Agosto 2018

Indicazione del riso “classico”

È stato pubblicato il Decreto interministeriale Mipaaft e Mise del 7 agosto 2018, n. 4407 che disciplina le condizioni per l’utilizzo dell’indicazione “classico” e individua i criteri per la verifica della rintracciabilità varietale del riso.

Il decreto individua tra i soggetti tenuti al rispetto dei criteri per l’indicazione “classico” sia coloro che producono, acquistano, lavorano e confezionano risone delle varietà Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma, S. Andrea, Vialone Nano e Ribe, ma anche coloro che aderiscono ai sistemi di qualità DOP o IGP che possono aderire al protocollo di rintracciabilità nel rispetto del principio di esclusività.

Gli operatori della filiera che intendono utilizzare l’indicazione “classico” devono aderire al sistema di tracciabilità, gestito dall’Ente Risi, entro il 31 agosto e entro il 20 luglio per gli anni a venire.

L’adesione al sistema di rintracciabilità va perfezionata presentando la denuncia di superficie con l’accettazione di sottoporsi ai controlli previsti ed autorizzando l’inserimento dei propri dati (ragione sociale e riso in produzione) nell’albo detenuto dall’Ente.

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Riduzione dei quantitativi classificabili per la produzione del vino DOC Bianco di Custoza

La Regione del Veneto, a seguito della istanza presentata dal Consorzio Tutela Vino Custoza DOC ha emanato il decreto n. 88/2018 al fine di ridurre la resa massima di vino classificabile come DOC “Bianco di Custoza” o “Custoza” ottenuto dalle uve raccolte nella vendemmia 2018 fino ad un massimo di 13 tonnellate di uva ad ettaro.

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Riserva vendemmiale DOC Prosecco

Con Decreto del Direttore della Direzione agroalimentare n. 93/2018, in risposta alla richiesta del Consorzio tutela della Denominazione di Origine controllata Prosecco, la Regione Veneto ha disposto l’attivazione della misura della riserva vendemmiale del prodotto atto a essere designato con la DOC “Prosecco” proveniente dalla vendemmia 2018.

Viene stabilito quindi che i quantitativi di prodotto afferenti ai superi fino al limite massimo del 20%, sono destinati a riserva per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione o per soddisfare esigenze di mercato.

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Approvate misure eccezionali di sostegno nel settore avicolo italiano

Sono state approvate dal Comitato di gestione della Commissione Europea, eccezionali misure di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia, colpiti nel 2016 dall’influenza aviaria. Il provvedimento, frutto dell’intensa attività della delegazione italiana, prevede lo stanziamento di 11,1 Milioni di euro, a cui si aggiungerà una pari cifra a carico del bilancio nazionale, a favore delle aziende che hanno subito danni indiretti dovuti a provvedimenti sanitari di restrizione alle movimentazioni degli animali e delle merci, fino alla data del 28 settembre 2017. Il regolamento prevede una serie di indennizzi variabili, a seconda delle tipologie, per le perdite di produzione del pollame e dei riproduttori, per il prolungamento del periodo di allevamento e per l’eliminazione degli animali.

“L’Italia ha ottenuto in Europa un ottimo risultato. Con questo provvedimento, le aziende agricole coinvolte otterranno un congruo risarcimento per le perdite subite – afferma il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio – tuttavia il negoziato con la Commissione non è ancora finito, ci stiamo battendo per ottenere un ulteriore sostegno, vista l’esigenza del settore produttivo, per periodo successivo al 28 settembre 2017”.

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Mipaaft: assegnate le deleghe ai sottosegretari

Il Ministro delle Politiche agricole ha emanato i decreti con sui vengono assegnate ai due sottosegretari, Franco Manzato ed Alessandre Pesce, apposite funzioni. In particolare sono state assegnate al sottosegretario Alessandra Pesce le funzioni relative alla ricerca agricole e agroalimentare, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione in agricoltura; settori relativi a ortofrutta, olio d’oliva e cereali; altre filiere (apicoltura, brassicolo, frutta in guscio, canapa); mercato del lavoro e agricoltura sociale; diffusione di buone prassi di investimento (rete rurale nazionale) e sostegno all’agricoltura nelle zone interne. Assegnate invece al sottosegretario Franco Manzato le funzioni relative alla vigilanza sulle produzioni di qualità agricole e agroalimentari; seminativi; comparto delle foreste e filiere forestali; comparto della pesca marittima e dell’acquacoltura; settore lattiero; agricoltura biologica; attività per la difesa fitosanitaria.

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Il Ministero delle Politiche agricole cambia nome: aggiornamento della dicitura in etichetta

A seguito dell’assegnazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali delle competenze in materia di turismo, il “nuovo” ministero ha modificato la propria denominazione da Mipaaf in Mipaaft.

Ciò comporta l’aggiornamento della dicitura anche sulle etichette dei prodotti DOP IGP STG e di Agricoltura Biologica, con le seguenti modalità.

  • Prodotti DOP IGP STG
    Le diciture “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf” e “Certificato da Autorità pubblica designata dal Mipaaf” riportate sulle etichette dei prodotti DOP, IGP ed STG, dovranno essere sostituite dalle diciture “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaft” o, in caso di controllo effettuato da Autorità pubblica da “Certificato da Autorità pubblica designata dal Mipaaft”.
    Si specifica inoltre che nella dicitura si potrà utilizzare sia l’acronimo Mipaaft che citando per esteso Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  • Prodotti di agricoltura biologica
    La dicitura da riportare in etichetta “Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf” prevista dal Decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, dovrà essere sostituita da “Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaft”.

Le aziende in entrambi i casi potranno smaltire le etichette presenti in azienda alla data del 9 agosto riportanti le diciture sostituite, fino ad esaurimento.

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Piano faunistico venatorio 2019-2024: adottato in via preliminare

La Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 1099 del 31 luglio 2018 ha adottato in via preliminare la proposta di nuovo piano faunistico-venatorio regionale per il quinquennio 2019-2024. Dovrà sostituire e aggiornare l’attuale piano, scaduto nel 2012 e ripetutamente prorogato.

L’adozione in via preliminare della proposta rappresenta una nuova tappa del percorso avviato un anno fa che, come prima attuazione del riordino normativo imposto dalla riforma Delrio, ha ridefinito il quadro pianificatorio, riportando alla Regione l’unico livello di pianificazione in materia venatoria.

Con la nuova proposta di piano la Giunta regionale fissa alcuni principi base nella programmazione faunistico-venatoria, a partire dalla linea di demarcazione della Zona Faunistica delle Alpi e dalla suddivisione del territorio di pianura in Ambiti Territoriali di Caccia, nel rispetto delle indicazioni dei piani provinciali.

Dopo la prima adozione preliminare, il piano proseguirà il suo percorso in sede di valutazioni ambientali (VAS e VIncA).

Affinchè tutti i soci interessati possono prendere visione della proposta, pubblichiamo gli elaborati base che costituiscono la proposta di piano faunistico – venatorio:

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Nuovi voucher e contratti a termine: le novità del Decreto dignità

Dopo un lungo dibattito, è stato approvato il decreto legge 12 Luglio 2018 n. 87, il cosiddetto Decreto dignità. Ecco le novità introdotte in materia di previdenza e lavoro di interesse per le imprese agricole.

Prestazione occasionale (ex voucher)

Le imprese agricole speravano che il Decreto potesse reintrodurre i vecchi voucher. Le aspettative però non sono state pienamente soddisfatte dal provvedimento del Governo.

Il Decreto, infatti, non ha operato una vera e propria reintroduzione del lavoro occasionale accessorio (i cosiddetti voucher), come semplicisticamente riportato dagli organi di stampa, ma piuttosto ha operato una revisione della disciplina del contratto di prestazioni occasionali elaborato dal Governo Gentiloni. In buona sostanza il Decreto ha apportato delle modifiche alla disciplina del contratto di prestazione occasionale che si concretizzano sostanzialmente in alcune semplificazioni burocratiche.

Quali imprese e quali lavoratori possono usufruire dei nuovi voucher

I lavoratori che possono essere assunti con contratto di prestazione occasionale sono gli studenti, i disoccupati, e pensionati e i lavorati che nell’anno precedente non risultano iscritti agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il lavoratore o prestatore è tenuto ad autocertificare il proprio status attraverso una dichiarazione di responsabilità che attesti la sua condizione (di studente, disoccupato o pensionato; o di lavoratore non iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli).

In tal modo si sposta sul lavoratore l’onere di dichiarare la propria condizione, limitando conseguentemente la responsabilità del committente/imprenditore in caso di informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni. L’autocertificazione deve essere resa dal prestatore attraverso l’apposita piattaforma informatica INPS per la gestione delle prestazioni occasionali.

Per quanto concerne le imprese, l’utilizzo della prestazione occasionale è riservato solo a quelle che hanno meno di 5 dipendenti.

Durata della prestazione e comunicazione all’Inps

Solo per i settori dell’agricoltura e del turismo viene ampliata da 3 a 10 giorni la durata della prestazione occasionale. Resta attiva la procedura telematica dell’anno scorso, indicata dall’Inps nella circolare 107 del 5 luglio 2017, che obbliga sia il datore di lavoro che il lavoratore a iscriversi sulla piattaforma informatica Inps, comunicare in via telematica tutti i dati relativi alla prestazione, comunicare l’eventuale revoca della prestazione e versare i compensi mediante il modello F24.

La comunicazione della prestazione va fatto dal datore di lavoro attraverso la piattaforma INPS, ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, e deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione occasionale.

La comunicazione deve contenere, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, all’oggetto e al luogo di svolgimento della prestazione e al compenso pattuito, anche la durata della prestazione che non potrà essere inferiore a 4 ore con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni.

Anche se apprezziamo gli sforzi compiuti dal Governo nell’andare incontro alle aziende, ancora una volta il fattore burocratico vanifica gli aspetti positivi. I vecchi voucher in uso fino al 2016 erano cartacei e prevedevano l’acquisto sia per via telematica, che nelle tabaccherie. Era un sistema pratico e snello, che si adattava perfettamente alla natura occasionale del rapporto di lavoro che caratterizza la vendemmia e le raccolte della frutta. Le procedure telematiche previste dal Decreto dignità restano, a parte qualche semplificazione, quelle del 2017.

Contratti a termine

Le misure previste dal decreto legge n. 87/2018 hanno fortemente ristretto la possibilità di instaurare, rinnovare o prorogare rapporti di lavoro a tempo determinato, prevedendo anche un aumento dei costi previdenziali a carico del datore di lavoro interessato. Le limitazioni sui contratti di lavoro a termine non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato.

Pertanto, i datori di lavoro agricolo, potranno continuare ad occupare operai a tempo determinato in modo pienamente libero e flessibile, come in precedenza, senza vincoli di forma, di causale, di proroga e di rinnovo. Analogamente, l’incremento contributivo dello 0,5% posto a carico dei datori di lavoro che rinnovano contratti a tempo determinato – che si aggiunge al contributo dell’1,4% finalizzato a finanziare la Naspi – non trova applicazione ai rapporti instaurati con gli operai agricoli a tempo determinato. Le disposizioni in questione trovano invece piena applicazione nei confronti dei quadri e degli impiegati dell’agricoltura.

Per i contratti a termine instaurati con quadri e impiegati agricoli, la durata del contratto a termine scenda da 36 a 24 mesi. Per i contratti fino a 12 mesi non è necessario indicare alcuna causale. Se il contratto supera i 12 mesi invece, è necessario indicare la causale che giustifica la durata determinata del rapporto di lavoro:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Nel caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi senza indicazione di causale, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dal superamento dei 12 mesi.

Il contratto a termine non può essere rinnovato per più di 4 volte nell’arco dei 24 mesi e si trasforma in contratto a tempo indeterminato alla data di decorrenza della quinta proroga.
Al fine di correggere i potenziali effetti negativi della previsione del decreto legge n.87/2018 che fissava l’entrata in vigore di tutte le nuove norme – comprese quelle in materia di proroga o rinnovo – a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge (13 luglio 2018) – è stato precisato che si applicano le vecchie norme se la proroga o il rinnovo intervengono entro il 31 ottobre 2018. Successivamente si dovranno invece rispettare le nuove più restrittive regole in ordine alla durata, alle causali e al numero di proroghe.

Il decreto prevede infine l’incremento contributivo dello 0,5% posto a carico dei datori di lavoro che rinnovano contratti a tempo determinato – che si aggiunge al contributo dell’1,4% finalizzato a finanziare la Naspi.

 

Clarissa GulottaNuovi voucher e contratti a termine: le novità del Decreto dignità
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