67 anni.

La prestazione può essere richiesta dalle seguenti categorie.

Disoccupati: soggetti in disoccupazione (integralmente conclusa da almeno tre mesi) a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale.

Cargiver: soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità.

Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.

Per tutte le suddette categorie, l’anzianità contributiva necessaria è di almeno 30 anni di contribuzione.

Lavoratori dipendenti con mansioni gravose con almeno 36 anni di contribuzione e lavoratori edili con almeno 32 anni.

I termini e per presentare domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale sono:

  • entro il 31 marzo 2024, con verifica Inps entro il 30 giugno 2024,
  • entro il 15 luglio 2024, con verifica Inps entro il 15 ottobre 2024,
  • entro e non oltre il 30 novembre 2024 (solo nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate), con verifica Inps entro il 31 dicembre 2024.
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Nuove norme su appalti, sicurezza, contrasto al lavoro irregolare

Nell’ultimo Consiglio dei Ministri (26 febbraio 2024) è stato adottato uno schema di decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che contiene anche alcune norme in materia di appalti, sicurezza sul lavoro, contrasto al lavoro irregolare e riscossione dei debiti contributivi da parte dell’INPS, che in parte riguardano anche le aziende agricole. Riportiamo di seguito alcuni punti significativi, riservandoci di tornare sull’argomento non appena il decreto verrà approvato in via definitiva.

Esclusione da benefici contributivi e normativi in caso di violazione di norme in materia di sicurezza

Viene ampliato l’insieme delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale la cui violazione comporta l’esclusione da benefici normativi e contributivi (art. 1, c. 1175 L. n. 296/2006), ricomprendendo espressamente la legislazione sulla sicurezza. In sostanza, oltre al rispetto della normativa DURC e delle altre norme in materia lavoristica già indicate dalla precedente normativa, verranno individuate, con apposito DM., le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che non daranno diritto a benefici normativi e contributivi. Viene inoltre previsto che la successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi darà diritto ai benefici stessi. Si ricorda in proposito che questa previsione non si applica alle agevolazioni contributive per zone agricole svantaggiate e montane (circolare INPS n. 51/2008).

Trattamento economico per lavoratori impiegati negli appalti

Viene integrata la normativa in materia di appalti (art. 29 del D.L. n.276/2003) prevedendo che ai lavoratori impiegati nell’appalto di opere o servizi (o nell’eventuale subappalto) venga riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello stabilito dal CCNL e dalla contrattazione collettiva territoriale maggiormente applicati nel settore e nel territorio di riferimento.

Aumento dell’importo della maxi sanzione per lavoro irregolare

Viene ulteriormente rivisto in aumento (del 10%) l’importo dalla cd. maxi sanzione per lavoro nero, che era già stato aumentato del 20%, con un incremento del 30% rispetto all’importo originario.

Somministrazione fraudolenta

Viene reintrodotta la sanzione penale in caso di somministrazione fraudolenta (esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e di somministrazione di lavoratori finalizzato ad eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo) attraverso la modifica della normativa che aveva depenalizzato la fattispecie sanzionatoria (art. 1 del DL n. 8/2016, cui viene aggiunto un nuovo comma c. 4-bis).

Modifiche alla disciplina del LOAgri

Viene mitigata la disciplina sanzionatoria in caso di utilizzo di categorie di soggetti diversi da quelli previsti dalla legge (persone disoccupate, pensionati di vecchiaia o di anzianità, giovani con meno di 24 anni e detenuti o internati) per le prestazioni occasionali di lavoro subordinato a tempo determinato in agricoltura (c. 354 dell’art. 1 L. 197/2022). Ed infatti viene previsto che l’uso di soggetti diversi da quelli individuati al c. 344 della legge citata comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore impiegato (prima: per ciascuna giornata di lavoro). La medesima sanzione non viene più applicata in caso di mancata comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego.

Lista di conformità INL per aziende regolari

In caso di esito positivo di controlli ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, all’azienda verrà rilasciato un apposito attestato di regolarità e la stessa sarà inserita in un elenco informatico (lista di conformità) consultabile pubblicamente. L’iscrizione alla lista esclude l’azienda da ulteriori verifiche ispettive per un periodo di 12 mesi.

Appalto di lavori edìli

Vengono introdotte alcune norme in materia di appalto di lavori edìli:

  • obbligo di verifica da parte del committente della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, sia negli appalti pubblici che in quelli privati di realizzazione di lavori edili, prima del pagamento del saldo finale dei lavori;
  • “Patente a crediti” obbligatoria dal 1°/10/2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in cui vengono effettuati lavoro edìli o di ingegneria civile. La patente è rilasciata dall’INL, è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e permette di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari almeno a 15 crediti. I crediti vengono decurtati a seguito di provvedimenti definitivi o in caso di infortuni sui luoghi di lavoro da cui derivi la morte di un lavoratore (20 crediti), l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale (15 crediti), l’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni (10 crediti).I medesimi crediti decurtati possono essere reintegrati (per un massimo di 15) a seguito della frequenza di corsi (max5per volta). Le medesime disposizioni possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di accordi stipulati a livello nazionale delle OO.SS. più rappresentative.
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Flussi lavoratori extracomunitari: click day il 25 marzo

La circolare interministeriale n. 1695 del 29 febbraio 2024 fornisce le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro per lavoratori extracomunitari per l’anno 2024, ai sensi del DPCM 27 settembre 2023 (che, come noto, ha stabilito le quote di ingresso per ciascun anno del triennio 2023-2025[1]).

Si evidenzia che per l’anno 2024:

  • sono riconosciute e 89.050 quote per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (su 151.000 totali);
  • nell’ambito delle 89.050 unità per motivi di lavoro stagionale, è riservata una specifica quota – pari a 41.000 unità – alle istanze presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali agricole;
  • sono autorizzate 4.000 quote per conversioni dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di lavoro subordinato. Si segnala che la circolare contiene a tal proposito una importante precisazione: in considerazione dello spostamento delle date del click day (da febbraio a marzo 2024) è consentita la richiesta di conversione anche al lavoratore con permesso di soggiorno scaduto da non più di 60 giorni.
  • le quote sono riservate esclusivamente a cittadini provenienti da Paesi che hanno già sottoscritto accordi in materia migratoria con l’Italia (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea del sud, Costa D’avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica Di Macedonia Del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina) o che li sottoscriveranno nel prossimo triennio (a questi Paesi sono peraltro riservate, per il 2024, 12.000 + 3.000 quote).

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di nulla osta per lavoro stagionale, si ricorda che esse potranno essere inviate a partire dalle 9 del 25 marzo e fino al 31 dicembre 2024 (le richieste di conversione possono invece essere presentate a partire dalle ore 9 del 21 marzo). Le quote, come di consueto, saranno assegnate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione (cd. Click day).

Le aziende interessate ai nuovi nulla osta per lavoratori extracomunitari sono invitate a mettersi in contatto con gli uffici dell’associazione e a produrre la documentazione necessaria.

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