Settembre 2023

BCAA6 – Copertura del suolo per 60 giorni

Torniamo sull’obbligo previsto dalla norma Bcaa6 della condizionalità (copertura del suolo per 60 giorni consecutivi  nel periodo compreso tra il15 settembre al 15 maggio) in quanto molti agricoltori continuano a chiederci come va ottemperato.

La norma, che si applica a tutti i terreni agricoli (seminativi e colture permanenti) si può applicare in due modi alternativi:

  • lasciando in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi da conteggiare dopo il 15 settembre;
  • creando una copertura vegetale seminando una cover crop, oppure favorendo l’inerbimento spontaneo non lavorando il terreno per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo che va dal 15 settembre al 15 maggio dell’anno successivo.

Per  “inerbimento spontaneo” si intende infatti l’assenza di lavorazioni che compromettono la copertura vegetale del suolo. Sono comunque ammesse operazioni come la discissura, la rippatura, l’iniezione o distribuzione di effluenti non palabili con tecniche basso emissive. Riprendendo dal decreto sulla nuova condizionalità. Nelle disposizioni del Ministero e di Agea viene  inoltre precisato che il grado di copertura vegetale può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Laddove è possibile, si può sfruttare il periodo di divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio di spandimento degli effluenti zootecnici, per assolvere contemporaneamente a norme di condizionalità rafforzata quali:

– CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

– BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza;

– BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.

Ricordiamo che sono previste delle deroghe all’impegno che possono applicarsi nei seguenti casi:

  • cause di forza maggiore, come, ad esempio, la presenza di condizioni climatiche anomale dichiarate da autorità competenti che impediscono la semina e/o le lavorazioni del suolo, o la presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute;
  • in presenza di terreni interessati da interventi di ripristino di habitat o biotopi che prevedono il mantenimento del terreno nudo nel periodo di impegno;
  • semina di colture a perdere per la fauna;
  • lavorazioni funzionali ad interventi di miglioramento fondiario;
  • per la pratica del maggese, laddove essa sia una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base delle condizioni pedo-climatiche locali, a partire dal 1° marzo dell’annata agraria precedente. In questo caso sono consentite al massimo due lavorazioni nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno di tale annata agraria;
  • nel caso di colture sommerse come il riso.
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Dm obbligo sementi e pagamenti accoppiati

Firmato il decreto ministeriale dal ministro Francesco Lollobrigida, relativo ad alcuni aspetti applicativi della Riforma della PAC, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di utilizzare determinati quantitativi minimi di sementi/materiale
vegetativo certificati per percepire i “pagamenti accoppiati”.

I valori costituiscono indubbiamente un primo valido compromesso rispetto al confronto sviluppato da parte della Confederazione con l’amministrazione e altri enti coinvolti.
In tal senso si annotano positivamente la fissazione di alcuni quantitativi minimi inferiori ai valori che erano stati originariamente previsti dal CREA e proposti dal Ministero; ciò segnatamente per i comparti di girasole, pomodoro da industria, riso (dove sono state accolte tutte le istanze determinate nell’ambito di Ente Risi anche con il contributo della Confederazione).
Anche per il grano duro ci si è attestati al livello minimo rispetto al range di valori indicato da CREA.

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Fondo per la sovranità alimentare

Lo scorso 21 settembre è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n.221 il Decreto ministeriale del 9 agosto 2023 recante i criteri e le modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare che concede un aiuto a sostegno delle seguenti filiere: mais; proteine vegetali (legumi e soia); frumento tenero; orzo; carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello»; carni bovine SQNZ (Sistema di qualità nazionale Zootecnia).

Le somme destinate al fondo sono pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità 2023, 2024, 2025 e 2026 e sono così di seguito ripartite: filiera del mais: 8 milioni di euro; filiera delle proteine vegetali (legumi e soia): 5 milioni di euro; filiera del frumento tenero: 4 milioni di euro; filiera dell’orzo: 3 milioni di euro; filiera carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ: 5 milioni di euro.

Ai soggetti beneficiari che hanno sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono soci, contratti di filiera di durata almeno triennale, è concesso il seguente massimale di aiuto: mais: 400 euro/ettaro; proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro; frumento tenero: 300 euro/ettaro; orzo: 200 euro/ettaro. Il limite massimo dell’aiuto concesso è di 50 ettari per ogni singolo beneficiario.

L’aiuto per gli allevatori che sottoscrivono un contratto di filiera è di: 100 euro per ogni capo per i bovini di razze da carne o a duplice attitudine allevati dalla nascita fino almeno all’età di 8 mesi nel rispetto della linea «vacca-vitello»; 40 euro per ogni capo per i bovini allevati dalla nascita fino almeno all’età di sei mesi secondo un disciplinare riconosciuto nell’ambito del Sistema di qualità nazionale zootecnia.

L’aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell’importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis».

L’aiuto verrà richiesto mediante apposita domanda da presentare all’AGEA, che avrà un periodo di trenta giorni per definire le modalità di presentazione. La domanda deve essere corredata dalla copia del contratto di filiera se è stato sottoscritto direttamente dal richiedente. Nel caso in cui il contratto di filiera sia stato stipulato da cooperative, consorzi o organizzazioni di produttori riconosciute, si deve allegare una copia dell’impegno o del contratto di coltivazione tra le parti coinvolte. Quanto sopra non viene allegato laddove l’atto sia stato predisposto in modalità informatizzata tramite il SIAN, firmata digitalmente.

Di particolare rilievo la previsione che limita gli aiuti ad ettaro per le coltivazioni ai soli impegni di coltivazione “incrementali” rispetto alla media delle superfici dichiarate in domanda unica negli ultimi tre anni. Una misura evidentemente finalizzata ad incentivare solo gli aumenti di superficie destinata alle coltivazioni ammissibili.

Permangono, infine, come per dispositivi analoghi utilizzati in passato, le modalità di erogazione in de minimis ed il tetto a 50 ettari, che Confagricoltura aveva chiesto di superare e che rischiano di limitare l’applicazione della misura.

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BCAA 7 – Obbligo della rotazione dal 2023

La norma della Condizionalità BCAA7 (obbligo dalla rotazione delle colture) è entrata in vigore nel 2023 soltanto per quelle superfici impegnate nell’Ecoschema 4 (sistemi foraggeri) e/o negli impegni agro-climatico-ambientale delle azioni SRA03 (Lavorazioni ridotte) e 10.1.2. della precedente programmazione(ottimizzazione delle tecniche agronomiche e irrigue).

Ricordiamo che l’obbligo della rotazione consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

La monosuccessione può essere interrotta anche con una coltura secondaria (es. soia di secondo raccolto, oppure senape o rafano), purché adeguatamente gestita, cioè portata a completamento del ciclo produttivo, il quale deve avere una durata di almeno 90 giorni. A questo proposito il Ministero dell’agricoltura -su nostra sollecitazione- dovrebbe chiarire in via definitiva che non è necessaria la raccolta del prodotto della coltura di secondo raccolto. La norma della Condizionalità infatti non lo prevede.

Ricordiamo  che l’ambito di applicazione della rotazione obbligatoria comprende le superfici a seminativo e che sono però esenti le aziende:

  1. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  2. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  3. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
  4. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
  5. relativamente alle superfici certificate come Biologiche (Regolamento (UE) 2018/848) e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata (SQNPI).

Deroghe alla norma sono consentite, qualora sussistano precise condizioni, nelle zone di montagna e nel caso di seminativi condotti in regime di arido coltura.

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I registratori di cassa e il periodo di inattività

Con riferimento ai registratori telematici, sono state elaborate delle nuove specifiche tecniche, che prevedono una funzionalità aggiuntiva. Questa nuova funzione è prevista obbligatoriamente per i registratori approvati dopo il 30 giugno 2023; per i modelli approvati in data anteriore è possibile richiedere un aggiornamento del software.

La nuova funzione riguarda i periodi di inattività superiori a 12 giorni o dei quali non si conosce la durata preventivamente (e l’azienda non è quindi in grado di comunicare la data di inizio e di fine di inattività): in pratica, mettendo il registratore “fuori servizio”, quest’ultimo è in grado di inviare un “evento di tipo fuori servizio – codice 608” con il quale comunica al sistema l’inizio del periodo di inattività (il registratore ritorna poi attivo in servizio alla prima trasmissione utile). Non è previsto l’obbligo di effettuare questo tipo di comunicazione, né sono previste sanzioni al riguardo; tuttavia, è fortemente consigliato di effettuarla, per evitare di ricevere richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, in caso di chiusura superiore a 12 giorni senza averne dato notizia, l’Amministrazione finanziaria invia un messaggio mediante PEC per avere chiarimenti sul periodo di sospensione.

Coloro che possiedono un registratore non aggiornato con le nuove specifiche tecniche potranno comunicare il periodo di inattività attraverso il portale “Fatture e corrispettivi”.

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PM10, misure straordinarie per la qualità dell’aria

Dal 1° ottobre entrano in vigore le misure straordinarie per la qualità dell’aria approvate con Deliberazione della Regione Veneto n. 238 dl 2 marzo 2021, la quale introduce particolari limitazioni nel periodo 1° ottobre – 30 aprile di ogni anno per i settori ritenuti responsabili delle emissioni di PM10 in atmosfera (polveri sottili).

Le misure per il contenimento delle emissioni di particolato atmosferico (PM10) si applicano a tutto il territorio di pianura del Veneto. Sono esclusi i comuni ricadenti nella zona “Prealpi e Alpi” e Zona Fondovalle. Esse vengono applicate su tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso) in base ai bollettini Arpav sulla concentrazione di PM10 nell’aria che verranno emessi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì entro le ore 13.

Ai fini dell’applicazione delle limitazioni i comuni sono suddivisi in tre categorie: Comuni dell’Agglomerato delle città, Comuni al di fuori dell’Agglomerato con più di 10.000 abitanti e Comuni al di fuori dell’Agglomerato con meno di 10.000 abitanti.

Le misure comprendono restrizioni alla circolazione veicolare, alle attività agricole, al riscaldamento domestico e le attività di combustione all’aperto.

Riportiamo la sintesi delle misure.

Per la circolazione delle autoveicoli,  nei comuni con più di 30.000 abitanti e agglomerati, dal 1 ottobre al 30 aprile, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, non si potrà circolare con veicoli privati e commerciali fino a Euro 4 Diesel ed Euro 1 Benzina. Limitazione che, in condizioni di livello di allerta ARANCIO e allerta ROSSO, è estesa fino all’euro 2 Benzina e all’euro 5 Diesel.

Nei comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti, sempre dal 1° ottobre al 30 aprile, le limitazioni riguardano i veicoli a Benzina Euro 1 e Diesel fino ad Euro 2.Inoltre per i comuni sopra i 30.000 abitanti è proposta una domenica ecologica al mese. Consigliamo comunque a prendere visione delle decisioni del Comitato tecnico zonale di ciascuna provincia per un maggiore dettaglio sui di circolazione.

Spandimento liquamiUna delle misure riguardanti  il settore dell’agricoltura, applicata nel periodo 1° ottobre- 15 aprile,  consiste nel divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta arancio o rossa. Sono comunque ammessi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato. In condizioni normali (non di allerta e per tutto l’anno)  l’interramento deve essere effettuato entro 24 ore dallo spargimento, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. prati).

Dal 1° ottobre al 15 aprile di ogni anno, per lo spargimento dei liquami e assimilati, è quindi necessario consultare il  Bollettino Agrometeo-Nitrati di ARPAV collegandosi al seguente indirizzo:    https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/agrometeo/agrometeo-nitratioppure più agevolmente è possibile scaricare sul proprio telefono cellulare l’applicazione (APP)“App ARPAV Agrometeo Nitrati” scaricabile da GOOGLE PLAY sia per Android sia per Iphone.

Il Bollettino ARPAV riporterà anche i giorni di divieto allo spargimento stagionali previsti dalla direttiva nitrati. I divieti stagionali riguardano gli effluenti zootecnici e anche i fertilizzanti azotati, sia in Zona Vulnerabile che in Zona Non Vulnerabile ai nitrati.

Per il riscaldamento a biomassa sono previsti interventi volti a ridurre le emissioni di PM10  derivante dalla combustione di biomasse per cui, in funzione dell’attivazione dei livelli emergenziali, sarà fatto divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle in caso di allerta VERDE e inferiore alle 4 stelle in caso di allerta superiore al VERDE. Ciò vale nel caso in cui siano presenti impianti di riscaldamento alternativi. In condizione di allerta superiore a VERDE sarà necessario abbassare di 1° C le temperature nelle abitazioni ed edifici pubblici.

Vietato bruciare residui vegetali – Le misure straordinarie per la qualità dell’aria prevedono anche un periodo di divieto di combustione dei residui vegetali (es. potature) a partire dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno. Al di fuori di questo periodo di divieto, rimane la possibilità di abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di materiale vegetale, come riportato all’art.182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

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Bonus gasolio entro il 30 settembre

Si ricorda che entro il prossimo 30 settembre scade la possibilità di utilizzare in compensazione nel modello di pagamento F24 il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca relativo al terzo trimestre 2022, previsto dall’art. 7, D.L. n. 115/2022 (decreto Aiuti bis). Tale bonus scadeva il 30 giugno scorso, ma il Decreto Legge 51/2023 (decreto Omnibus) ne ha disposto la proroga al 30 settembre.

Il credito è pari al 20% dei costi sostenuti nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto del carburante necessario per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa e per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali; spetta anche alle imprese esercenti attività agro-meccanica di cui al codice Ateco 1.61.

In alternativa alla compensazione nel modello F24, detto credito d’imposta può essere ceduto a terzi per l’intero importo. A questo scopo, è necessario inoltrare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, minuta del visto di conformità rilasciato da un soggetto autorizzato. Il soggetto che acquisisce il credito deve poi accettare formalmente, mediante l’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Anche per la cessione del credito, la scadenza è fissata al 30 settembre (ma di fatto la procedura deve essere effettuata almeno qualche settimana prima, perché devono essere considerati i giorni necessari per i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate).

Il codice da esporre nel modello F24 per tale credito d’imposta è il 6972 (per coloro che hanno acquisito il credito invece è 7732).

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Tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica

Sulla G.U. n. 175 del 28/0/2023 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 98/2023, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”.

Il provvedimento -emanato a seguito di un ampio confronto avvenuto nei giorni scorsi con i rappresentanti del Ministero del Lavoro, dell’Ispettorato del Lavoro e delle Parti Sociali, a cui la nostra Organizzazione ha partecipato attivamente– contiene importanti previsioni di natura emergenziale per il settore agricolo, particolarmente interessato in quest’ultimo periodo dall’emergenza caldo che ha creato, e sta creando, ripercussioni negative sulle attività e sulle produzioni, nonché sulla gestione delle risorse umane.

Ricordiamo che da parte dell‘INPS e dell’INL, nei giorni scorsi, è stata ribadita la possibilità anche per le aziende agricole, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CISOA per il settore agricolo), e sono state fornite una serie di indicazioni relative alle condizioni da soddisfare affinché le relative domande siano accolte.

Con il decreto-legge in commento, per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, sono state introdotte deroghe all’attuale impianto del trattamento di integrazione salariale agricola (CISOA) per gli operai agricoli a tempo indeterminato, al fine di favorire e ampliare l’utilizzo di questo ammortizzatore sociale,  nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto (29 luglio 2023) fino al 31 dicembre 2023.

In particolare, all’art. 2 del citato provvedimento, è stata prevista:

  1. la possibilità di utilizzare la CISOA per gli operai a tempo indeterminato per metà dell’orario giornaliero: il datore di lavoro può ricorrere al trattamento d’integrazione salariale a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate dagli OTI, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro pari alla metà dell’orario di lavoro giornaliero contrattualmente previsto;
  2. la neutralizzazione di tali periodi di trattamentoper cui le giornate di integrazione dovute per l’emergenza climatica si aggiungono alle 90 giornate ordinariamente previste per la CISOA;
  3. l’equiparazione di tali periodi di trattamento di integrazione salarialeeccezionale ai periodi lavorativi utili al raggiungimento delle 181 giornate di effettivo lavoro per poter usufruire della CISOA;
  4. la semplificazione del procedimento di concessione della CISOA per emergenza climatica.

Si tratta di misure importanti oggetto di nostra espressa richiesta nel corso del confronto con il Governo e le altre parti coinvolte, che a nostro avviso potranno rivelarsi utili per fronteggiare lo stress termico e in generale le emergenze climatiche che dovessero presentarsi fino alla fine dell’anno. Purtroppo, non è stata accolta la nostra richiesta, più volte reiterata di includere eccezionalmente nell’ambito di applicazione della CISOA per emergenza climatica anche gli operai agricoli e tempo determinato, che rappresentano circa il 90 % della forza lavoro agricola. Continueremo ad insistere nella nostra richiesta al Governo e al Parlamento in sede di conversione del decreto-legge in commento.

 

Altro aspetto critico è quello relativo all’entrata in vigore di questa forma eccezionale di CISOA che il decreto-legge fissa al 29 luglio (e non al 1°luglio, come per la CIGO) escludendo dall’ambito di applicazione della disposizione in commento le ondate di calore verificatesi nel corso del corrente mese di luglio (che comunque rientrano nell’ambito di applicazione della CISOA ordinaria). Anche su questo aspetto cercheremo di intervenire per allineare la decorrenza della nostra forma di integrazione salariale a quella della CIGO (1°luglio).

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OCM Vino, domande per investimenti prorogate al 31 ottobre

Con decreto ministeriale e successivo provvedimento della Regione del Veneto, la data di presentazione delle domande di accesso alla misura investimenti della OCM vino è stata posticipata al 31 ottobre 2023.

Con il medesimo provvedimento è stato previsto lo slittamento della data di definizione della graduatoria per l’accesso alla misura al 1 gennaio 2024.

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Garanzia Ismea per investimenti nelle rinnovabili

Nei prossimi giorni Ismea attiverà il portale per la presentazione delle domande di accesso alla garanzia per favorire gli investimenti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici (garanzia Ismea GR(). L’intervento rimarrà in funzione fino al 12 dicembre con le domande di accesso che devono essere presentate dalle banche finanziatrici utilizzando le procedure informatiche in fase di predisposizione.

La dotazione finanziaria della nuova garanzia è di 30 milioni di euro. L’intervento è a favore delle imprese agricole e della pesca impegnate a realizzare progetti di investimento per la produzione di  energia rinnovabile.

L’aiuto pubblico concesso sotto forma di garanzia gratuita al 100% è cumulabile con altre forme di sostegno dell’Unione europea, a condizione che siano rispettate le regole in materia di massima intensità del contributo fissati nei regolamenti e nelle linee guida comunitari. Possono beneficiare della garanzia Ismea soltanto i progetti avviati dopo l’autorizzazione europea del regime di aiuto (31 luglio 2023) e dopo aver presentato la domanda attraverso il portale dedicato.

 

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